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Sentenza — n. 18662/2024 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses tax agency appeal regarding registration tax on share transfer, rejecting requalification as business sale.

Numero d'incarto Sentenza — n. 18662/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the Revenue Agency's appeal against a lower court ruling that upheld taxpayers' claims on registration taxes for a share transfer. The taxpayers argued the transaction should be reclassified as a business sale to reduce taxes, while the Agency contended the legal form dictated the tax treatment. The court rejected the requalification, adhering to the principle that registration tax applies strictly to the presented act without considering extratextual elements or linked transactions.

Regesto Legislator

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Art. 20, 51, 52 d.P.R. 131/1986; Art. 97, 113 Cost.; Art. 11 L. 212/2000: The registration tax is an act tax where only the presented deed determines liability, excluding requalification as a business sale based on extratextual elements or subsequent steps.

Parole chiave

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registration tax share transfer business sale requalification extratextual elements tax avoidance legal form tax liability società immobiliare

Disposizioni normative citate

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Art. 20, 51, 52 d.P.R. 131/1986
ricorre in cassazione l’Agenzia delle entrate con tre motivi di ricorso (1-violazione di legge, art. 20, 51 e 52 d.P.R.
Art. 97, 113 Cost.
131 del 1986, art. 97 e 113 della costituzione; 2-violazione di legge art.
Art. 11 L. 212/2000
131 del 1986; 3- violazione di legge, art. 11 l.

Giurisprudenza citata

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Corte Costituzionale n. 158/2020
Corte Costituzionale n. 39/2021
Sez. 5, Ordinanza n. 25601/2021
Sez. 5, Ordinanza n. 33368/2023
Sez. 5, Ordinanza n. 4798/2024
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Testo completo

ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.27936/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- contro AMOSSO LAURA, AMOSSO PIETRO, domiciliatiex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatie difesi dall'avvocato CATELLA CARAFFA GIANFRANCO (CTLGFR73H18A859K) -controricorrenti- nonchè contro VERZOLETTO STEFANO e VERZOLETTO VERONICA, domiciliatiex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MAVIGLIA BRUNO (MVGBRN70T03A065E) -controricorrenti e ricorrentiincidentali- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, AMOSSO LAURA, AMOSSO PIETRO -intimati per il ricorso incidentale condizionato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

PIEMONTE n. 650/2021 depositata il 02/09/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/04/2024dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI. FATTI DI CAUSA 1. La Commissione tributaria regionale Piemonte, con la sentenza in epigrafe indicata, ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle entrate avverso la decisione di primo grado che aveva accolto i ricorsi dei contribuenti, avverso l’avviso di rettifica e liquidazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali per l’atto del 15 dicembre 2015, con il quale Amosso Laura e Amosso Pietro avevano ceduto a Verzoletto Veronica e Verzoletto Stefano la totalità delle quote della immobiliare Giuseppina s.as.;

2. ricorre in cassazione l’Agenzia delle entrate con tre motivi di ricorso (1-violazione di legge, art. 20, 51 e 52 d.P.R. 131 del 1986, art. 97 e 113 della costituzione; 2-violazione di legge art. 20, 51 e 52 d.P.R. 131 del 1986; 3- violazione di legge, art. 11 l. 212 del 2000);

3. resistono con controricorso, integrato da successiva memoria, Amosso Pietro e Amosso Laura che hanno chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso in quanto richiede una rivalutazione non consentita, in subordine il rigetto in quanto infondato;

4. resistono con controricorso, integrato da successiva memoria, Verzoletto Veronica e Verzoletto Stefano, che propongono anche ricorso incidentale condizionato. Preliminarmente prospettano l’inammissibilità del ricorso dell’Agenzia delle entrate, per la richiesta con i primi due motivi del ricorso di una rivalutazione del fatto, non ammessa in sede di legittimità; sostengono, poi, l’infondatezza dei motivi di ricorso. Propongono ricorso incidentale condizionato con il seguente motivo: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 57, d. lgs. 546/1992. Nullità della sentenza per non aver dichiarato inammissibile l’appello, in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.». Chiedono, inoltre, condanna ex art. 96, terzo comma cod. proc. civ.

5. La Procura generale della Corte di Cassazione, sostituto procuratore generale Anna Maria Soldi, ha depositato memoria scritta con richiesta di rigetto del ricorso, ribadita in udienza. … RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso deve rigettarsi in quanto infondato, assorbito il ricorso incidentale condizionato. Il ricorso deve ritenersi ammissibile in quanto prospetta una violazione di legge e non una rivalutazione del fatto (interpretazione degli art. 20, 51 e 52 del d.P.R. 131/1986, trasferimento contestuale «dell’intero patrimonio immobiliare riferibile alla società semplice»).

Sul punto deve darsi continuità alla giurisprudenza di questa Corte di Cassazione che ha escluso la riqualificazione in cessione di azienda del trasferimento delle partecipazioni societarie: «In tema di imposta di registro, le operazioni strutturate mediante conferimento d'azienda seguito dalla cessione di partecipazioni della società conferitaria non possono essere riqualificate in una cessione d'azienda e non configurano, di per sé, il conseguimento di un indebito vantaggio realizzato in contrasto con lefinalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario (fatta salva l'ipotesi in cui tali operazioni siano seguite da ulteriori passaggi idonei a palesare la volontà di acquisire direttamente l'azienda).

Oggetto di tassazione è infatti il solo atto presentato per la registrazione attesa l'irrilevanza, alla luce delle sentenze n.158 del 2020 e n. 39 del 2021 della Corte Costituzionale, degli elementi extratestuali e degli atti collegati in coerenza con i principi ispiratori della disciplina dell'imposta di registro» (Sez. 5 - , Ordinanza n. 25601 del 21/09/2021, Rv. 662282 – 01 ; vedi anche Sez. 5 - , Ordinanza n. 33368 del 30/11/2023, Rv. 669569 – 01 e Sez. 5 - , Ordinanza n. 4798 del 22/02/2024, Rv. 670404 -01). L’imposta di registro è, infatti, un’imposta d’atto e solo da questo deve ricostruirsi la sua tassazione (vedi Corte costituzionale n. 39 del 16 marzo 2021:

« Sono dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Bologna in riferimento agli artt.3 e 53 Cost. -dell'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, come modificato dall'art. 1, comma 87, lett. a), nn.

1) e 2), della legge n. 205 del 2017 che, nel fissare i criteri di applicazione dell'imposta di registro, prevede l'esame dell'intrinseca natura e degli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, con conseguente divieto, salvo eccezioni, di ricorso ad elementi extratestuali o desumibili da atti collegati. La sopravvenuta sentenza n. 158 del 2020 ha dichiarato non fondate identiche questioni e l'odierna ordinanza di rimessione non aggiunge argomenti sostanzialmente nuovi rispetto a quelli già esaminati»; vedi anche Corte costituzionale n. 158 del 2020).

2. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come dal dispositivo.Non sussistono, infine, i presupposti per una condanna ex art. 96, cod. proc. civ. trattandosi di una questione di diritto, non ancora definitivamente chiarita. Non si applica l’art. 13, primo comma, 1-quater, d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 in quanto risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito (Sez. 6- L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714 –01). …

P.Q.M.

rigetta il ricorsoprincipale. Dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrent i , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 8.000,00per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in e uro 200,00, ed agli accessori di legge ,