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Ordinanza — n. 19055/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses tax appeal due to early settlement under new law provisions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19055/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the tax litigation extinguished following a voluntary settlement agreement between the taxpayers and the tax agency. The parties submitted documentation proving the dispute was resolved under specific articles of Law 197/2022, which facilitates early case termination. Consequently, the court ruled that the proceedings must end without further adjudication on the merits of the tax claims.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186, 188 e 189 della l. 29/12/2022, n. 197; When parties voluntarily define a tax dispute using the simplified settlement procedure, the court must declare the litigation extinguished and dismiss all pending appeals.

Parole chiave

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tax litigation extinguishment simplified settlement procedure Law 197/2022 provisions voluntary case termination Corte di Cassazione ruling IRAP tax dispute litigation cost allocation computo dei contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 378 cod. proc. civ.
Art. 1, commi 186, 188 e 189 della l. 29/12/2022, n. 197
società e soci deducevano di avere definito la lite ai sensi dell’art. 1, commi 186, 188 e 189 della l. 29/12/2022, n. 197, producendo la relativa documentazione.
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Testo completo

2024 PU ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21406/2016 R.G. proposto da: DI DONANTONIO DI NORI VELIA C SAS, NORI VELIA, DI DONATATANTONIO GIANNA, DI DONATANTONIO MARCELLO, DI GREGORIO SANTINA, DI DONATANTONIO ADALGISA, DI DONATANTONIO MICHELA, elettivamente domiciliati in ROMA V.LE DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell’avvocato ROSSI ADRIANO (RSSDRN36C19A984K), che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati CAMERINI FRANCESCO (CMRFNC64D03A345F), ROSSI PAOLA (RSSPLA67R53A345T) -ricorrenti- -controricorrenti incidentali- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che l a rappresenta e difende -controricorrente- -ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG .

DELL’ABRUZZO n. 211/05/16depositata il 22/02/2016 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/01/2024 dal Consigliere GIACOMO MARIA NONNO. Udita la requisitoria del P.G., in persona del sostituto procuratore generale dott.Roberto Mucci, che ha concluso per la declaratoria di estinzione del processo. Sentita l’avv. Paola Rossi per i ricorrenti. FATTI DI CAUSA 1.Con la sentenza n. 211/05/16 del 22/02/2016, la Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo (di seguito CTR), previa declaratoria di carenza di giurisdizione in ordine ai contributi previdenziali INPS, rigettava l’appello principale proposto da Di Donantonio Di Nori Velia C s.a.s., nonché dai soci Velia Nori (accomandataria), Gianna Di Donatatantonio, Marcello Di Donatantonio, Santina Di Gregorio, Adalgisa Di Donatantonio e Michela Di Donatantonio nei confronti della sentenza n. 207/02/15 della Commissione tributaria provinciale di Teramo (di seguito CTP), che aveva accolto parzialmente i ricorsi riuniti dei contribuenti avverso gli avvisi di accertamento notificati alla società e ai singoli soci per IRAP, IVA e IRPEF relative all’anno d’imposta 2008. 2.Avverso la sentenza di appello società e soci proponeva no ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. 3.L’Agenzia delle entrate (di seguito AE) resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale affidato a quattro motivi. 4.I ricorrenti principali depositavano controricorso avverso il ricorso incidentale.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Va pregiudizialmente evidenziato che con memoria ex art.378 cod. proc. civ. società e soci deducevano di avere definito la lite ai sensi dell’art. 1, commi 186, 188 e 189 della l. 29/12/2022, n. 197, producendo la relativa documentazione. Chiedevano, pertanto, la declaratoria di estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite. 2.In assenza di contestazioni da parte di AE, va dichiarata la cessazione della materia del contendere per intervenuta definizione agevolata della controversia, con conseguente estinzione del giudizio. 3.Le spese di lite restano a carico della parte che le ha anticipate.

P.Q.M.