Cassation court allows tax appeal due to apparent lack of reasoning on notification perfection.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the taxpayer's appeal against the Regional Tax Commission's decision, finding the lower court's reasoning on notification perfection to be merely apparent. The taxpayer argued the tax assessment notice was never properly notified, while the administration contended the notification was regular. The court ruled that the lower court failed to explain how the notification was perfected despite the taxpayer's protests, violating the constitutional minimum for judicial motivation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; Art. 111, comma 6 Cost.: The cassation review of motivation is limited to verifying the constitutional minimum, which is violated if the reasoning is totally missing, merely apparent, or objectively incomprehensible without contradicting other text.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4317/2022 R.G. proposto da : GRECO PAOLINO, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE OCEANO ATLANTICO, 14, presso lo studio dell’avvocato EUSEPI CARLO e rappresentato e difeso dall'avvocato GIOCOLANO LUIGI (GCLLGU77R10A494Y); -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della SICILIA - SEZ.DIST.SIRACUSAn. 6527/2021 depositata i l 12/07/2021 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/06/2024 dal Consigliere ALESSANDRO FAROLFI. RITENUTO CHE 1. Il sig. Greco impugnava avanti la CTP di Siracusa l’avviso di presa in carico di maggiori imposte relative ad una compravendita di un terreno posto in Contrada Reale di Portopalo di Capopassero (SR), sulla scorta di un avviso di accertamento per ripresa a tassazione della plusvalenza non dichiarata, derivante da tale vendita immobiliare, avvenuta nel 2008. Il ricorrente deduceva che tale avviso di accertamento non gli era mai stato notificato.
Pertanto, il contribuente contestava la regolarità della procedura di accertamento, la violazione del contraddittorio, la nullità/inesistenza della notifica dell’avviso di accertamento, avvenuta ex art. 143 c.p.c., nel merito – inoltre – censurava il criterio di calcolo impiegato dall’ufficio per accertare il maggior valore del terreno compravenduto.
2. L’amministrazione finanziaria si costituiva eccependo la legittimità del proprio operato, ma la CTP di Siracusa, con sentenza n. 4043 del 2015, depositata il 23/11/2015, accoglieva il ricorso, annullando la comunicazione e condannando l’Amministrazione alle spese di lite.
3. Avverso detto decisione proponeva appello l’Ufficio e tale impugnazione era accolta dalla Commissione tributaria regionale per la Sicilia – Sez. Siracusa, con sentenza n. 6527/2021, depositatail 12/07/2021.
6. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, con atto iscritto al numero di R.G. 4317/2022.
7. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate e del territorio.
8. La Procura generale ha presentato le proprie conclusioni scritte, con memoria della dott.ssa Paola Filippi, con la quale ha richiesto l’accoglimento del primo motivo di impugnazione, assorbiti i restanti.
9. Il ricorrente ha altresì presentato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. CONSIDERATO CHE 1. Il ricorso proposto dal contribuente, avverso la sentenza della C.T.R. della Sicilia – Sez. Siracusa n. 6527/2021, dep. il 12.07.2022, si fonda su tre motivi, tutti sostanzialmente rivolti a contestare la regolarità della notifica dell’atto presupposto rispetto a quello impugnato: I) VIOLAZIONE DELL’ART. 360, COMMA 1, N. 4 C.P.C. PER MOTIVAZIONE APPARENTE, PERPLESSA O INCOMPRENSIBILE SULL’ASSERITO PERFEZIONAMENTO DELLA NOTIFICA; II) VIOLAZIONE DELL’ART. 360, COMMA 1, N. 5 C.P.C. PER AVER OMESSO LA COMMISSIONE REGIONALE DI ESAMINARE NELLA SUA INTEREZZA L’AVVISO DI ACCERTAMENTO ASSERITAMENTE NOTIFICATO, IVI COMPRESA LA RELATA DI NOTIFICA; III) VIOLAZIONE DELL’ART. 360, COMMA 1, N. 4 C.P.C. PER AVER RITENUTO LA REGOLARITA’ DELLA NOTIFICA NONOSTANTE LA MANCANZA DELLA RACCOMANDATA CONTENENTE L’AVVISO DI DEPOSITO.
2. Come si è già riportato, anche la Procura Generale ha concluso per iscritto, chiedendo l’accoglimento del primo ricorso, assorbiti gli altri.
3. Il primo motivo di ricorso risulta fondato. E’ ben vero che secondo Cass.,Sez. 1, n. 7090 del 03/03/2022, preceduta da conforme orientamento di legittimità, In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali .
La motivazione resa dalla CTR, tuttavia, è effettivamente apodittica e tale da violare quel minimo costituzionale che –nel rispetto delle regole del giusto processo – assicura una ragionevole possibilità di comprensione della decisione giudiziale, a sua volta funzionale a consentire la proposizione di eventuali doglianze mirate a contestare efficacemente le ragioni logico-giuridiche a base della statuizione. Tale motivazione si compendia, per quanto qui interessa, nella seguente criptica affermazione: Con quali modalità il procedimento notificatorio fosse stato compiuto non è dato comprendere, né soprattutto è dato comprendere quale fosse l’ammissione del ricorrente che, al contrario, aveva sempre protestato l’inesistenza o la nullità insanabile della notifica, scoperta successivamente essere stata compiuta seguendo il modello dell’art. 143 c.p.c.
A tale riguardo, la decisione impugnata avrebbe dovuto confrontarsi con l’indirizzo di questa S.C. che, in tema di notifica agli irreperibili, postula che, dopo il primo accesso negativo, siano state svolte delle opportune ricerche che non abbiano dato un esito diverso, ovvero esito negativo, rendendosi effettivamente sconosciuto l’attuale residenza o domicilio del destinatario. Di tali circostanze, la motivazione della sentenza impugnata non dà, però, alcun conto come invece avrebbe dovuto, prima di poter affermare che la notifica si era “regolarmente” perfezionata, manifestando perciò il suo carattere del tutto apparente.
In definitiva, conformemente altresì alle conclusioni della P.G., va accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento dei restanti. La pronuncia impugnata va quindi cassata con rinvio alla CTR della Sicilia – Sez. Siracusa affinché, in diversa composizione, proceda ad una nuova valutazione del caso. Il giudice del rinvio provvederà altresì alla regolamentazione delle spese, anche per il presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti; cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR della Sicilia – Sez Siracusa, in diversa composizione, per un nuovo esame ed al fine di provvedere alla regolamentazione delle spese, comprese q