Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 18737/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax appeal by correcting notification date calculation to include Sundays in the ten-day period.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18737/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court dismissed the tax authority's preliminary objection regarding the late filing of tax appeals. The taxpayer argued the appeals were untimely because the 60-day period expired before the filing date, based on a notification date of October 14, 2018. The court found this date incorrect because the statutory ten-day period for deemed notification must be calculated excluding the start date and including Sundays, pushing the deadline to December 14, 2018. Consequently, the appeals were deemed timely, the lower court's judgment was quashed, and the case was remanded for a new trial.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 8, comma 4, legge 20 novembre 1982, n. 890; Art. 155, comma 1, cod. proc. civ.: The ten-day period for deemed notification of tax assessment notices must be calculated as a subsequent term, excluding the initial day and including Sundays, thereby extending the deadline if it falls on a weekend.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax assessment notification deemed service period Sunday inclusion rule statutory time limits tax appeal timeliness calculation of deadlines Cassation quashing atto tardivo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 155 cod. proc. civ.
Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 155 cod. proc. civ. e dell’art.
Art. 8 della legge 20/11/1982, n. 890
e dell’art. 8 della legge 20/11/1982, n. 890 in relazione all’articolo 360, primo comma, num.
Art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.
Art. 21 del d.lgs. 31/12/1992, n. 546
Secondo il ricorrente la CTR della Sicilia avrebbe errato nel considerare perfezionatasi la notifica degli avvisi di accertamento in data 14.10.2018 con conseguente decorrenza del termine di sessanta giorni di cui all’art. 21 del d.lgs.
art. 155 cod. proc. civ
Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 155 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez. U.01/02/2012, n. 1418
Rileva in proposito quanto stabilito da questa Corte a Sezioni Unite con la pronuncia Cass. Sez. U.01/02/2012, n. 1418.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 06800/2022 R.G. proposto da: BAMBARA Francesco, in proprio e in qualità di erede di BAMBARA Antonino, rappresentato e difeso dall’Avv. Giuseppe Melazzo ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Messina, Via E. Geraci n. 23, is. 78; –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende; –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. della SICILIA, sez. dist. di MESSINA n. 7333/02/2021 depositata il 25/08/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 giugno 2024dal consigliere Riccardo Rosetti. Rilevato che:

1. L’Agenzia delle Entrate emetteva due avvisi di accertamento: il primo recante n. TYX01L402091 nei confronti dell’odierno ricorrente Francesco Bambara ai fini dell’IRPEF, delle relative IRPEF AVVISI DI ACCERTAMENTO addizionali regionale e comunale e del contributo di solidarietà per l’anno 2016; il secondo, recante n. TYX01L402174, nei confronti del sig. Antonino Bambara padre dell’odierno ricorrente, ai fini dell’IRPEF, delle relative addizionali regionale e comunale e del contributo di solidarietà per l’anno 2016.

2. Francesco Bambara impugnava entrambi gli avvisi di accertamento innanzi alla CTP di Messina il primo in proprio e il secondo in qualità di erede di Antonino Bambara. Nei giudizi si costituiva l’Agenzia delle Entrate eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per tardività. Con due diverse sentenze la CTP di Messina, respinta l’eccezione preliminare di inammissibilità dei ricorsi, rigettava nel merito le impugnazioni del contribuente.

3. Francesco Bambara proponeva appello avverso le sentenze di primo grado. L’Agenzia delle Entrate si costituiva nei giudizi spiegando appello incidentale circa il mancato accoglimento delle eccezioni di inammissibilità dei ricorsi impugnatori degli avvisi di accertamento e comunque chiedendo nel merito e in via subordinata il rigetto degli appelli. La CTR della Sicilia, sezione distaccata di Messina, riunite le due impugnazioni, con la sentenza 7333/02/2021 del 25/08/2021 accoglieva gli appelli incidentali e dichiarava inammissibili per tardività le impugnazioni degli atti di accertamento.

4. Contro tale sentenza propone ricorso Francesco Bambara, in base a un motivo. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio del 20/06/2024. Considerato che:

1. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 155 cod. proc. civ. e dell’art. 8 della legge 20/11/1982, n. 890 in relazione all’articolo 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.. Secondo il ricorrente la CTR della Sicilia avrebbe errato nel considerare perfezionatasi la notifica degli avvisi di accertamento in data 14.10.2018 con conseguente decorrenza del termine di sessanta giorni di cui all’art. 21 del d.lgs. 31/12/1992, n. 546 e relativa scadenza in data 13.12.2018, il giorno prima della notificazione del ricorso.

2. Il motivo è fondato. Va premesso che la notifica degli avvisi di accertamento è avvenuta per compiuta giacenza ai sensi dell’art. 8 della legge 890 del 1982; non reperito il destinatario presso la residenza in data 02/10/2018, in data 04/10/2018 è stato curato il deposito ed è stata spedita la raccomandata con la quale l’operatore postale è tenuto a dare avviso delle operazioni compiute. Dal 04/10/2018 decorrevano, allora, i dieci giorni per il maturare della compiuta giacenza, con scadenza teorica il 14/10/2018. Detta scadenza non poteva operare in quanto il 14/10/2018 era una domenica.

Rileva in proposito quanto stabilito da questa Corte a Sezioni Unite con la pronuncia Cass. Sez. U.01/02/2012, n. 1418. Può ribadirsi il seguente principio di diritto: «anche in materia tributaria e con riguardo al perfezionamento della notifica dell’avviso di accertamento e ai fini del computo del termine per la sua impugnazione, il termine di dieci giorni di cui all'art.8, quarto comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890 [..] - in base al quale, ove il piego raccomandato depositato presso l'ufficio postale non sia stato ritirato dal destinatario, la notifica si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandatadi cui al secondo comma del medesimo art. 8 - deve essere qualificato come termine «a decorrenza successiva» e, pertanto, computato secondo il criterio di cui all'art. 155, primo comma, cod. proc. civ., cioè escludendo il giorno iniziale e conteggiando quello finale.

Tale termine deve ritenersi compreso fra quelli «per il compimento degli atti processuali svolti fuori dall'udienza» di cui all'art. 155, quinto comma, cit., con la conseguenza che, ove il «dies ad quem » del medesimo vada a scadere nella giornata di sabato, esso è prorogato di diritto al primogiorno seguente non festivo». Nelcaso degli avvisi di accertamento all’origine del contenzioso, allora, la notifica per compiuta giacenza si è perfezionata nei confronti del destinatario in data 15.10.2018 e il termine per la proposizione del ricorso, conteggiato secondo le regole ordinarie, scadevail 14.12.2018 giorno della notifica dei ricorsi.

I ricorsi sono, così,da considerarsi tempestivi.

3. Il ricorso di Francesco Bambara va, allora, accolto; la sentenza impugnata va cassata con rimessione alla Corte di Giustiziadella Sicilia, sezione distaccata di Messina.

P.Q.M.

accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata nei limiti di cui in motivazione e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione distaccata di Messina, in diversa com