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Ordinanza — n. 18778/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax agency appeal, upholding statute of limitations due to lack of seismic aid proof.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18778/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the tax agency's appeal against a lower court ruling that declared the tax collection statute of limitations expired. The agency argued that specific seismic relief laws extended the deadline for issuing payment orders to 2009, but the court found no evidence the taxpayer had utilized these benefits. Consequently, the court applied the general rule requiring notification within five years of the tax declaration, which had already passed.

Regesto Legislator

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Art. 138, comma 3, l. n. 388 del 2000; Art. 1, comma 5-bis, D.L. n. 106 del 2005: The provision granting extended payment installments for victims of the 1990 seismic event does not extend the statute of limitations for issuing tax payment orders, which remains governed by the five-year rule unless specific regularization benefits are proven.

Parole chiave

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statute of limitations tax payment orders seismic event 1990 tax collection administrative appeal indagine per frode iva assoggettamento all'IVA dichiarazione fiscale tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 138, comma 3, l. n. 388 del 2000
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo ed unico motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 138 della l.
Art. 1, comma 5-bis, D.L. n. 106 del 2005
7274/14, Cass. 16074/14; Cass.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 956/14
Cass. n. 7274/14
Cass. n. 16074/14
Cass. n. 3987/17
Cass. n. 4150 del 2020
3987/17; Cass. n. 4150 del 2020) alle quali il Collegio intende dare conferma e seguito che in tema di accertamento e riscossione dei tributi, l'art.138, comma 3, della l.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14952/2016 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata Roma, in via Dei Portoghesi n. 12 -ricorrente- contro FALLIMENTO LA VITTORIA SOCIETA' COOPERATIVA ARL -intimato- avverso a sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, n. 1874/34/2015, depositata il 6 maggio 2015; uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 23 aprile 2024 dal Consigliere Annachiara Massafra. FATTI DI CAUSA 1.Dalla sentenza e dagli atti di parte emerge quanto segue.

La vicenda trae origine dalla notifica, in data 11 aprile 2006, alla curatela fallimentare della società contribuente della cartella di pagamento n. 29320060002197923 con la quale l’Agenzia delle Entrate, per il tramite del concessionario, chiese il pagamento dell’importo di euro 55.592,66 a titolo di IVA, sanzioni ed interessi per l’anno di imposta 1991, nonché di euro 186.984,91 a titolo di IVA e relative sanzioni ed interessi per l’anno di imposta 1992. Tali somme erano dovute in forza delle dichiarazioni presentate a fini IVA per gli anni 1991 e 1992, non ancora versate all’atto della notifica della cartella esattoriale.

La società rientrava tra i soggetti colpiti dal sisma della Sicilia orientale, avvenuto nel 1990, e la relativa posizione non era stata definita alla luce delle numerose disposizioni agevolative succedutesi nel tempo. 2.L’atto venne impugnato dalla curatela ed il giudice di primo grado accolse il ricorso, ritenendo decaduta l’agenzia, essendo stata la cartella notificata 15 anni dopo gli anni di imposta in rilievo. La decisione venne confermata dalla Commissione tributaria regionale della Sicilia. Il giudice di seconde cure nel dettaglio affermò “invero, pur tenendo presente le difficoltà interpretative causate dai numerosi provvedimenti succedutesi nel tempo, si osserva che i residenti “potevano” beneficiaria delle agevolazioni del sisma ’90 per cui, non avendo l’Ufficio fornito prova, nemmeno in questa sede, che trattasi di soggetto che aveva, a suo tempo, richiesto di poter beneficiare delle agevolazioni previste dalle varie ordinanze e provvedimenti ed in assenza di dimostrati atti interruttivi, l’A.F.

è incorsa nella decadenza dei termini a seguito della tardiva notifica della cartella dei pagamenti. Si richiamano in proposito le recenti sentenze della S.C…”. Il giudice di merito richiamò, in merito alla ritenuta intervenuta decadenza, quanto “chiaramente” disposto dalla normativa di cui al comma 5-bis dell’art. 1 del d.l. n. 106 del 17.6.2005, convertito nella legge n. 156 del 2005, che alla lett. c), prevede, “con riguardo al regime transitorio comportante l’applicazione degli stessi termini ai rapporti ancora pendenti, ha previsto che la notifica della cartella derivante dalle liquidazione delle dichiarazioni deve essere effettuata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, con riferimento alle dichiarazioni presentate fino al 31 dicembre 2001”.

Ricorre avverso la prefata decisione l’Agenzia con un motivo, il fallimento La Vittoria Società Cooperativa a r.l. è rimasto intimato. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo ed unico motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 138 della l. n. 388 del 2000, in combinato disposto con le ordinanze del ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2057/1990 n. 2063/1990 2145/1991, n. 2198/1991 n. 2276/1992 n. 2301/1992, 2317/1993 in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c. Secondo l’Agenzia, in sostanza, dall’esame della normativa, che si è succeduta nel tempo fino a giungere al predetto art. 138, risulterebbe che, in considerazione della speciale disciplina introdotta proprio dalla disposizione da ultimo citata, per i soggetti interessati dal sisma del 1990, prevalente sulla disciplina generale sui termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento, il termine di decadenza per la notifica dovrebbe ravvisarsi nel 31 dicembre dell’anno successivo alla scadenza dell’ultima delle 12 rate, per cui nella specie nel 2009. 2.Il motivo è infondato.

Va premesso che la Commissione regionale ha accertato che l’agenzia delle entrate non ha fornito la prova che contribuente avesse provveduto a regolarizzare e/o definire la propria posizione contributiva ai sensi dell'art. 138 della legge n. 388/2000 e dell’art. 9 della legge n. 289/2002. 3.Ciò posto, questa Sezione ha già avuto modo di precisare con svariate sentenze, (vedi Cass. nn. 956/14 e Cass. 7274/14, Cass. 16074/14; Cass. 3987/17; Cass. n. 4150 del 2020) alle quali il Collegio intende dare conferma e seguito che in tema di accertamento e riscossione dei tributi, l'art.138, comma 3, della l. n.388 del 2000, nel consentire ai contribuenti coinvolti nel sisma del 1990 un'ampia rateazione per il versamento dei tributi dovuti, non ha, per ciò solo, prorogato il termine entro cui deve essere emesso dall'ufficio l'atto impositivo.

La disposizione di cui all' art. 138, comma 3, della legge n. 388 del 2000 prevede infatti un termine di decadenza (riferito, peraltro, alla data di esecutività del ruolo, non alla data di notifica la cartella) per l'azione di riscossione delle somme insolute dovute dal contribuente a seguito della regolarizzazione prevista dal comma 1 dello stesso articolo, da effettuare entro il 15.12.2002. Tale disposizione, dunque, non può in alcun modo valere per far rivivere obbligazioni tributarie per le quali alla menzionata data del 15.12.2002 l'amministrazione finanziaria fosse decaduta dall'azione di riscossione.

Tanto è, appunto , avvenuto nella presente fattispecie, secondo l'accertamento operato dal giudice di meritorichiamando al riguardo l’art. 5 - bis, dell’art. 1 del D.L n. 106 del 2005; tale disposizione ha in fatti stabilito che per le somme risultantidovute a seguito dell'attività di liquidazione delle dichiarazioni, la cartella di pagamento debba essere notificata, a pena di decadenza, per le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. 4.Ne consegue il rigetto del ricorso.

Nulla per le spese non essend