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Ordinanza — n. 18971/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to plaintiff's withdrawal with acceptance, extinguishing the proceedings entirely.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18971/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal extinguished following the plaintiff's formal withdrawal, which was accepted by the defendant. The plaintiff, Lario di Bolis Aurelio C Sas, had filed an appeal against a tax judgment regarding ICI contributions, while the defendant, Comune Valletta Brianza, resisted with a counter-appeal. The court ruled that the withdrawal, coupled with the acceptance, legally terminated the litigation under civil procedure codes, eliminating the need for further proceedings or additional fees.

Regesto Legislator

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Art. 391 cod. proc. civ.; Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002: A withdrawal from cassation accepted by the opposing party extinguishes the proceedings, precluding further costs or appeals.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal accepted withdrawal effect extinction of proceedings tax litigation appeal civil procedure code impugnazione di decisioni amministrative imposta immobiliare spese di ristrutturazione

Disposizioni normative citate

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Art. 391 cod. proc. civ.
Ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. deve disporsi l’estinzione del giudizio per rinuncia con la compensazione delle spese dell’intero giudizio, in considerazione dell’accettazione della rinuncia.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Non ricorrono, inoltre, i presupposti del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.
art. 391 cod. proc. civ
Ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., 12 novembre 2015, n. 23175
228 del 2012, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; Cass., 28 maggio 2020, n.
Cass., 28 maggio 2020, n. 10140
23175; Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n.
Cass., 18 luglio 2018, n. 19071
10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21167/2017 R.G. proposto da : LARIO DI BOLIS AURELIO C SAS, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GIOVANNI ANTONIO PLANA 4, presso lo studio dell’avvocato PANINI ALBERIGO (PNNLRG48D19H501X) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MANIGLIA GIUSEPPE (MNGGPP41R13D862Z) -ricorrente- contro COMUNE VALLETTA BRIANZA, elettivamente domiciliato in ROMA VICOLO ORBITELLI, 31, presso lo studio dell’avvocato MARTINO GIOVANNA (MRTGNN67E52E745L) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato TAMBURINI EMILIANO (TMBMLN73M13B157U) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 463/2017 depositata il09/02/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2024dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI. Rilevato che 1. La società contribuente ha proposto ricorso in cassazione con tre motivi di ricorso (per ICI dal 2009 al 2011);

2. resiste con controricorso il Comune di Rovagnate che chiede il rigetto del ricorso. Considerato che 1. E’ stata depositata la rinuncia al ricorso, con accettazione del controricorrente. Ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. deve disporsi l’estinzione del giudizio per rinuncia con la compensazione delle spese dell’intero giudizio, in considerazione dell’accettazione della rinuncia.

2. Non ricorrono, inoltre, i presupposti del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio. Compensa tra le parti le spese dell’