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Ordinanza — n. 19013/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court cassation rejects nullity claim but allows appeal due to insufficient reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19013/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the claim that the mortgage registration was null due to a family asset fund, finding the lower court correctly applied the burden of proof. However, the Court held the lower judgment was flawed because it relied on abstract assertions without addressing the specific evidence provided by the appellant. Consequently, the appeal was allowed and the case remitted for retrial to correct the procedural defect in reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.; Art. 384 comma 2 c.p.c.: The Court of Cassation rejects a cassation appeal based on the existence of a family asset fund when the lower court properly placed the burden of proof on the debtor, but allows the appeal if the judgment fails to logically connect the evidence to the decision, constituting a violation of the constitutional minimum of reasoning.

Parole chiave

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family asset fund mortgage registration nullity burden of proof insufficient reasoning constitutional minimum reasoning tax appeal remittal for retrial assunzione esterna di debito

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione dell’art.
Art. 384 comma 2 c.p.c.
Art. 111, comma 6, Cost.
Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
602/73, violazione dell'art. 132 c.p.c.
art. 384 comma 2 c.p
artt. 132 c.p
4 c.p.c., violazione degli artt. 132 c.p.c., 36 d.lgs.
articolo 170 c.c
per avere la commissione ritenuto l'articolo 170 c.c.
art. 132 c.p
602/73, violazione dell'art. 132 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 23940 del 2018
Cass. sez. un. 8053 del 2014
Cass. n. 7090 del 2022
un.8053 del 2014), a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (v., ultimamente, anche Cass. n. 7090 del 2022).
Cass., sez. un., n. 22232 del 2016
Cass., n. 9105 del 2017
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3822/2021 R.G. proposto da : RICCI GIUSEPPE, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato CONFORTI VINCENZO (CNFVCN70H28H703A); -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE , domiciliat a in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. MILANO n. 2393/2020 depositata il20/10/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/02/2024 dal Consigliere GIOVANNI LA ROCCA. RILEVATO CHE 1. Giuseppe Ricci ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Lombardia, indicata in epigrafe, con la quale è stato respinto il suo appello avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Milano che aveva rigettato il ricorso contro l’avviso di iscrizione ipotecaria n. 068201131460001384003 fondato su cartelle di pagamento.

2. La decisione impugnata è stata pronunziata a seguito di rinvio di questa Corte che, con sentenza n. 15459/2019, aveva cassato la precedente sentenza della stessa CTR della Lombardia che con sentenza n. 1495/2017 aveva respinto l’appello del contribuente.

3. Il ricorrente ha riassunto il giudizio e ha insistito nelle sue deduzioni, osservando in particolare che l’iscrizione ipotecaria era nulla in quanto gli immobili a cui si riferiva erano oggetto di fondo patrimoniale costituito dal Ricci con il coniuge Mariella Masieri, che i debiti portati dalle cartelle si riferivano a pretese fiscali nei confronti della società Ricci Trasporti snc e non avevano alcun collegamento con i bisogni della famiglia in quanto né il Ricci né la Masieri avevano ricevuto bonifici dalla società nel corso degli esercizi cui si riferivano le pretese tributarie.

4. La CTR, con la sentenza in epigrafe, ha respinto il gravame, rilevando che l’esistenza del fondo patrimoniale può essere eccepita al creditore soltanto se il debito è stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia e sempre che il creditore fosse a conoscenza di tale estraneità, aggiungendo che l’onere della prova circa la ricorrenza di tali condizioni grava sul debitore. In questo caso, ha proseguito la CTR, l’appellante non aveva fornito le prove necessarie, non avendo dimostrato che si era trattato di spese voluttuarie o speculative.

5. Il ricorso si fonda su due motivi.

6. Resiste con controricorso l’Agenziadelle entrate Riscossione. CONSIDERATO CHE:

1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione dell’art. 384 comma 2 c.p.c., con riferimento all’eccezione di nullità della iscrizione ipotecaria a causa dell’esistenza di fondo patrimoniale costituito nel 2013 sugli immobili ipotecati, in quanto la CTR ha violato le indicazioni fornite dalla sentenza di questa Corte che aveva disposto il rinvio.

2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., violazione degli artt. 132 c.p.c., 36 d.lgs. n. 546/1992 e nullità della sentenza per motivazione apparente ed incomprensibile con riferimento all’eccezione di nullità della iscrizione ipotecaria su immobili oggetto di fondo patrimoniale.

3. Il primo motivo è infondato. 3.1. I motivi accolti da questa Corte riguardavano la «violazione degli artt.167, comma l, e 170 c.c. per avere la commissione ritenuto l'articolo 170 c.c. non applicabile all'iscrizione d'ipoteca ex art.77 d.P.R. 602/73, violazione dell'art. 132 c.p.c. per avere la commissione incomprensibilmente ritenuto di non valutare le prove documentali fornite dal ricorrente al fine di dimostrare l'opponibilità del fondo all'Agenzia delle Entrate-Riscossione.» 3.2. Su questi motivi la Corte, con la sentenza n. 15459/2019, aveva così deciso:

«Il secondo ed il terzo motivo di ricorso, sono fondati. Questa Corte ha più volte affermato il principio per cui "l'art.170 c.c., nel disciplinare le condizioni di ammissibilità dell'esecuzione sui beni costituiti nel fondo patrimoniale, detta una regola applicabile anche all'iscrizione di ipoteca non volontaria di cui all'art.77 d.P.R. n.602 del 1973, sicché tale iscrizione ipotecaria sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale è legittima solo se l’obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l'estraneità a tali bisogni, gravando in capo al debitore opponente l'onere della prova non solo della regolare costituzione del fondo patrimoniale, e della sua opponibilità al creditore procedente, ma anche della circostanza che il debito sia stato contratto per scopi estranei alle necessità familiari, avuto riguardo al fatto generatore dell'obbligazione e a prescindere dalla natura della stessa (sentenza n.20998 del 23/08/2018; sentenza n.1652 del 29/01/2016).

La commissione tributaria regionale ha asserito che "... il fondo patrimoniale impedirà semmai l'azione esecutiva ma non certo l'iscrizione di una garanzia a fronte di un debito per il quale il socio dovrà dimostrare che è sorto dopo la costituzione del fondo ovvero che il fondo non è stato costituito al fine di evitare l'aggressione dei suoi beni e quindi con una causa diversa a tale convenzione matrimoniale". La commissione, con tale asserto, per un verso, ha errato ritenendo, in contrasto con le affermazioni di principio di questa Corte, non applicabile l'art.170 c.c. alla iscrizione ipotecaria (ex art.77 d.P.R. 602/73) su beni facenti parte del fondo, per altro verso, si è, con motivazione incomprensibile, preclusa l'esame della documentazione (ricordata nel ricorso per cassazione) prodotta dall'odierno ricorrente per dimostrare l'opponibilità del fondo alla Agenzia delle Entrate-Riscossione». 3.3.

La CTR in sede di rinvio non ha disatteso questo decisumma si è posta nel solco dei principiaffermati dalla Corte, individuando la prova liberatoria nella dimostrazione che «il fatto generatore dell’obbligazione sia stato posto in essere per esigenze e finalità sue proprie, estranee a quelle familiari» e concludendo che il contribuente non aveva fornito le prove necessarie. Si esplicita, inoltre, la natura dei debiti oggetto della prova liberatoria, «di carattere voluttuario o meramente speculativo», ma anche questa precisazione non esorbita dal decisum del giudice di legittimità, riguardando un profilo su cui la Corte non si era specificamente pronunciata.

Anzi, quella specificazione pare in linea con il superiore principio che fa riferimento ai “bisogni” della famiglia, lasciando intendere che restano estranee alla tutela offerta al creditore le obbligazioni che non rispondono a quelle finalità o non hanno attinenza con le esigenze familiari, tra cui appunto quelle contratte per ragioni voluttuarie o meramente speculative.

4. E’ fondato, invece, il secondo motivo. 4.1. Non essendo più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata (Cass. n. 23940 del 2018;

Cass. sez. un.8053 del 2014), a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (v., ultimamente, anche Cass. n. 7090 del 2022). Questa Corte ha, altresì, precisato che «la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Cass., sez. un., n. 22232 del 2016; v. anche Cass., n. 9105 del 2017, secondo cui ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il Giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento). 4.3.

La CTR, come sopra osservato, si è limitata a mere affermazioni astratte, del tutto slegate dalle concrete risultanze di causa, e nulla ha osservato sulle specifiche deduzioni del ricorrente o sulla documentazione fornita che, in tesi, doveva dimostrare che il ricorrente non aveva ricevuto accrediti di somme dalla società nel periodo in cui erano sorte le obbligazioni tributarie, sicché è impedito ogni controllo sul ragionamento seguito dal giudice con riferimento al concreto thema decidendum.

5. Conclusivamente accolto il secondo motivo, rigettato il primo, la sentenza deve essere cassata con rinvio al giudice del merito.

P.Q.M.

accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo, cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributar