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Ordinanza Interlocutoria — n. 18694/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remits case to lower courts pending Supreme Court interpretation on reduced ICI tax rates.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 18694/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the municipality's appeal against the Regional Tax Commission's decision, ordering a remittal to the lower courts. The municipality argued that the tax commission erred by applying a reduced ICI tax rate to the taxpayer's primary residence, which included the taxpayer's family members. The court suspended the proceedings because a critical interpretative question regarding the definition of 'primary residence' for tax purposes was already pending before the Supreme Court's Section of Unification.

Regesto Legislator

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Art. 8, comma 2, ultimo periodo del d.lgs. n. 504/1992; Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.: The Court of Cassation must remit a case to the lower courts when a decisive interpretative issue concerning statutory provisions is already pending before the Section of Unification.

Parole chiave

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ICI tax rates primary residence definition family members inclusion Section of Unification remittal procedure tax appeal dismissal interpretative question protezione degli inquilini

Disposizioni normative citate

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Art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ.
con il primo motivo il Comune ricorrente denuncia , in rubrica, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ.,violazione dell’art.
Art. 21, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546
civ.,violazione dell’art. 21, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 per avere la Commissione tributaria regionale omesso di rilevare la decadenza relativa alla tardività del ricorso introduttivo, proposto avverso diniego di ritiro, in autotutela, dell’avviso di accertamento ICI,annualità 2011, n.
Art. 19, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546
civ., violazione dell’art. 19, comma 1, d.lgs.
Art. 8, comma 2, ultimo periodo del d.lgs. n. 504/1992
civ., la «violazione e/o falsa/erronea applicazione dell’art. 8, comma 2, ultimo periodo del d.lgs. n. 504/1992» quanto al riconoscimento dell’applicazione dell’aliquota ridotta ICI per le cd.
d.l. 27 maggio 2008, n. 93, art. 1, commi 1 e 2, conv. in l. legge 24 luglio 2008 n. 126
civ., violazione dell’art. 19, comma 1, d.lgs.

Giurisprudenza citata

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Cass., 27 febbraio 2023, n. 5878
e, dunque, la riferibilità del diritto all’esenzione alla dimora abituale (intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica) del coniuge, seppur inaltro luogo stabilita la dimora abituale dei «suoi familiari» (Cass., 27 febbraio 2023, n. 5878, punti 3.11 e ss.;
Cass., 27 febbraio 2023, n. 5870
Cass., 27 febbraio 2023, n. 5870, punti 10 e ss.); 2.2.
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Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n. 11217-2019R.G. proposto da: COMUNE DI MARTINSICURO, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e dife s o dall’Avvocato CAMILLO ORLANDO giusta procura speciale estesa in calceal ricorso e con domicilio digitale eletto presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata -ricorrente- contro GASPARI GIOVANNA— intimata — avverso la sentenz a n. 950/01/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell’ABRUZZO,depositata l’11 / 10 /20 18 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/6/2024 dal Consigliere Relatore Dott.ssaANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE il Comune di Martinsicuropropone ricorso, affidato a tre motivi , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale dell’Abruzzoaveva accoltol’appello di Giovanna Gasparri avverso la sentenza n. 357/2017 , emessa dal la Commissione tributaria provinciale di Teramoin rigetto del ricorso avverso avvis o di accertamento ICI 2011emesso dal suddetto Comune; la contribuente è rimasta intimata; il Comune ha da ultimo depositato memoria difensiva CONSIDERATO CHE 1.1. con il primo motivo il Comune ricorrente denuncia , in rubrica, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ.,violazione dell’art. 21, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 per avere la Commissione tributaria regionale omesso di rilevare la decadenza relativa alla tardività del ricorso introduttivo, proposto avverso diniego di ritiro, in autotutela, dell’avviso di accertamento ICI,annualità 2011, n. 1817 del 22/11/2016, che non era stato oggetto di impugnazione da parte della contribuente; 1.2. con il secondo motivo il Comune ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione dell’art. 19, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 per avere la Commissione tributaria regionale omesso di rilevare la mancata impugnazione dell’avviso di accertamento dianzi indicato, divenuto definitivo ben prima del provvedimento di diniego, reso in autotutela, dall’amministrazione per il ritiro dell’atto impositivo; 1.3. con il terzo motivoil Comune denuncia , ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., la «violazione e/o falsa/erronea applicazione dell’art. 8, comma 2, ultimo periodo del d.lgs. n. 504/1992» quanto al riconoscimento dell’applicazione dell’aliquota ridotta ICI per le cd. abitazioni principali, deducendo che la sentenza impugnata aveva riconosciuto la detrazione in favore della contribuente sebbene la costante ed univoca giurisprudenza dilegittimità avesse affermato il principio per cui in tema di i.c.i.,ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta prevista per le « abitazioni principali» dall'art. 8 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 , un'unità immobiliare può essere riconosciutaabitazione principale se costituisca la dimora abituale non solo del ricorrente, ma anche dei suoi familiari, non potendo sorgere il diritto alla detrazione nell'ipotesi in cui tale requisitosia riscontrabile, come nel caso in esame,solo con riguardo al ricorrente ed invece difettinei familiari; 2.1.in via pregiudiziale va rilevato che è stata rimessa alle Sezioni Unite della Corte la questione interpretativa che involge, in relazione al terzo motivo,le sopra citate disposizioni (d.lgs. n. 504 del 1992, art. 8, comma 2, in relazione al d.l. 27 maggio 2008, n. 93, art. 1, commi 1 e 2, conv. in l. legge 24 luglio 2008 n. 126) e, dunque, la riferibilità del diritto all’esenzione alla dimora abituale (intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica) del coniuge, seppur inaltro luogo stabilita la dimora abituale dei «suoi familiari» (Cass., 27 febbraio 2023, n. 5878, punti 3.11 e ss.;

Cass., 27 febbraio 2023, n. 5870, punti 10 e ss.); 2.2. èpertanto, opportuno attendere la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte in relazione a questione interpretativa che rileva anche ai fini della definizione del proposto ricorso

P.Q.M.

La Corte, dispone il rinvio a nuovo ruolo della causa in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite della Corte sulla questione interpretativa posta da Cass., 27 febbraio 2023, nn. 5878 e 5870. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della C