Cassation court dismisses tax agency appeal due to extinguishment of the lawsuit via simplified payment definition procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax agency's appeal inadmissible because the underlying dispute was extinguished by the simplified payment definition procedure. The facts show the taxpayer paid a nominal fee to Equitalia in 2017 to settle the tax debt, which legally terminated the litigation. Consequently, the court ruled that the judgment ceased to exist, rendering any further review of the tax sanctions impossible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 46 comma 3 D.Lgs. n. 546/92; Art. 6 d.l. n. 193/2016: The filing of a simplified payment definition procedure and the subsequent payment of the nominal fee legally extinguishes the judicial proceedings, preventing the tax authority from pursuing further appeals.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
4 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22858/2016 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- contro GRUPPO BASSO SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE PARIOLI 43, presso lo studio dell’avvocato D'AYALA VALVA FRANCESCO (DYLFNC45E04H501K), rappresentat a e difes a dagli avvocati IAIA ROBERTO (IAIRRT73D11D548T) e MOSCHETTI FRANCESCO (MSCFNC42A21G224A) -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del VENETO - VENEZIA n. 312/2016depositata il 29/02/2016 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/01/2024 dal Consigliere ANDREA ANTONIO SALEMME. Rilevato che: In data 26.3.2014, l’Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Treviso notificava a GRUPPO BASSO S.P.A. atto di recupero n. T6XCRPA00011 avente ad oggetto IVA, interessi e sanzioni. Detto atto scaturiva dalla compensazione, nel 2010, di crediti IVA in misura maggiore di quella consentita. Invero, secondo l’Ufficio, la contribuente, in tale anno, aveva incorporato Lefim s.p.a., con cui, nel medesimo anno, aveva effettuato compensazioni orizzontali relativamente al credito lVA disponibile mediante mod.
F24. Le compensazioni superavano il limite consentito, anche se la differenza, pari ad euro 86.833,31, sarebbe stata comunque compensabile nell'anno successivo. L’atto di recupero applicava sanzioni in ragione del 30%, sul rilievo che l'utilizzo dl un maggior credito in compensazione aveva in sostanza comportato il pagamento di minori imposte. La contribuente proponeva impugnazione, contestando debenza e comunque ammontare delle sanzioni. L’adita CTP di Treviso, con sentenza n. 829 in data 4 novembre 2014, accoglieva parzialmente il ricorso, riducendo le sanzioni al 10%.
Ad avviso della CTP, la contribuente non aveva evaso alcuna imposta, il credito comunque spettantele non era contestato e l'anticipato utilizzo di parte della somma era al più sanzionabile nella suddetta misura residuale del 10%, determinando un carico sanzionatorio che del resto sarebbe stato applicabile se l’Ufficio avesse inviato avviso bonario, con conseguente possibilità di riduzione di un terzo. L’Ufficio proponeva appello in via principale; la contribuente in via incidentale. La CTR, con la sentenza in epigrafe, rigettava entrambi gli appelli, confermando integralmente la sentenza di primo grado, sulla base della seguente motivazione: […] stabilito che non è contestata l'entità del credito compensabile, che comunque sarebbe stata compensabile la relativa somma sia pure con il differimento di una parte all'anno successivo, non appare fornita di alcuna giustificazione la tesi dell’Ufficio che il comportamento della società aveva sottratto materia imponibile.
Ne deriva l’inapplicabilità della sanzione […] invocata dall'Ufficio […]. Più opportunamente, tenuto conto del comportamento comunque irregolare tenuto dalla società, appare necessario riferirsi alla sanzione residuale del 10% prevista per le violazioni non specificamente sanzionate. […]Appare inconsistente anche l’appello incidentale della società, volto all’annullamento totale della sanzione, atteso che il comportamento irregolare tenuto, effettuando la compensazione totale nello stesso anno, non aveva alcuna giustificazione nelle norme di riferimento.
Propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate con un motivo. Resiste la contribuente con controricorso, spiegando altresì ricorso incidentale con due motivi. Considerato che: Dal fascicolo telematico emerge (cfr. corrispondenti produzioni in allegato al controricorso con ricorso incidentale) che è stata formulata dalla contribuente istanza di “definizione agevolata” ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 193 del 2016, conv. dalla l. n. 225 del 2016 in riferimento alla cartella di pagamento n. 11320140014348855701 ed Equitalia Servizi di riscossione s.p.a. di Treviso, in relazione all’“adesione alla definizione agevolata presentata il 31/03/2017 prot. n. 2017-EQUISDR-1882895, per i carichi relativi all’ambito provinciale di Treviso”, ha comunicato alla contribuente, con raccomandata priva di data, la somma dovuta (“debito da pagare per la definizione”) di euro 5,88; tale somma è stata versata a mezzo di bollettino postale del 30 giugno 2017 (sovrapposto, nell’angolo in basso a sinistra, alla copia della raccomandata).
A fronte di ciò, l’Avvocatura Generale dello Stato risulta aver depositato, nell’interesse dell’Agenzia, atto telematico in data 19 gennaio 2024, volto alla dichiarazione di “estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese ai sensi dell’art. 46 comma 3 D.Lgs. n. 546/92”. Vi si legge “che l’Agenzia delle entrate conferma la regolare definizione dei ruoli controversi ai sensi del decreto-legge n. 148/2017”. Dal documento allegato, riguardante le “cartelle oggetto di defage”, si evince che, in relazione alla cartella n. 113 11320140014348855 701 2014 000000000226115 D 001, la voce “somme dovute oggetto di defage” attesta:
“Stato 2 CHIUSO DEF”. Da quanto innanzi si evince il perfezionamento della procedura di definizione agevolata. Deve dunque dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
P.Q.M.
Dichiara cessa