Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 19151/2024 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19151/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19151/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 1 0987 /201 6 R.G. proposto da AGENZIADELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma,via Dei Portoghesi, n. 12; Oggetto:termine dila- torioex art.12 co 7 l.212/00– c onsuma- zionedel diritto –ricorrente – Contro ASPERIENCE S.R.L., già Asperience s.p.a., già Data Management s.p.a.,in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Maurizio Nucci (Pec: maurizionucci@ordineavvocati- roma.org),elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Lutezia8;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 53 Cost; Ordinanza — n. 19151/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Sez. 5 - , Ordi- nanzan. 21517 del 20/07/2023) . Orbene, n on vi sono ragioni per dipartire nel caso di specie da tale consolidata giurisprudenza, in quanto lo spatium deliberandi di 60 giornifino all’ultimo giorno consente ex art.12 comma 7 l. n.212/2000 alcontribuente di effettuare nuove interlocuzioni ai fini del compimento delcontraddittorio, e questo lasso di tempo riservato dalla legge non è abbreviato o consumato dalla presenza di una intermedia interlocu- zionescritta.

Parole chiave

Generato dall'IA
sospensione della riscossione fiscale validità della tassazione fiscale procedura di ricupero d'imposta amministrazione fiscale inchiesta per sottrazione d'imposta differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 53 Cost
212/2000, nonché dell'art. 53 Cost..

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. Un. n.8054/2014
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 1 0987 /201 6 R.G. proposto da AGENZIADELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma,via Dei Portoghesi, n. 12; Oggetto:termine dila- torioex art.12 co 7 l.212/00– c onsuma- zionedel diritto –ricorrente – Contro ASPERIENCE S.R.L., già Asperience s.p.a., già Data Management s.p.a.,in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Maurizio Nucci (Pec: maurizionucci@ordineavvocati- roma.org),elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Lutezia8;

–controricorrente – avversola sentenz a della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n.5664/6/2015,non notificat a ; nonchésul ricorso iscritto al n. 10988 /201 6 R.G. proposto da AGENZIADELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via Dei Portoghesi, n. 12; –ricorrente – Contro ASPERIENCE S.R.L., già Asperience s.p.a., già Data Management s.p.a.,in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Maurizio Nucci (Pec: maurizionucci@ordineavvocati- roma.org),elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Lutezia8;

–controricorrente – avversola sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n.5666/6/2015,non notificata. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 2 8 febbraio 202 4 dalconsigliere Pierpaolo Gori. Rilevatoche: 1.Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio ve- niva rigettato l’ appell o principale propost o dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenz a della Commissione Tributaria Provinciale di Roma n.476/33/13con la quale era stato accolto il ricorso della società Aspe- riences.p.a., già Data Management s.p.a ., ora Asperience s. r . l . , avente adoggetto l’ avvis o di accertamento con cui , sulla base di p.v.c. , veniva accertata un a maggior e IRAP per l’anno di imposta 200 7, in conse- guenzadella riduzione di una perdita dichiarata ai fini IRES . 2.Il giudice di prime cure annullava l’avviso in accoglimento della pre- liminaredoglianza di mancato rispetto del termine dilatorio di 60 giorni dicui all’art.12 comma 7 della l. n.212/2000 a far data dalla consegna delp.v.c..

Il giudice d’appello confermava tale traiettoria decisoria. 3.Avverso la decisione l’Agenzia delle Entrate propone il ricorso iscritto all’RGN10987/2016, affidato a due motivi contro cui resiste con con- troricorsola contribuente. 4.Con separato ricorso , iscritto all’ RGN 10988/2016 l’Amministrazione finanziaria impugna per due motivi anche la sentenza della CTR n.5666/6/15a lei sfavorevole, relativa all’avviso di accertamento con cuiveniva accertata una maggiore IRAP per l’anno di imposta 2008, in conseguenzadella riduzione di una perdita dichiarata ai fini IRES, av- visomotivato attraverso il richiamo al contenuto del precedente avviso 2007.

Ilgiudice di prime cure , con sentenza n.17866/45/14 ha ritenuto che lacaducazione del primo avviso abbia comportato il venir meno della motivazione del secondo, decisione confermata dal giudice d’appello. Lasocietà replica con controricorso. Consideratoche: 5.Il ricorso iscritto all’RGN 10988/2016 dev’essere riunito ex art.274 cod. proc. civ. a quello più risalente iscritto all’RGN 10987/2016 per connessione,come richiede la stessa Agenzia ricorrente . 6.Con il primo motivo del ricorso RGN 10987/2016, ex art.360 primo comman.3 cod. proc. civ., l’Agenzia prospetta la v iolazione e falsa ap- plicazionedell'art. 12 l . n. 212/2000, nonché dell'art. 53 Cost..

Incon- testato il fatto che nella fattispecie il p.v.c. è stato consegnato alla contribuentein data 29.10.2012 e che l'avviso di accertamento è stato invecenotificato in data 28.12.2012 , anteriormente al decorso dei 60 giorniprescritti, secondo la ricorrente è decisivo e assorbente il fatto che, in data 27.12.2012, la società ha comunque prodotto davanti all’Amministrazionefinanziaria osservazioni ai sensi dell'art. 12 co mma 7della l . n. 212/2000 , dimostrando così di aver esercitato in concreto ildiritto al contraddittorio a prescindere dal mancato rispetto del ter- minedilatorio. 7.Il motivo è infondato.

In tema di diritti e garanzie del contribuente sottopostoa verifiche fiscali, l'art. 12, comma 7, dello st atuto del con- tribuentedev’essere interpretato nel senso che l'inosservanza del ter- minedilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di accer- tamento- termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui con- fronti sia stato effettuato un accesso, un'ispezione o una verifica nei localidestinati all'esercizio dell'attività, della copia del processo verbale dichiusura delle operazioni - determina di per sé, salvo che ricorrano specificheragioni di urgenza, l'illegittimità dell'atto impositivo emesso antetempus.

Infatti, detto termine è posto a garanzia del pieno dispie- garsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primaria espressionedei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente , ed è diretto al mi- gliore e più efficace esercizio della potestà impositiva ( Cass. Sez.6 - 5 , Ordinanza n. 15843 del 23/07/2020; conforme a Cass. Sez.5 - , Ordinanza n. 27623 del 30/10/2018 ) . Il vizio invalidante non consistedunque nella mera omessa enunciazione nell'atto dei motivi di urgenzache ne hanno determinato l'emissione anticipata, bensì nell'ef- fettivaassenza di detto requisito (esonerativo dall'osservanza del ter- mine),la cui ricorrenza, nella concreta fattispecie e all'epoca di tale emissione, deve essere provata dall'ufficio (Cass.

Sez. 5 - , Ordi- nanzan. 21517 del 20/07/2023) . Orbene, n on vi sono ragioni per dipartire nel caso di specie da tale consolidata giurisprudenza, in quanto lo spatium deliberandi di 60 giornifino all’ultimo giorno consente ex art.12 comma 7 l. n.212/2000 alcontribuente di effettuare nuove interlocuzioni ai fini del compimento delcontraddittorio, e questo lasso di tempo riservato dalla legge non è abbreviato o consumato dalla presenza di una intermedia interlocu- zionescritta.

8. Con il secondo motivo d el medesimo ricorso, ai sensi dell’art.360 primocomma n. 4 cod. proc. civ., l’Agenzia deduce la v iolazione e falsa applicazionedell'art. 53 d .lgs. 546/1993 da parte della CTR , per aver ritenuto aspecifico il motivo di appello sulla non deducibilità dei costi oggettodi ripresa ad imposizione. 9.In conseguenza dell’infondatezza de l primo motivo, la second a cen- suraè inammissibile per carenza di interesse ex art.100 cod. proc. civ. , perchéil mancato rispetto della regola procedurale sul contraddittorio travolge l’atto impositivo già sul piano del procedimento amministra- tivoalla base e , quindi , questo non può che riflettersi su l merito delle pretese. 10.In conclusione il ricorso RGN 10987/2016 dev’essere rigettato . 11.Il consolidarsi dell’annullamento dell’avviso relativo all’anno di im- posta 2007, richiamato nel successivo avviso 2008 con motivazione per relationem , rende inammissibile per carenza di interesse ex art.100cod. proc. civ. il primo motivo del ricorso dell’Agenzia iscritto all’RGN10988/2016, relativo alla prospettata violazione e falsa appli- cazionedell’art.295 cod. proc. civ. per la mancata sospensione in ap- pellodel processo in attesa della decisione relativa all’avviso di accer- tamentoper l’annualità 2007 . 12.Il secondo motivo del ricorso, relativo alla presunta nullità della sentenza 5666/6/15 per essere apparente la motivazione posta dal giudice“alla base dell’accoglimento dell’appello della contribuente ” , è inammissibileper più ragioni . 12.1.In primo luogo, il motivo è inammissibile in quanto non coglie la ratiodecidendi, che non ha accolto l’appello della contribuente, bensì harigettato l’appello dell’Agenzia. 12.2.In secondo luogo, la doglianza a pag.6 del ricorso censura il fatto cheil giudice “non ha esaminato minimamente l’eccezione prospettata dall’Ufficiocirca l’errore procedurale del giudice di prime cure” e , dun- que,prospetta un’omessa pronuncia per la quale doveva essere fatta valere la violazione dell’art.112 cod. proc. civ. , con la conseguenza (cfr.Cass.

Sez. 3 - , Ordinanza n. 16899 del 13/06/2023) , che la sua deduzionein sede di legittimità postula che la parte abbia formulato l'eccezionein modo autonomamente apprezzabile ed inequivoco e che la stessa sia stata puntualmente riportata nel ricorso per cassazione neisuoi esatti termini, con l'indicazione specifica dell'atto difensivo o delverbale di udienza in cui era stata proposta, adempimenti non as- soltinel ricorso in esame . 12.3. In fine , ulteriore e concorrente motivo di inammissibilità, non sussistela prospettata violazione e falsa applicazione degli artt.1, se- condo comma, e 36, secondo comma, n.4 d.lgs. n.546/1992, 132, secondocomma, n.4 cod. proc. civ., dal momento che la censura , in poche righe esposta a pagg.6 del ricorso, in realtà si lamenta del la motivazioneespressa dal giudice d’appello senza nemmeno riportarne ilcapo nel corpo del motivo , e si duole di una insufficien za argomen- tativa del giudice, il quale ha constatato il venir meno dell’atto pre- suppostoe si è richiamato alla decisione di primo grado (cfr. penultima pag.della sentenza impugnata) , esprimendo così una ratio decidendi che rispetta il minimo costituzionale (Cass.

Sez. Un. n.8054/2014) . L’argomentazione espressa dalla CTR secondo la ricorrente sarebbe “avulsa dalla materia del contendere” , e con ciò l’Agenzia non t iene contodel fatto che nell’attuale quadro normativo conseguente all’en- tratain vigore dell’art. 54, comma primo, lett. b), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla l. 7 agosto 2012, n. 134,non rileva più l’« omessa, insufficiente o contraddittoria motiva- zione»circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

13. In conseguenza del rigetto del ricorso RGN 10987/2016 e dell’inammissibilitàdi quello iscritto all’RGN 10987/2016, l e spese di liteseguono la soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo. Sidà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 - quater,in presenza di soccombenza della parte ammessa alla prenota- zionea debito non sussistono i presupposti per il versamento dell'ulte- rioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello per i ricors i riuniti,a norma dello stesso articolo 13, comma 1 - bis.

P.Q.M.

LaCorte: riunisce il ricorso iscritto all’RGN 10988/2016 a quello iscritto all’RGN 10987/2016; rigetta