Cassation court dismisses appeal and remands case due to failure to notify the unrepresented individual defendant.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the tax agency's appeal and remanded the case for a new hearing. The primary issue was the failure to properly notify the unrepresented individual defendant, Trevisan Basilio, of the appeal. Consequently, the court ordered the case to be returned to the lower court for proper service of process.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 291, comma 1, cod. proc. civ.; Art. 375, comma 2, cod. proc. civ.; Art. 380-bis, cod. proc. civ.: An appeal against a judgment involving an unrepresented party must be notified to that party's legal representative or the party themselves; failure to do so requires remanding the case for new notification.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 15099/2016R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –ricorrente – contro ARSENAL – CUSINATI ASSOCIAZIONE CALCIO DILETTANTISTICO, in persona del legale rappresentante pro- tempore, non costituita, TREVISAN BASILIO, non costituito, –intimati – avverso la sentenza dellaCommissione T ributaria R egionale del Veneto n. 1854/24/2015, depositata il 9 dicembre 2015; udita la relazione della causa svolta nell’udienza in camera di consiglio del6 marzo 2024 dal consigliere dott. Valentino Lenoci; AVVISO DI ACCERTAMENTO –IRES2007. R.G. N.15099/2016 Cons. est. Valentino Lenoci -Rilevato che:
1. L’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Vicenza notificava, in data 13 dicembre 2012, alla Associazione calcio dilettantistica Arsenal – Cusinati, e al suo legale rappresentante Trevisan Basilio, avviso di accertamento n. T6504PM04196, con il quale rideterminava i ricavi per il periodo d’imposta 1° luglio 2006-30 giugno 2007, accertando maggiori imposte IRES per € 74.627,00 ed IRAP per € 9.882,00, e comminando sanzioni per € 111.940,50, nonché avviso di accertamento n. T6506PM04203, aventead oggetto la liquidazione di una maggiore imposta IVA per l’anno 2006, per l’importo di € 33.184,00.
Tali avvisi di accertamento erano motivati sul presupposto che l’associazione, nei periodi di imposta considerati, era decaduta dalle agevolazioni fiscaliriconosciute alle associazioni sportive dilettantistiche dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398 e dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, con la conseguente applicabilità del regime ordinario previsto dal titolo I, capo IV, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (testo unico delle imposte dirette) e dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (in tema di IVA).
2. Gli avvisi di accertamento in questione venivano impugnati, con separati ricorsi, sia dall’associazione che da Trevisan Basilio in proprio, dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza la quale, con sentenza n. 291/07/2014, previa riunione dei ricorsi suddetti, li accoglieva parzialmente, riducendo il maggior reddito imponibile e rideterminando le maggiori imposte dovute in € 10.341,00 per IRES ed € 1.262,00 per IRAP, e la maggiore IVA in € 6.697,00, con le relative sanzioni. R.G. N.15099/2016 Cons. est. Valentino Lenoci 3. Interposto gravame dall’Ufficio, la Commissione Tributaria Regionale del Veneto , con sentenza n. 1854/24/2015, pronunciata il 25 novembre 2015 e depositata in segreteria il 9 dicembre 2015, rigettava l’appello, confermando la decisione di primo grado.
4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla base di due motivi. Non si sono costituiti in giudizio l’Associazione calcio dilettantistico Arsenal – Cusinati e Trevisan Basilio, rimasti intimati.
5. Con decreto presidenziale del 15 novembre 2023 è stata fissata per la trattazione l’udienzain camera di consiglio del 6 marzo 2024, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380- bis.1 cod. proc. civ. -Considerato che:
1. Preliminarmente, deve rilevarsi che la notificazione del ricorso nei confronti di Trevisan Basilio non risulta effettuata presso il procuratore costituito in appello avv. Bianca Maria Stivanello. Conseguentemente, deve essere disposto il rinvio a nuovo ruolo, con assegnazione di termine per la rinotificazione del ricorsoex art. 291, comma 1, cod. proc. civ. (cfr. Cass. 5 aprile 2019, n. 9693).
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo. Assegna alla ricorrente il termine di gg. 60 dalla comunicazione della presente ordinanza per la notificazione del ricorso a Trevisan Bas