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Ordinanza — n. 19077/2024 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal and counterclaim for inadmissibility due to lack of specific grievances and improper service.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19077/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared both the appellant's claim and the respondent's counterclaim inadmissible. The appellant failed to provide specific grievances against the lower court's dismissal of their appeal, merely repeating previous objections, while the respondent's counterclaim was improperly served without formal notification. Consequently, the lower court's decision on the appeal became final, and the respondent lost the right to defend itself due to the procedural defect.

Regesto Legislator

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Art. 360, para. 1, nn. 3 and 5 of the Civil Procedure Code; Art. 370 of the Civil Procedure Code: An appeal is inadmissible if it lacks specific grievances against the contested decision, and a counterclaim is ineffective if not formally notified to the opposing party.

Parole chiave

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inadmissibility appeal lack specific grievances improper service counterclaim finality of judgment Civil Procedure Code rimborso dell'imposta preventiva ricupero d'imposta sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, para. 1, nn. 3 and 5 of the Civil Procedure Code
Con il primo motivo il contribuentedenuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, nn.
Art. 370 of the Civil Procedure Code
Nel giudizio di cassazione, il controricorso deve esserenotificato alla controparte ai sensi dell'art. 370 cod.
Art. 378 of the Civil Procedure Code
Art. 380 bis.1 of the Civil Procedure Code
Si è altresì, precisato, che nell'ambito del procedimento camerale di cui all'art. 380 bis.1 cod.
Art. 13, para. 1-quater, of D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 24 Cost
Violazione del diritto alla difesa ex art. 24 Cost.».
art. 370 cod. proc. civ
Nel giudizio di cassazione, il controricorso deve esserenotificato alla controparte ai sensi dell'art. 370 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. 05/12/2014, n. 25735
civ.; ne consegue che, ove lanotifica sia stata omessa, l'atto non è qualificabile comecontroricorso (Cass. 05/12/2014, n. 25735).
Cass. 16/06/2021, n. 17030
Cass. Sez. U. 20/02/2007, n. 3840
Cass. 29/01/2024, n. 2722
3840 ribadita, tra le altre, di recente da Cass. 29/01/2024, n. 2722).
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4360/2017R.G. proposto da: MACE’ Giovanni, rappresentato e difeso dall’Avv.Fiorella De Laurentiis ed elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Prati degli Strozzi, 26, presso lo studio dell’Avv. Roberta Marzia Santagati, –ricorrente – Contro EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A., in qualità di incorporante EQUITALIA CENTRO S.P.A. rappresentata e difesa dagli Avv. Maurizio Cimetti e Giuseppe Parente che hanno indicato indirizzo pec –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

ABRUZZO , n. 695 / 201 6 , depositata il7 luglio 2016; AVVISO DI INTIMAZIONE Cons. est. Rosanna Angarano 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 giugno 2024dal consigliere Rosanna Angarano ; Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, Alessandro Pepe, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Rilevato che: 1.Giovanni Macé ricorre nei confronti di Equita lia Centro s.p.a., poi incorporata in Equitalia Riscossione s.p.a., avverso la sentenza in epigrafe che ha rigettato l’appello dal medesimo proposto avverso la sentenza della C.t.p. di Teramo che aveva dichiarato inammissibile il ricorso spiegato dal contribuente avverso intimazione di pagamento.

2. La società di riscossione ha depositato controricorso e successiva memoria. Considerato che:

1. Con il primo motivo il contribuentedenuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.,«nullità dell’intimazione di pagamento per omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, degli aggi richiesti e del compenso di riscossione. Violazione del diritto alla difesa ex art. 24 Cost.». Censura la sentenza impugnata per aver ritenuto infondata la censura mossa avverso l’atto impugnato in quanto non contenente indicazione delle modalità di calcolo degli interessi e degli aggi.

2. Con il secondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.,«nullità dell’intimazione per omessa allegazione degli atti prodromici – omessa sottoscrizione dell’intimazione di pagamento notificata-genericità sugli obblighi previsti dall’art. 19 D. Lgs 546/1992 – omessa indicazione dei tributi da pagare. Violazione del diritto alla difesa ex art. 24 Cost.». Censura la sentenza impugnata per aver ritenuto infondata la censura mossa avverso l’atto impugnato in ragione della mancata Cons. est. Rosanna Angarano 3 allegazione dell’atto prodromico ritenendo tale onere superfluo ed illogico.

3. In via preliminare deve dichiararsi di ufficio l’inammissibilità del controricorso in quanto non ritualmente notificato come la stessa intimata ha confermato nella memoriasuccessivamente depositata. 3.1. Nel giudizio di cassazione, il controricorso deve esserenotificato alla controparte ai sensi dell'art. 370 cod. proc. civ., vigente ratione temporis, non potendosi considerare, sufficiente il mero deposito presso la Corte perché l'atto possa svolgere la sua funzione di strumento di attivazione del contraddittorio rispetto alla parte ricorrente, la quale, solo avendone acquisito legale conoscenza, è in condizioni di presentare le sue osservazioni nelle forme ex art. 378cod. proc. civ.; ne consegue che, ove lanotifica sia stata omessa, l'atto non è qualificabile comecontroricorso (Cass. 05/12/2014, n. 25735).

Si è altresì, precisato, che nell'ambito del procedimento camerale di cui all'art. 380 bis.1 cod. proc. civ.alla parte contro cui è diretto il ricorso, che abbia depositato un atto non qualificabile comecontroricorso in quanto privo dei requisiti essenziali previsti dagli artt. 370 e 366 cod. proc. civ. nel periodo che va dalla scadenza del termine per il deposito delcontroricorso alla data fissata per l'adunanza camerale è preclusa qualsiasi attività processuale, sia essa diretta alla costituzione in giudizio o alla produzione di documenti e memorie ai sensi degli artt. 372 e 380 bis.1 cod. proc civ. (Cass.16/06/2021, n. 17030) 3.2.

Resta, pertanto, irrilevante diversamente da quanto affermato in memoria che il ricorrente abbia comunque estratto copia dell’atto.

4. Anche il ricorsova dichiarato inammissibile. 4.1. La C.t.r. ha ritenuto, in primo luogo, l’appello inammissibile in quanto non contenente alcuna specifica censura alle statuizioni contenute nella sentenza impugnata, bensì la mera riproposizione delle Cons. est. Rosanna Angarano 4 stesse eccezioni espresse in primo grado, già esaminate e respinte. Di seguito, ha aggiunto che «in ogni caso, ove anche a voler ritenere l’appello ammissibile, lo stesso sarebbe comunque del tutto infondato e privo di pregio logico-giuridico» ed ha, pertanto, argomentato nel merito delle doglianze poste. 4.2.

Per orientamento consolidato di questa Corte qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si è spogliato della potestas iudicandi in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnarle, con la conseguenza che è ammissibile l'impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l'impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta ad abundantiam nella sentenza gravata(Cass.

Sez. U. 20/02/2007, n. 3840 ribadita, tra le altre, di recente da Cass. 29/01/2024, n. 2722). 4.3. Il contribuente non ha sollevato alcuna censura in ordine alla statuizione di inammissibilità dell’appello che, pertanto, è passata in giudicato. Le censure sulle statuizioni di merito, invece, sono inammissibili in ragione dei principi sopra esposti.

5. In conclusione, deve dichiararsi l’inammissibilità sia del ricorso che del controricorso. Non deve provvedersi sulle spese in quanto l’intimata non si è difesa a mezzo rituale controricorso.

P.Q.M.

La Cortedichiara inammissibile il ricorso ed il controricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo Cons. est. Rosanna Angarano 5 unificato pari