Court corrects a prior ruling's name error by replacing 'Poletti' with 'Sassi' under civil procedure rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation granted the Revenue Agency's request to correct a material error in a previous order. The original document incorrectly listed 'Poletti Lucio' instead of the actual party, 'Sassi Anna Maria,' in the header. The court ruled that such clerical mistakes are amendable under civil procedure statutes and ordered the correction of the text.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 287, 391-bis c.p.c.; Material errors in judicial documents are subject to correction to ensure the correct party is identified.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ato la seguente ORDINANZA DI CORREZIONE DELL’ERRORE MATERIALE sul ricorso iscritto al n. 03863/2024 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende; –ricorrente – Contro SASSI ANNA MARIA elettivamente domiciliata in Parma, Piazza Santafiora n. 7, presso lo studio dell’Avv. Giovanna Pititto; –intimata – avverso l’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 5144/2018 depositata il 05/03/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 giugno 2024dal consigliere Riccardo Rosetti. Rilevato che:
1. L’Agenzia delle Entrate propone istanza di correzione dell’ordinanza di questa Corte n. 5144/2018 depositata il 05/03/2018 con la quale è stato accolto il ricorso dell’Agenzia avverso la sentenza n. 2596/6/16 emessa il 3/10/2016 e pubblicata il 14/10/2016 dalla Commissione Tributaria Regionale di CORREZIONE ERRORE MATERIALE Bologna, Sezione 6^, tra l’Agenzia medesima e la Sig.ra SASSI ANNA MARIA, per il giudizio elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Giovanna Pititto sito in Parma in Piazza Santafiora, 7.
2. Deduce l’Agenzia delle Entrate che - per mero errore materiale - nella epigrafe veniva indicato il nome di POLETTI LUCIO, come intimato in luogo della reale intimata SASSI ANNA MARIA, parte del procedimento svoltosi innanzi alla CTR di Bologna e del successivo giudizio di cassazione.
3. Sassi Anna Maria ha ricevuto rituale notifica del ricorso per correzione dell’errore materiale.
4. E’ stata fissata udienza camerale e SASSI ANNA MARIA è rimasta intimata. Considerato che:
1. In effetti l’ordinanza di questa Corte n. 5144/2018 depositata il 05/03/2018 con la quale è stato accolto il ricorso dell’Agenzia avverso la sentenza n. 2596/6/16 emessa il 3/10/2016 e pubblicata il 14/10/2016 dalla Commissione Tributaria Regionale di Bologna, Sezione 6^, tra l’Agenzia medesima e la Sig.ra SASSI ANNA MARIA indica per mero errore materiale alla pagina 1, rigo 18, nella epigrafe quale parte intimata il nome di POLETTI LUCIO in luogo del nome corretto della parte intimata SASSI ANNA MARIA. 2.Si tratta di errore materiale emendabile ai sensi degli articoli 287e 391 - bis cod. proc. civ. (Cass. civ., Sez. VI – II, 22/06/2020, n. 12187) sicché il ricorso va accolto con correzione dell’errore materiale dovendosi sostituire alla pagina 1, rigo 18, nell’epigrafe dell’ordinanza indicata il nome di POLETTI LUCIO con il nome correttodi SASSI ANNA MARIA.
3. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese del presente procedimento(Cass. civ., Sez. VI – II, 17/09/2013, n. 21213).
P.Q.M.
La Corte, visto l’art. 391-bis cod. proc. civ. dispone correggersi l’ordinanza di questa Corte n. 5144/2018 depositata il 05/03/2018 sostituendo a pagina 1, rigo 18, le parole «SASSI ANNA MARIA» alle parole «POLETTI LUCIO»; manda alla Cancelleria per gli adempimenti di sua competenza, ivi compresa l’annotazione della presente ordinanza sull’originale del provvediment