Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 18801/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court annuls tax assessment for lack of specific reasoning regarding individual property value in microzone revision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18801/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the Regional Tax Commission's decision which upheld the tax agency's revised property assessment. The taxpayer argued the new classification lacked specific justification for their individual property within the microzone revision. The court ruled that broad references to general market trends are insufficient and require a specific analysis of the individual unit's characteristics.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 1, comma 335 della l. n. 311 del 2004; In catastral reclassifications based on microzone parameter revisions, the administrative act must specifically justify the individual property's new classification rather than relying solely on generic market trend indicators.

Parole chiave

Generato dall'IA
catastral reclassification microzone revision tax assessment annulment specific motivation requirement individual property value stima fiscale immobiliare valore ufficiale rivalutazione del reddito

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1, comma 335 della legge 30 dicembre 2004, n. 311
La ricorrente impugnava l’avviso di accertamento mediante il quale l’Agenzia rettificava la classe e la rendita (dalla classe 8 alla 12 e da euro 40.676,14 ad euro 74.535,06) in relazione all’art. 1, comma 335, della l.
Art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212
Art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241
53, Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 8 e 9 del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138
Art. 53 della Costituzione
138, nonché art. 53, Cost., in relazione all’art.
Art. 360, comma 1, n. 3 del codice di procedura civile
53, Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, Ordinanza n. 29988 del 19/11/2019
Sez. 5, Ordinanza n. 31112 del 28/11/2019
Sez. 5, Sentenza n. 25201 del 24/08/2022
Generato dall'IA
Ordinanza — n. 24819/2021 — snciv
Cassation Court dismisses appeal against tax assessment for insufficient individualized reasoning in cadastral reclassification. The court rejects the argument that general zone-wide data suffices for specific property revaluation. The decision emphasizes the requirement for individualized assessment under cadastral law. The ruling upholds the lower court's finding of inadequate motivation. The outcome confirms the need for specific factual analysis in cadastral disputes. The judgment clarifies the limits of general zone data in tax assessments. The decision reinforces the principle of individualized reasoning in cadastral proceedings. The court finds the administrative act flawed due to lack of specific justification. The ruling establishes that general zone averages cannot replace individual property analysis. The judgment affirms the necessity of detailed factual reasoning in cadastral cases.
Ordinanza — n. 33749/2025 — snciv
Italian tax court cassates appeal for insufficient motivation of tax assessment regarding property reclassification. The court ruled that standard justifications were inadequate without specific property details.
Ordinanza — n. 28317/2021 — snciv
Cassation Court dismisses tax agency appeal for lack of specific motivation regarding cadastral reclassification.
Ordinanza — n. 31089/2023 — snciv
Cassation court dismisses tax appeal due to insufficient specific motivation regarding individual property characteristics in a general microzone reclassification.
Ordinanza — n. 15123/2022 — snciv
Italian tax court annuls regional commission ruling on property reclassification due to insufficient statutory motivation.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2304/2019 R.G. proposto da : BANCA POPOLARE DI BARI COOPERATIVA SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 267, presso lo studio dell’avvocato PUGLIESE SALVATORE (PGLSVT53H18H501D) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO PROVINCIALE DI ROMA TERRITORIO, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

LAZIO n. 4503/2018 depositata il26/06/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2024dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI. Rilevato che 1. La ricorrente impugnava l’avviso di accertamento mediante il quale l’Agenzia rettificava la classe e la rendita (dalla classe 8 alla 12 e da euro 40.676,14 ad euro 74.535,06) in relazione all’art. 1, comma 335, della l. 30 dicembre 2004, n. 311, di un immobile sito in Roma via di Capo le Case, 1 (microzona 1 centro storico); la Commissione tributaria provinciale di Roma con la sentenza n. 26429/30/2016 accoglieva il ricorso e annullava l’avviso di accertamento impugnato; la Commissione tributaria regionale del Lazio, con la sentenza in epigrafe indicata, ha accolto l’appello dell’Agenzia in totale riforma della decisione di primo grado;

2. ricorre in cassazione la contribuente con quattro motivi di ricorso;

3. resiste con controricorso l’Agenzia e chiede il rigetto del ricorso della contribuente. Considerato che 1. Risulta fondato il terzo motivo di ricorso che assor be , logicamente,gli altri motivi. Con il terzo motivo la ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione degli art. 1, comma 335, legge 30 dicembre 2004, n. 311, 7, legge 27 luglio 2000, n. 212, 3, legge 7 agosto 1990, n. 241, 8 e 9, d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, nonché art. 53, Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Questa Corte di Cassazione ha costantemente ritenuto che:

«In tema di estimo catastale, qualora il nuovo classamento sia stato adottato ai sensi dell'art. 1, comma 335, della l. n. 311 del 2004 nell'ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona nella quale l'immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale rispetto all'analogo rapporto sussistente nell'insieme delle microzone comunali, il provvedimento di riclassamento, atteso il carattere diffuso dell'operazione, deve essere adeguatamente motivato in merito agli elementi che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare, in modo che il contribuente sia posto in condizione di conoscere le ragioni che ne giustificano l'emanazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza gravata che aveva annullato l'avviso di accertamento catastale di un immobile in quanto non era stato spiegato in che termini il mutato assetto dei valori medi di mercato e catastale, nel contesto delle microzone comunali previamente individuate, aveva avuto una ricaduta sul singolo immobile e sulla classe e rendita catastale dello stesso)» (Sez. 5- , Ordinanza n. 29988 del 19/11/2019, Rv. 655923 – 01; vedi anche Sez. 5 - , Ordinanza n. 31112 del 28/11/2019, Rv. 656285 – 01 e Se z. 5 - , Sentenza n. 25201 del 24/08/2022, Rv. 665498 -01).

La sentenza impugnata, invece, ritiene non necessaria una motivazione specifica dell’avviso di accertamento, ritenendo legittimo l’accertamento catastale motivato con la sola indicazione della norma utilizzata dall’ufficio nell’ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona. Manca un’analisi della motivazione dell’avviso di accertamento nei sensi indicati dalla giurisprudenza, ormai costante, di questa Corte di Cassazione, sopra richiamata. Così come risulta pacificamente in atti, l’accertamento si riferisce a valutazioni generiche e non a caratteristiche del singolo immobile; conseguentemente lo stesso deve ritenersi carente di motivazione.

La sentenza deve, quindi, cassarsi senza rinvio in quanto non sono necessari ulteriori accertamenti di merito, con la decisione nel merito di annullamento dell’atto impugnato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. Le spese dei giudizi di merito in una considerazione complessiva del giudizio possono compensarsi interamente.

P.Q.M.

Accoglie il terzo motivo del ricorso, assorbiti gli altri motivi.Cassa la sentenza in relazione al motiv o accolt o e, decidendo nel merito, annulla l’atto impugnato accogliendo l’originario ricorso della contribuente. Condanna la controricorrente al pagamento, in favore del la ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed a