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Ordinanza — n. 18800/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses late appeal due to invalid service of process and lack of proper notice.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18800/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the late appeal filed by taxpayers against a tax assessment, ruling that the service of the appeal notice was invalid. The taxpayers argued the notice was never received and served at an incorrect address, while the Revenue Agency did not file a counter-appeal. The court held that the procedural defect rendered the appeal null and void, necessitating the annulment of the lower court's decision and remittal to a second-instance tribunal.

Regesto Legislator

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Art. 327 c.p.c.; Art. 17 d.lgs. n. 546/1992: In tax proceedings, invalid service of an appeal notice due to lack of receipt or incorrect address renders the appeal null, requiring the annulment of the referring judgment and remittal to a second-instance court.

Parole chiave

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invalid service of process tax appeal nullity late filing admissibility tax litigation procedure remittal to second instance revisione della tassazione fiscale esame di cassazione crescita in giudicato della tassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 327, second comma, cod. proc. civ.
Il ricorso tardivo dei contribuenti risulta ammissibile in quanto i ricorrenti non hanno avuto notizia dell’appello, per mancanza o irregolarità della relativa notifica, per quanto si dirà inseguito (art. 327, secondo comma, cod.
Art. 17 of d.lgs. n. 546 of 1992
La notifica, pertanto deve considerarsi invalida e non sanata in quanto i contribuenti non si sono costituiti: «In tema di contenzioso tributario, la notifica dell’appello, cui si applica l’art. 17 del d.lgs.
Art. 390 c.p.c.
art. 330 c.p
546 del 1992, avente carattere di specialità rispetto all’art. 330 c.p.c., va effettuata, in assenza di elezione di domicilio, nella residenza dichiarata dal contribuente, sicch é è nulla (e non inesistente) ove eseguita presso il procuratore costituito in primo grado ma non domiciliatario.
art. 392 c.p

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, Sentenza n. 4233 del 17/02/2017
Sez. 5, Ordinanza n. 27877 del 31/10/2018
Sez. 5, Sentenza n. 2142 del 25/01/2019
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20380/2020 R.G. proposto da : GIOIA ELENA MARIA, GRECO PAOLO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA G. NICOTERA N.29, presso lo studio dell’avvocato TARDELLA GIANMARCO (TRDGMR56H23H501O) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato SIRIGNANI ANGELA (SRGNGL62M60L833J) -ricorrente- AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliat a in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 487/2018 depositata il30/01/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2024dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI. Rilevato che 1. La Commissione tributaria regionale del Lazio con la sentenza in epigrafe indicata ha accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate proposto avverso la decisione di primo grado (CTP di Roma, sentenza n. 19222/10/16) che aveva annullato l’avviso di accertamento n. 2013 RM 0907537 (emesso ai sensi dell’art. 1, comma 335, l. 311 del 2004).

2. Propongono ricorso in cassazione (tardivo) i contribuenti con 5 motivi di ricorso.

3. L’agenzia delle entrate non si è costituita nei termini con controricorso, ma ha chiesto solo di partecipare alla discussione. Considerato che 1. Con i primi tre motivi di ricorso i ricorrenti prospettano una inesistente (e comunque errata notifica) dell’appello, per mancanza dell’avviso di ricevimento dell’atto, per proposizione dell’impugnazione, comunque, oltre i sei mesi dal deposito della sentenza impugnata e per errore del luogo di consegna (non in quello indicato - di residenza - nel ricorso introduttivo dai contribuenti, Roma via Lovanio 9).

Il primo ed il terzo motivo(che si analizzano unitariamente) risultano fondati e assorbono i restanti motivi processuali e di merito. Il ricorso tardivo dei contribuenti risulta ammissibile in quanto i ricorrenti non hanno avuto notizia dell’appello, per mancanza o irregolarità della relativa notifica, per quanto si dirà inseguito (art. 327, secondo comma, cod. proc. civ.) Non risulta agli atti l’avviso di ricevimento dell’impugnazione (appello proposto dall’Agenzia delle entrate). Inoltre, la spedizione risulta in un luogo diverso (presso il difensore Geom.

Russo Stefano erroneamente ritenuto domiciliatario) dalla residenza dichiarata per le notifiche nel ricorso introduttivo. Infine, anche l’indirizzo del difensore risulta errato in quanto lo stesso ha (ed aveva nel 2017) lo studio in via Urbano II, n. 26 Roma. La notifica, pertanto deve considerarsi invalida e non sanata in quanto i contribuenti non si sono costituiti: «In tema di contenzioso tributario, la notifica dell’appello, cui si applica l’art. 17 del d.lgs. n. 546 del 1992, avente carattere di specialità rispetto all’art. 330 c.p.c., va effettuata, in assenza di elezione di domicilio, nella residenza dichiarata dal contribuente, sicch é è nulla (e non inesistente) ove eseguita presso il procuratore costituito in primo grado ma non domiciliatario.

Tale nullità, ove non sanata dalla costituzione del convenuto e rilevata solo in sede di legittimità, comporta la cassazione della sentenza conrinvio ad altro giudice di pari grado, dinanzi al quale, essendo ormai l'impugnazione pervenuta a conoscenza dell'appellato, è sufficiente la riassunzione della causa nelle forme di cui all'art. 392 c.p.c.» (Sez. 5- , Sentenza n. 4233 del 17/02/2017, Rv. 643210 – 01 ; vedi anche Sez. 5 - , Ordinanza n. 27877 del 31/10/2018, Rv. 651094 -01). 1.1. In tema processo tributario, ove il giudizio di appello sia proseguito nonostante l'invalidità della notifica dell'atto introduttivo, la Corte di cassazione, a cui la questione venga dedotta, deve dichiarare la nullità ed annullare con rinvio la sentenza, dal momento che detta nullità, la quale, a differenza della inesistenza, non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell'atto, può essere sanata con effetto retroattivo mediante la rinnovazione della notifica del gravame. (Sez. 5- , Sentenza n. 2142 del 25/01/2019, Rv. 652269 -01).

Conseguentemente, la sentenza deve essere cassata con rinvio e si demanda al giudice del rinvio anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Il giudice del rinvio dovrà anche valutare la tempestività dell’appello (secondo motivo del ricorso) con la documentazione negli atti del processo.

P.Q.M.

Accoglieil ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cui d