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Ordinanza — n. 19146/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses tax appeal due to joint settlement extinguishing the disputed matter between parties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19146/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cessation of the disputed matter following a joint application by both parties. The taxpayer and the tax authority agreed to extinguish the litigation after the taxpayer paid the disputed duties and settled sanctions. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the compensation of litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 100 c.p.c.; Art. 101 c.p.c.: When parties jointly request the extinction of the dispute due to the payment of taxes and settlement of sanctions, the court must declare the cessation of the matter and compensate costs.

Parole chiave

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cessazione materia contendere pagamento dazi definizione agevolata sanzioni istanza congiunta estinzione compensazione spese legali regimi di franchigia dai dazi all'importazione obbligo di pagare il dazio regimi doganali

Disposizioni normative citate

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Art. 100 c.p.c.
Art. 101 c.p.c.
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Testo completo

4 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22031/2021 R.G. proposto da : PUMA ITALIA SRL, elettivamente domiciliat a in ROMA CIRCUMVALLAZIONE TRIONFALE, 78/2, presso lo studio dell’avvocato MELIAMBRO SILVANA (MLMSVN57C62I333T) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ARMELLA SARA (RMLSRA69S60I480P) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che la rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI UFF.

DOGANE MALPENSA -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA LOMBARDIA n. 552/09/21 depositata i l 12/02/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/02/2024 dal Consigliere GIACOMO MARIA NONNO. FATTI DI CAUSA 1.La società contribuente Puma Italia s.r.l. (di seguito Puma), la quale svolge l’attività di commercio e distribuzione all’ingrosso di calzature e articoli sportivi ed è parte di un gruppo che fa capo a Puma AG, con sede in Germania, ha impugnato quattro avvisi di accertamento suppletivi e di rettifica, con cui venivano recuperati a tassazione,quale valore di transazione , servizi infragruppo corrisposti alla controllante tedesca, riqualificati quali diritti di confine corrisposti alla controllante tedesca su merce importata da terzi produttori e relativi a bollette di importazione del periodo di imposta 2009. 1.1.La CTP di Varese e la CTR della Lombardia hanno accolto il ricorso della società contribuente; la sentenza di appello è stata cassata con rinvio da questa Corte (Cass. n. 25214 dell’11/10/2018); la CTR della Lombardia, con sentenza 552/09/21 del 12/02/2021, ha accolto in sede di rinvio l’appello dell’Ufficio, ritenendo che oggetto dell’accertamento relativo alla daziabilità delle royalties quale corrispettivo rientrante nel valore di transazione dei fornitori asiatici era il pagamento dei diritti di licenza quale condizione della vendita. 2.Avverso la menzionata sentenza della CTR la società contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a otto motivi. 3.L’Agenzia delle entrate e dei monopoli (di seguito ADM) resisteva con controricorso. 4.Con ordinanza interlocutoria resa all’esito dell’udienza del 20/04/2023, questa Corte ha disposto la sospensione del giudizio e il rinvio della causa a nuovo ruolo.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Va pregiudizialmente evidenziato che la ricorrente e la controricorrente hanno depositato, in data 07/02/2024, istanza congiunta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, in ragione del pagamento dei dazi dovuti e della definizione agevolata delle sanzioni. 2.Deve, pertanto, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. 3.Spese compensate in ragione della presentazione di un’istanza congiunta.

P.Q.M.

La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa tra le