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Ordinanza — n. 18897/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax agency appeal regarding sector studies and late appeal filing. The court rejects both procedural and substantive arguments. The court upholds the Regional Tax Commission's decision. The court finds the appeal timely due to litigation suspension. The court notes the tax office failed to prove incongruence. The court dismisses the appeal against the Regional Tax Commission. The court rules in favor of the taxpayer regarding sector studies. The court emphasizes the burden of proof on the tax office. The court confirms the appeal was filed within the suspended period.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18897/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the Italian Revenue Agency's appeal against a Regional Tax Commission decision that overturned a tax assessment based on sector studies. The Agency argued the appeal was untimely and that the taxpayer failed to disprove the sector study findings, while the taxpayer was absent from the proceedings. The court rejected the timeliness claim by ruling that the appeal period was suspended because the first-instance judgment was not yet notified, and it found the Agency failed to prove the required 'grave incongruence' under sector study regulations.

Regesto Legislator

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Art. 39, comma 12, lett. c) d.l. n. 98/2011; Art. 62-sexies, comma 3, d.l. n. 331/1993: The appeal period is suspended if the first-instance judgment is not notified, and the tax office bears the burden of proving the 'grave incongruence' required for sector-based assessments.

Parole chiave

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tax appeal timeliness sector studies incongruence litigation suspension effect burden of proof tax office Regional Tax Commission Cassation dismissal unnotified judgment rettifica delle detrazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 39, comma 12, lett. c) of D.L. n. 98/2011
non aveva ritenuto inammissibile l’appello proposto dalla contribuente, in quanto notificato tardivamente, tenuto conto del fatto che la sospensione dei termini prevista dall’art. 39, comma 12, lett.
Art. 62-sexies, comma 3, of D.L. n. 331/1993
Valentino Lenoci Ed invero, in tema di accertamento basato sugli studi di settore, il requisito della "graveincongruenza" di cui all’art. 62- sexies, comma 3, del d.l.
Art. 360, first paragraph, number 4, of Civil Procedure Code
14, in relazione all’art. 360, primo comma, num.
Art. 360, first paragraph, number 3, of Civil Procedure Code
14, in relazione all’art. 360, primo comma, num.
D.P.R. n. 600/1973
D.P.R. n. 218/1997
D.P.R. n. 11/2002

Giurisprudenza citata

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Cass. 27 giugno 2022, n. 20608
427/1993, costituisce presupposto impositivo necessario per gli avvisi di accertamento su di essi fondati,ed il relativo onere probatorio è a carico dell’Ufficio (Cass. 27 giugno 2022, n. 20608; Cass.
Cass. 29 marzo 2019, n. 8854
20608; Cass. 29 marzo 2019, n. 8854).
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28328/2016R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –ricorrente – contro DATO EMMA,non costituita –intimata – avverso la sentenza dellaCommissione T ributaria R egionale della Sicilia n. 1812/21/2016, depositata il 9 maggio 2016; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio del20 febbraio 2024 dal consigliere dott. Valentino Lenoci; -Rilevato che:

1. Con avviso di accertamento n. TYU01T00177/2009, notificato l’8 ottobre 2009, l’Agenzia delle Entrate –Direzione AVVISO DI ACCERTAMENTO –IRPEF IRAP IVA 2002. R.G. N.28328/2016 Cons. est. Valentino Lenoci provinciale di Enna procedeva a rettificare, nei confronti di Dato Emma (esercente l’attività di commercio al dettaglio di articoli per uso domestico), i ricavi dichiarati per l’anno 2002, per il maggior importo di € 10.000,00, sulla base dell’applicazione degli studi di settore ex art. 62-bisdel d.l. 30 agosto 1993, n. 331, conv. dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, rideterminando quindi le maggiori IRPEF, IRAP ed IVA dovute.

2. Proposto ricorso dalla contribuente dinanzi alla Commissione T ributaria P rovinciale di Enna questa, con sentenza n. 329/02/2011, depositata il 27 ottobre 2011, lo rigettava.

3. Interposto gravame dalla contribuente , la Commissione Tributaria R egionale della Sicilia , con sentenza n. 1812/21/2016, pronunciata l’8 febbraio 2016 e depositata in segreteria il 9 maggio 2016, accoglieva l’appello, accogliendo il ricorso originario e dichiarando quindi l’illegittimità dell’avviso di accertamento impugnato.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla base di due motivi. Non si è costituita in giudizio Dato Emma, rimasta intimata 5. La discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio del20 febbraio 2024, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ. -Considerato che:

1. Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a due motivi. 1.1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 51 e 38, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché dell’art. R.G. N.28328/2016 Cons. est. Valentino Lenoci 39, comma 12, lett. c), del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dal d.l. 29 dicembre 2011, n. 216, conv. dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ.

Rileva, in particolare, la ricorrente che erroneamente la C.T.R. non aveva ritenuto inammissibile l’appello proposto dalla contribuente, in quanto notificato tardivamente, tenuto conto del fatto che la sospensione dei termini prevista dall’art. 39, comma 12, lett. c), d.l. n. 98/2011, comunque avrebbe dovuto applicarsi a far data dal 27 febbraio 2012 (data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 216/2011), e quindi, ai fini del calcolo dei termini per proporre appello, avrebbe dovuto tenersi conto del termine decorso dalla data di deposito della sentenza di primo grado (27 ottobre 2011) alla data di entrata in vigore della citata legge n. 14/2012 (27 febbraio 2012), che, alla predetta data del 27 febbraio 2012, avrebbe dovuto considerarsi già decorso, per cui la sospensione fino al 30 giugno 2012 avrebbe riguardato unicamente gli ultimi due mesi, e quindi il termine ultimo per proporre appello sarebbe scaduto il 15 ottobre 2012 (nel mentre l’appello era stato notificato a mezzo racc. a/r inviata il 15 febbraio 2013). 1.2.

Con il secondo motivo di ricorso si eccepisce violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 ss. cod. civ., nonché degli artt. 62-sexies del d.l. n. 331/1993, conv. dalla legge n. 427/1993, 39, comma 1, lett.

d) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 5 del d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ. R.G. N.28328/2016 Cons. est. Valentino Lenoci Deduce, in particolare, l’Agenzia delle Entrate che l’avviso di accertamento impugnato era fondato sugli studi di settore per l’attività svolta dalla contribuente, e che quest’ultima non aveva fornito la prova contraria, in relazione ai maggiori ricavi accertati dall’Ufficio.

2. Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quanto segue. 2.1. Il primo motivo di ricorso non è fondato. E’ pacifico che la lite in esame fosse condonabile ai sensi dell’art. 39, comma 12, del d.l. n. 98/2011, conv. dalla legge n. 111/2011. La lite in questione è stata definita, in primo grado, con sentenza depositata il 27 ottobre 2011, non notificata; essa deve essere considerata quindi pendente sia alla data del 1° maggio 2011 (data che, secondo il testo originario del citato art. 39, comma 12, d.l. n. 98/2011, indicava le liti definibili mediante definizione agevolata), sia alla data del 6 luglio 2011 (data di entrata in vigore deld.l. n. 98/2011), sia alla data del 31 dicembre 2011 (in quanto a tale data non era ancora decorso il termine “lungo” per l’appello, non essendo stata la sentenza notificata), ragion per cui, già dal momento del deposito della sentenza, il termine per l’appello doveva considerarsi sospeso, proprio perché il giudizio era pendente alla data del 1° maggio 2011, nonché alla data del 6 luglio 2011; conseguentemente, operando la sospensione fino al 30 giugno 2012, il termine per proporre appello iniziava a decorreresoltanto a far data dal 1° luglio 2012, ed andava a scadenza il 15 febbraio 2013, termine nella specie rispettato. 1.2.

Anche il secondo motivo è infondato. R.G. N.28328/2016 Cons. est. Valentino Lenoci Ed invero, in tema di accertamento basato sugli studi di settore, il requisito della "graveincongruenza" di cui all’art. 62- sexies, comma 3, del d.l. n. 331/1993, conv. dalla legge n. 427/1993, costituisce presupposto impositivo necessario per gli avvisi di accertamento su di essi fondati,ed il relativo onere probatorio è a carico dell’Ufficio (Cass. 27 giugno 2022, n. 20608; Cass. 29 marzo 2019, n. 8854). Nel caso di specie, la C.T.R. ha accertato, con valutazione di fatto insindacabile in questa sede, che l’Ufficio, nell’atto impugnato, non ha indicato, né chiarito, in termini motivazionali, quale fosse la grave incongruenza che ha costituito il fondamento dell’accertamento analitico-induttivo, considerando anche il periodo di attività non normale legato alla maternità della titolare, che ha determinato anche un aumento dei costiper l’assunzione di un dipendente.

La valutazione complessiva operata dalla C.T.R., quindi, appare assolutamente logica e coerente, nonché rispondente ai criteri di ripartizione dell’onere della prova.

3. Consegue il rigetto del ricorso. Nulla per le spese, stante la mancata costituzione in giudizio della contribuente. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 11