Cassation court dismisses late appeal due to procedural defect in tax litigation notification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax agency's appeal inadmissible because the contested regional tribunal decision was never formally notified to the company. Although the agency argued the company's lack of notification was irrelevant, the court prioritized procedural regularity and found the appeal filed six months after the judgment's deposit to have expired the statutory six-month deadline. Consequently, the appeal was rejected as untimely under civil procedure rules governing tax litigation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 327 c.p.c.; Art. 38 comma 3 d.lgs. 546/1992: An appeal against a regional tax tribunal decision is inadmissible if filed after the expiration of the six-month period for notification, regardless of whether the opposing party was formally notified.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
.- hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 28332 /201 9 R.G. proposto da AGENZIADELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma,via Dei Portoghesi, n. 12; –ricorrente – contro Oggetto:avviso di accer- tamento–II.DD. – art.10 bisl. 212/2000 – opera- zionistraordinarie ASPERIENCES.R.L. IN FALLIMENTO , in persona del legale rappresen- tantep.t.; –intimata – avversola sentenz a della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n.852/2/2019,non notificat a .
Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 2 8 febbraio 202 4 dalconsigliere Pierpaolo Gori. Rilevatoche: 1.Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio ve- niva rigettato l’ appell o principale propost o dall ’Agenzia delle Entrate contro la sentenz a della Commissione Tributaria Provinciale di Roma n.6120/29/17la quale aveva accolto il ricorso dell a società Asperience s.r.l., ora in fallimento . L’impugnazione aveva ad oggetto l'avviso di accertamentoTK3035305330/2015 emesso ai sensi dell'art. 10 bis L. n.212/2000, in relazione all'anno d'imposta 2010, con cui , sulla base di p.v.c., veniva recuperata a tassazione la quota di ammortamento relativa all'avviamento che la società aveva porta to in deduzione dal redditod'impresa. 2.L’Amministrazione finanziaria disconosceva la deduzione, in quanto ilvalore dell'avviamento e la sua deducibilità ai fini fiscali, derivante da unacomplessa operazione economica tra società del medesimo gruppo incentrata n ell'atto di fusione del 22 dicembre 2003 , sarebbe stata privadi reali ragioni economiche e diretta ad eludere gli obblighi tribu- tari e artificiosamente realizzata a l solo fine di ottenere un risparmio d'imposta. 3.Il giudice di prime cure condivideva la prospettazione della società, ritenendo non provato in giudizio l'intento elusivo dell'atto di fusione suddetto,decisione condivisa dalla CTR . 4.Avverso la decisione propone ricorso l’Agenzia delle Entrate , affidato adun unico motiv o, mentre la società è rimasta intimata .
Consideratoche:
5. Pregiudiziale allo scrutino del motivo di ricorso è la verifica della ritualitàdella sua notifica, da effettuarsi d’ufficio. La Corte osserva che lasentenza impugnata, non notificata, è stata depositata il 19 febbraio 2019,mentre il ricorso per cassazione è stato spedito per la notifica viaPec il 20 settembre 2019 ore 00:01:15 . Il termine “lungo” di sei mesi per impugnare le sentenze delle Commissioni tributarie ex art.327cod. proc. civ. si applica per tutti i ricorsi introduttivi notificati a successivamenteal 4 luglio 2009 e trova applicazione anche nel caso dispecie, ed è spirato il 19 settembre 2019.
Pertanto, il ricorso per cassazionesi rivela tardivo ex art.38 comma 3 d.lgs. 546/1992 in rife- rimentoall’art.327 cod. proc. civ.. 6.Alla luce di quanto precede il Collegio, pronunciando sul ricorso, lo dichiarainammissibile e, considerato che la società è rimasta intimata, nessunprovvedimento dev’essere adottato sulle spese di lite. 7.Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater,in presenza di soccombenza della parte ammessa alla pre- notazione a debito, non sussistono i presupposti per il versamento dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso,a norma dello stesso art