Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 18974/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it seeks factual re-evaluation and administrative review instead of legal error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18974/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Caruso and Migliaccio inadmissible, ordering them to pay the opposing party's costs. The taxpayers argued that the tax agency failed to recognize a legal lien on the land, while the tax agency contended the appeal sought a factual re-evaluation and administrative review rather than a legal challenge. The court rejected the appeal because the first ground attempted to re-evaluate facts regarding the land's distance from the house, and the second ground merely repeated administrative defects without addressing the appellate judgment's legal reasoning.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.; Art. 827 cod. civ.: A cassation appeal is inadmissible if it seeks a re-evaluation of facts or challenges the administrative phase rather than the legal validity of the appellate judgment.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal factual re-evaluation tax registration duty accessory land art 366 cpc acquisto di beni immobili registro fondiario imposta sugli utili immobiliari

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.
Art. 827 cod. civ.
ricorrono in cassazione i contribuenti con due motivi di ricorso (1- violazione di legge, art. 827 cod. civ.; violazione di legge e motivazione illogica con mancanza di prove e istruttoria per l’avviso di liquidazione impugnato).
Art. 1988 c.c.
Art. 2697 c.c.
Art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R.
art. 827 cod. civ
ricorrono in cassazione i contribuenti con due motivi di ricorso (1- violazione di legge, art. 827 cod. civ.; violazione di legge e motivazione illogica con mancanza di prove e istruttoria per l’avviso di liquidazione impugnato).
artt. 1988 c.c
con riferimento ad un motivo di ricorso che, pur prospettando una violazione degli artt. 1988 c.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6-3, Ordinanza n. 8758 del 04/04/2017
Sez. 1-, Ordinanza n. 22478 del 24/09/2018
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14348/2019 R.G. proposto da : CARUSO LUIGI, MIGLIACCIO BRIGIDA, domiciliatiin ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatie difesi dagli avvocati PACIFICO PASQUALE (PCFPQL61C10E329D), ARTURO MARIA (RTRMRA69B66E329E) -ricorrenti- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliatain ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

CAMPANIA n. 9056/2018 depositata il22/10/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2024dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI. Rilevato che 1. La Commissione tributaria regionale Campania, con la sentenza in epigrafe indicata, ha rigettato l’appello dei contribuenti Caruso Luigi e Migliacco Brigida, con la conferma della decisione di primo grado che aveva rigettato il ricorso avverso l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro relativa alla compravendita di un terreno ritenuto, in sede di atto notarile, pertinenza dell’abitazione;

2. ricorrono in cassazione i contribuenti con due motivi di ricorso (1- violazione di legge, art. 827 cod. civ.; violazione di legge e motivazione illogica con mancanza di prove e istruttoria per l’avviso di liquidazione impugnato).

2. resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate che rileva l’inammissibilità del ricorso in quanto chiede una rivalutazione del fatto e con il secondo motivo non prospetta vizi di legittimità della sentenza impugnata, ma la fase amministrativa; nel merito, comunque, il ricorso risulta infondato in quanto il terreno era distante dall’abitazione e non poteva considerarsi una pertinenza, come ritenuto in doppia conforme dalle decisioni di merito. Considerato che 1. Il ricorso risulta inammissibile in quanto richiede alla Corte di legittimità con il primo motivo una rivalutazione del fatto non consentita e con il secondo motivo prospetta vizi della fase amministrativa e non della sentenza di appello.

Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti denuncia no una violazione di legge in relazione alla motivazione della decisione impugnata in quanto non tiene conto del vincolo di pertinenza impresso al terreno al momento della compravendita. La sentenza impugnata evidenzia, invece, che la pertinenza (tra il terreno e l’abitazione) non può sussistere in quanto il terreno è posto a «notevole distanza dall’abitazione». Si tratta di una evidente valutazione delle prove insindacabile in sede di legittimità, e il ricorso mira sostanzialmente ad una rivalutazione del fatto non consentita:

«È inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito. (Principio affermato dalla S.C. con riferimento ad un motivo di ricorso che, pur prospettando una violazione degli artt. 1988 c.c. e 2697 c.c., in realtà tendeva ad una nuova interpretazione di questioni di mero fatto, quali l’avvenuta estinzione dei crediti azionati, già esclusa dal giudice d’appello alla luce dei rapporti commerciali di fornitura intercorsi tra le parti e dei pagamenti effettuati tramite cambiali ed altri titoli di crediti riferibili a precedenti fatture non oggetto di causa)» (Sez. 6- 3, Ordinanza n. 8758 del 04/04/2017, Rv. 643690 -01).

2. Con il secondo motivo i ricorrenti non prospettano motivi di legittimità,nei confronti della sentenza impugnata, ma ripropongono acriticamente i motivi del ricorso in primo grado relativi ai vizi dell’atto impugnato (mancanza della motivazione e assenza di adeguata istruttoria prima dell’emissione dell’avviso). Con i motivi di ricorso per cassazione la parte non può limitarsi a riproporre le tesi difensive svolte nelle fasi di merito e motivatamente disattese dal giudice dell'appello, senza considerare le ragioni offerte da quest'ultimo, poiché in tal modo si determina una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata che si risolve, in sostanza, nella proposizione di un non motivo, come tale inammissibile ex art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. (Sez. 1- , Ordinanza n. 22478 del 24/09/2018, Rv. 650919 -01).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Condanna iricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.800,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il