Italian Court corrects a material error in a previous order regarding the distribution of litigation costs to a pro bono lawyer.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation granted a request to correct a material error in a prior order concerning the allocation of litigation expenses. The taxpayer argued that the previous ruling failed to explicitly allocate the awarded costs to their pro bono lawyer, Sebastiano Sallemi, despite his declaration. The court found the omission to be a clear clerical mistake evident from the text and ordered the correction to include the lawyer's name in the cost distribution.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.c.; Art. 365 c.p.c.: A material error in the operative part of a judgment or order, such as the omission of a party entitled to costs, may be corrected ex officio or upon request to ensure the document reflects the true intent of the decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24917/2023 R.G. proposto da: ELLESSE S. R . L ., in persona del legale rappresentate pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato Sebastiano Sallemi ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avvocato Giuseppe Spada in Roma, Via Piemonte n. 32. –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore. –intimata – Avverso l’ordinanza della CORTE DI CASSAZIONE n. 25014/ 20 23 , depositata in data 22 agosto 2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 giugno 2024 dal consigliere dott.ssa Maria Luisa De Rosa. Rilevato che:
1. La società Ellesse S.r.l. ha instato per la correzione dell’errore materiale commesso da questa Corte nell’ordinanza n. 25014/2023, emessa a conclusione del giudizio avente R.G. n. 12822/2022 e volto alla cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia – Sezione distaccata di Catanian. 9927/15/2021. Correzione errore materiale (ord. Cass.n. 25014/2023) La società contribuente ha rilevato l’errore materiale nella parte in cui il Collegio, nel dispositivo della pronuncia, ha disposto che: «Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 5.600,00, oltre € 200,00 per esborsi, 15% rimborso spese forfetarie e accessori di legge», non disponendo, dunque, la distrazione delle spese a favore dell’Avvocato Sebastiano Sallemi, il quale si era dichiarato antistatario. La causa ̀ stata trattata nella camera di consiglio del 20 giugno 2023. Considerato che:
1. L’errore materiale emerge ictu oculi dagli atti , atteso che nel dispositivo della pronuncia il Collegio ha affermato che: « Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 5.600,00, oltre € 200,00 per esborsi, 15% rimborso spese forfetarie e accessori di legge», non disponendo per una mera svista, dunque, la distrazione delle spese a favore dell’Avvocato Sebastiano Sallemi, il quale si era dichiarato antistatario. Pertanto, può darsi corso alla correzione nel senso che laddove è scritto, nel dispositivo, « Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 5.600,00, oltre € 200,00 per esborsi, 15% rimborso spese forfetarie e accessori di legge», deve leggersi e intendersi « Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 5.600,00, oltre € 200,00 per esborsi, 15% rimborso spese forfetarie e accessori di legge, con distrazione in favore dell’Avvocato Sebastiano Sallemi, antistatario».
P.Q.M.
Dispone correggersi l’ordinanza di questa Corte n. 25014/2023 , nel senso che laddove è scritto, nel dispositivo, « Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 5.600,00, oltre € 200,00 per esborsi, 15% rimborso spese forfetarie e accessori di legge», deve leggersi e intendersi « Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 5.600,00, oltre € 200,00 per esborsi, 15% rimborso spese forfetarie e accessori di legge, con distrazione in favore dell’Avvocato Sebastiano Sallemi, antistatario». Manda alla Cancelleria per l’annotazione della correzione i