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Ordinanza Interlocutoria — n. 18667/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court remits case to lower courts pending Supreme Court interpretation of tax residence rules.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 18667/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal against a regional tax commission decision by remitting the case for a new trial. The appellant argued that the lower court incorrectly applied tax reduction rates regarding primary residences and failed to properly assess the habitual residence of the taxpayer's spouse. The court decided to suspend the proceedings because a specific legal interpretation concerning the definition of 'habitual residence' for tax purposes was already pending before the Supreme Court's Plenary Section.

Regesto Legislator

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Art. 8 comma 2 d.lgs. 504/1992; Art. 1 comma 173 d.l. 27/05/2008: The Court remits the case to the lower courts to await the Plenary Section's interpretation on whether the habitual residence of a spouse in a different location affects the tax status of the primary family home.

Parole chiave

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tax residence interpretation habitual residence definition primary residence deduction spousal residence rules Supreme Court remand ICI tax reduction procedural suspension dimora abituale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, primo comma, n. 4) cod. proc. civ.
con il primo motivo il ricorrente denuncia , in rubrica, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n.
Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
con il primo motivo il ricorrente denuncia , in rubrica, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n.
Art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992
civ., violazione dell’art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992, come modificato dalla legge n.
Art. 1, comma 173, d.l. 27 maggio 2008, n. 93
296 del 2006 (Finanziaria 2007), dell’art. 1, comma 173, nonché degli articoli 2967 e 3 2729 cod.
Art. 1, commi 1 e 2, d.l. 27 maggio 2008, n. 93, conv. in l. 24 luglio 2008 n. 126
296 del 2006 (Finanziaria 2007), dell’art. 1, comma 173, nonché degli articoli 2967 e 3 2729 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass., 27 febbraio 2023, n. 5878
e, dunque, la riferibilità del diritto all’esenzione alla dimora abituale (intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica) del coniuge, seppur inaltro luogo stabilita la dimora abituale dei «suoi familiari» (Cass., 27 febbraio 2023, n. 5878, punti 3.11 e ss.;
Cass., 27 febbraio 2023, n. 5870
Cass., 27 febbraio 2023, n. 5870, punti 10 e ss.); 2.2.
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Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n. 27283-2019R.G. proposto da: DE ROSA LUCA, elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell’Avvocato MAURIZIO RICCIARDI, rappresentato e difeso dall’Avvocato FABIO FALCONE giusta procura speciale estesa in calce al ricorso -ricorrente- contro COMUNE DI PRAIANO, in persona del Sindacopro tempore — intimato — avverso la sentenz a n. 557 /2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA,depositata il 24/1/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/6/2024 dal Consigliere Relatore Dott. ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE Luca De Rosapropone ricorso, affidato a tre motivi , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Campania aveva accolto l'appello del Comune di Praiano avverso la pronuncia della Commissione tributaria provinciale di Salerno n. 4643/2017 con cui era stato accolto il ricorso avverso l'avviso di accertamento ICI 2011 in ordine ad un immobile di proprietà del contribuente; il Comune è rimastointimato; il ricorrente da ultimo depositato memoria difensiva CONSIDERATO CHE 1.1. con il primo motivo il ricorrente denuncia , in rubrica, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., nullità della sentenza impugnata per erronea dichiarazione di contumacia dell’appellato, pur essendosi quest’ultimo ritualmente costituito in giudizio in via telematica; 1.2. con il secondo motivo il ricorrente denuncia, in rubrica, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., nullità della sentenza impugnata in quanto recante affermazioni inconciliabili avendo la Commissione tributaria regionale da una parte ritenutoverosimile che il coniuge del contribuente avesse la dimora abituale in Praiano, nell’abitazione oggetto di tassazione, pur essendo residente anagraficamente a Roma, e dall’altra avevaritenuto che non fosse stat a provata la sussistenza dei presupposti per ottenere l’agevolazione fiscale destinata all’abitazione principale del nucleo familiare; 1.3.con il terzo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992, come modificato dalla legge n. 296 del 2006 (Finanziaria 2007), dell’art. 1, comma 173, nonché degli articoli 2967 e 3 2729 cod. civ., quanto al riconoscimento dell’applicazione dell’aliquota ridotta ICI per le cd. abitazioni principali, deducendo che la sentenza impugnata non aveva riconosciuto la detrazione in favore del contribuente sebbene in tema di I.C.I., ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta prevista perle «abitazioni principali» dall'art. 8 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, un'unità immobiliare possa essere riconosciuta abitazione principale anche se costituisca la residenza anagrafica di uno solo dei due coniugi e non anche dei suoifamiliari; 2.1.in via pregiudiziale va rilevato che è stata rimessa alle Sezioni Unite della Corte la questione interpretativa che involge, in relazione al terzo motivo, le sopra citate disposizioni (d.lgs. n. 504 del 1992, art. 8, comma 2, in relazione al d.l. 27 maggio2008, n. 93, art. 1, commi 1 e 2, conv. in l. legge 24 luglio 2008 n. 126) e, dunque, la riferibilità del diritto all’esenzione alla dimora abituale (intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica) del coniuge, seppur inaltro luogo stabilita la dimora abituale dei «suoi familiari» (Cass., 27 febbraio 2023, n. 5878, punti 3.11 e ss.;

Cass., 27 febbraio 2023, n. 5870, punti 10 e ss.); 2.2. è pertanto, opportuno attendere la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte in relazione a questione interpretativa che rileva anche ai fini della definizione del proposto ricorso

P.Q.M.

La Corte, dispone il rinvio a nuovo ruolo della causa in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite della Corte sulla questione interpretativa posta da Cass., 27 febbraio 2023, nn. 5878 e 5870. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, dell