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Ordinanza — n. 19118/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses tax appeal regarding gaming machines, ruling fact-finding belongs to lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19118/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation rejected the taxpayers' appeal against a regional tax commission's decision to levy a specific tax on gaming machines. The lower court determined that money was found inside the seized devices, classifying them as gambling machines rather than entertainment-only ones. The supreme court held that this factual assessment falls within the exclusive jurisdiction of the trial court and cannot be re-evaluated on appeal.

Regesto Legislator

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Art. 39 quater, comma 4, d.l. 269/2003; Art. 110, comma 6, TULPS: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual findings made by the court of first instance regarding the classification of gaming equipment, as such determinations are reserved to the judge of merit.

Parole chiave

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tax appeal dismissal gaming machine classification fact-finding jurisdiction specific tax PREU Cassation review limits tassa sulle case da gioco giochi d'azzardo con poste di denaro riscossione di tasse

Disposizioni normative citate

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Art. 115 and 116 cod. proc. civ.
Art. 2727 and 2729 cod. civ.
Art. 39 quater, comma 4, d.l. n. 269 del 2003
Federici Rilevato che L’Agenzia delle Dogane notificò ai ricorrenti un avviso d’accertamento con cui pretese il pagamento di imposta a titolo di prelievo erariale unico (PREU) ai sensi dell’art. 39 quater, comma 4, del d.l.
Art. 14 bis, d.P.R. n. 640 del 1972
326; dell’art. 14 bis, d.P.R.
Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
640, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Il collegio regionale avrebbe erroneamente riconosciuto gli elementi costitutivi del RGN 35640/2018 Consigliere rel.
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 35640-2018, proposto da: CAPASSO Gabriele Nunzio, cf. CPSNZG55A10I820D, CAPASSO Orsola, cf. CPSRSL57H64I820Y , CASTALDO Rosa , cf . CSTRSO33A45I820I, elettivamente domiciliati in Roma, V.le di Trastevere, n. 209, presso lo studio dell’avv. Generoso Bloise, dal quale, unitamente all’avv. Stefano Rossi, sono rappresentati e difesi- Ricorrenti CONTRO AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI , cf. 97210890584, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende - Controricorrente Avverso la sentenza n. 3869/27/2018della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 23.04.2018; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 15 febbraio 2024dal Consigliere dott.

Francesco Federici, Giochi e scommesse – Apparecchi da intrattenimento –Art. 110, commi 6 e 7, TULPS -Distinzione RGN 35640/2018 Consigliere rel. Federici Rilevato che L’Agenzia delle Dogane notificò ai ricorrenti un avviso d’accertamento con cui pretese il pagamento di imposta a titolo di prelievo erariale unico (PREU) ai sensi dell’art. 39 quater, comma 4, del d.l. n. 269 del 2003. L’atto impositivo traeva origine da una verifica condotta da militari della GdF presso la rivendita di tabacchi e ricevitoria del lotto, intestato a Castaldo Rosa, all’esito della quale era stata contestata l’irregolare presenza di quattro apparecchiature da gioco, per carenza di titoli autorizzativi, rientranti nella fattispecie disciplinata dall’art. 110, comma 6, TULPS.

I ricorrenti proposero ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Napoli, sull’assunto che le apparecchiature rientrassero tra quelle destinate all’intrattenimento, ma senza vincita di denaro, così che esseandavano collocate nella fattispecie prevista dall’art. 110, comma 7, TULPS, sottopostepertanto alla diversa imposta (I.S.I.). Tanto la Commissione provinciale, con sentenza n. 435/44/2017, quanto la Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza n. 3869/27/2018, ora al vaglio di questa Corte, respinsero le ragioni dei contribuenti.

Per quanto qui di interesse, il giudice regionale, verificato che dai controlli eseguiti e dagli atti era emersa la presenza di denaro nelle apparecchiature sequestrate e la loro appartenenza alla tipologia erogatrice di vincite di denaro, ha riconosciuto la corretta applicazione dell’art. 110, comma 6, TULPS e la conseguente sottoposizione al PREU. I ricorrenti hanno censurato la pronuncia con un unico motivo, chiedendo la cassazione della sentenza, cui ha resistito con controricorso l’Agenzia delle dogane. All’esito dell’adunanza camerale del 15 febbraio 2024 la causa è stata riservata in decisione.

Considerato che Con il motivo di ricorso si fa denuncia della violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., dell’art. 39 quater, comma 4, d.l.30 settembre 2003, n. 269, conv. in l. 24 novembre 2003, n. 326; dell’art. 14 bis, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Il collegio regionale avrebbe erroneamente riconosciuto gli elementi costitutivi del RGN 35640/2018 Consigliere rel. Federici presupposto d’applicazione della Preu, mentre, al contrario, le apparecchiature non rientravano tra quelle erogatrici di vincite in denaro, ma solo tra quelle di intrattenimento, senza previsione di vincita, così da trovare ad esse applicazione la diversa imposta sugli intrattenimenti, di cui al d.P.R. n. 640 del 1972.

Il motivo, con il quale si denuncia un errore di diritto, non trova accoglimento. Dalla semplice lettura della sentenza impugnata si evince che la commissione regionale, vagliando gli elementi acquisti in occasione della verifica, ha valorizzato la circostanza che nelle apparecchiature sequestrate era stato ritrovato denaro. Ha anche preso in esame la perizia allegata dai contribuenti a sostegno delle proprie difese, escludendo tuttavia la rilevanza della stessa, giudicata insufficiente a dimostrare l’appartenenza dei videogiochi alla categoria delle apparecchiature non eroganti vincite in denaro.Si tratta di un accertamento in fatto, riservato al giudice di merito, senza che si evidenzino incongruenze nel ragionamento logico del giudice regionale, né errori materiali.

La circostanza che con il motivo di ricorso sia stato richiamato l’errore di diritto non rileva, poiché, nell’invocare la violazione di regole normative, in realtà la critica impinge nel merito, e sottende un tentativo di rivalutazione dei fatti, inammissibile in sede di legittimità. Il ricorso va pertanto rigettato e all’esito del giudizio segue la liquidazione delle spese, secondo il principio della soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese in favore dell’Agenzia delle dogane, che si liquidano nella misura di €5.400,00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del