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Ordinanza — n. 18632/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal due to lack of standing under new 2021 law regarding role extracts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18632/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the taxpayer's appeal against a regional tax commission decision, ruling the role extract was not legally challengeable. The taxpayer argued procedural defects and lack of interest, but the court found no standing under the specific conditions of the 2021 law. Consequently, the lower court's judgment was quashed without remittal for lack of interest to act.

Regesto Legislator

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Art. 3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146; The role extract is not subject to appeal unless the taxpayer proves prejudice regarding public procurement participation, debt collection, or loss of benefits.

Parole chiave

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lack of standing role extract appeal tax collection procedure public procurement interest to act debt collection procedural defect consegna di documenti

Disposizioni normative citate

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Art. 3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146
lgs. 31 dicembre 1992, n.
Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., nullità della procura alle liti rilasciata dall’Agenzia Riscossione a un avvocato del libero foro, con violazione degli artt.
Art. 11, comma 2, d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Art. 1, commi 5 e 8 d.l. 22 ottobre 2016, n. 193
546e dell’art. 1, commi 5 e 8 d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, nonché dell’art.
Art. 43 r.d. 30 ottobre 1933, n. 132
193, nonché dell’art. 43 r.d.
Art. 382, terzo comma, cod. proc. civ.
Tale questione assume ruolo pregiudiziale rispetto all’esamedei motivi di ricorso per cui, pronunciandosi questa Corte sull’originario ricorso, la sentenza va cassata senza rinvio ai sensi dell’art. 382, terzo comma, cod.
art. 85 cod. proc. civ
Preliminarmente va rilevato come nessuna incidenza ha nel presente giudizio la rinuncia al mandato comunicata dal difensore del ricorrente, stante il principio della perpetuatio dell'ufficio di difensore di cui è espressione l'art. 85 cod. proc. civ.
art. 100 cod. proc. civ
civ., nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 100 cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che la società contribuente non ha interesse a impugnare l’estratto di ruolo.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. V, 2 marzo 2023, n. 6257
(Cass., Sez. V, 2 marzo 2023, n. 6257; Cass., Sez.
Cass., Sez. Lav., 29 settembre 2022, n. 28365
6257; Cass., Sez. Lav., 29 settembre 2022, n. 28365; Cass., Sez.
Cass., Sez. VI, 8 novembre 2017, n. 26429
28365; Cass., Sez. VI, 8 novembre 2017, n. 26429), in conformità al principio della ultrattività del mandato (Cass., Sez.
Cass., Sez. U., 4 luglio 2014, n. 15295
26429), in conformità al principio della ultrattività del mandato (Cass., Sez. U., 4 luglio 2014, n. 15295), N.19955/20 R.G.
Cass., Sez. III, 9 luglio 2009, n. 16121
D’Aquino oltretutto in costanza del principio secondo cui il giudizio di cassazione è regolato dal potere di impulso di ufficio (Cass., Sez. III, 9 luglio 2009, n. 16121; Cass., Sez.
Cass., Sez. I, 2 marzo 2000, n. 2309
16121; Cass., Sez. I, 2 marzo 2000, n. 2309).
Cass., Sez. U., 26283/2022
La suddetta norma è applicabile ai giudizi in corso come affermato dal diritto vivente (Cass., Sez. U., 26283/2022; Cass., Sez.
Cass., Sez. U., n. 12459/2024
U., 26283/2022; Cass., Sez. U., n. 12459/2024), sicché il contribuente ha interesse a impugnare l’estratto nei soli casi delineati dalla suddetta disciplina, benché sopravvenuta.
Corte Cost. n. 190/2023
Corte Cost. n. 81/2024
Cass. Sez. U, n. 12637/2008
146/2021, che non vi è interesse ad agire, chela mancanza di interesse ad agire è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo (Cass. Sez. U, n. 12637/2008), il ricorrente non ha interesse ad agire in giudizio.
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19955/2020R.G. proposto da: RENAUTO di LUCIA MUGIONE – TATARELLI C. S.a.s. (C.F. 05186831219), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. MAURIZIO ROSSI (C.F. RSSMRZ67E20F839L) in virtù di procura speciale allegata al ricorso, elettivamente domiciliata presso il suo domicilio digitale PEC mauriziorossi1@avvocatinapoli.legalmail.it –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE – ADER (C.F . 13756881002),in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e Oggetto: tributi – estratto di ruolo – impugnabilità – difetto di interesse N.19955/20 R.G.

Est. F. D’Aquino difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato , presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 – controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 8281/01/19 depositata in data 5 novembre 2019 Udita la relazione svolta dal Consigliere Filippo D’Aquino nella camera di consiglio del 26 giugno 2024. RILEVATO CHE 1. La società contribuente RENAUTO DI LUCIA MUGIONE – TATARELLI e C. S.a.s. ha impugnato un estratto di ruolo e, tramite esso (come risulta dalla sentenza impugnata), le cartelle ad esso sottese, ricorso accolto dalla CTP di Napoli.

2. La CTR della Campania, con sentenza qui impugnata, ha accolto l’appello dell’Agente della riscossione. Ha ritenuto preliminarmente il giudice di appello impugnabile l’estratto di ruolo e , nel merito , ha ritenuto che le cartelle sottese sono state correttamente notificate alla società contribuente.Ha, poi, ritenuto generico il disconoscimento delle copie all’originalee rigettato l’eccezione di prescrizione.

3. Propone ricorso per cassazione la società contribuente, affidato a quattro motivi, cui resiste con controricorso l’Agente della riscossione.Con comunicazione in data 26 gennaio 2022 , il difensore del ricorrente ha dichiarato di rinunciare al mandato. CONSIDERATO CHE 1. Preliminarmente va rilevato come nessuna incidenza ha nel presente giudizio la rinuncia al mandato comunicata dal difensore del ricorrente, stante il principio della perpetuatio dell'ufficio di difensore di cui è espressione l'art. 85 cod. proc. civ. (Cass., Sez. V, 2 marzo 2023, n. 6257; Cass., Sez. Lav., 29 settembre 2022, n. 28365; Cass., Sez. VI, 8 novembre 2017, n. 26429), in conformità al principio della ultrattività del mandato (Cass., Sez. U., 4 luglio 2014, n. 15295), N.19955/20 R.G. Est. F. D’Aquino oltretutto in costanza del principio secondo cui il giudizio di cassazione è regolato dal potere di impulso di ufficio (Cass., Sez. III, 9 luglio 2009, n. 16121; Cass., Sez. I, 2 marzo 2000, n. 2309).

2. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., nullità della procura alle liti rilasciata dall’Agenzia Riscossione a un avvocato del libero foro, con violazione degli artt. 11, comma 2, d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546e dell’art. 1, commi 5 e 8 d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, nonché dell’art. 43 r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, ritenendo che gli avvocati del libero foro non possano patrocinare l’Agente della Riscossione in luogo dell’Avvocatura dello Stato.

3. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 26, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come novellato dall’art. 38, comma 4, lett.

d) d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla l. 30 luglio 2010, n. 122, nonché dell’art. 1, lett. f ) d.P.R . 11 febbraio 2005, n. 68, nonché dell’art. 1, comma 1, lett.

c) d. lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, ritenendo non conforme all’originale la notifica degli allegati a mezzo PEC di una cartella.

4. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 36 d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ritenendo la sentenza impugnata affetta da motivazione apparente o inesistente.

5. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3 cod. proc. civ., nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 100 cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che la società contribuente non ha interesse a impugnare l’estratto di ruolo. N.19955/20 R.G. Est. F. D’Aquino 6. Deve preliminarmente rilevarsi che la presente controversia attiene all’impugnazione di estratto di ruolo e, tramite la stessa, all’impugnazione delle cartelle ad esso sottese. Nel qual caso il ricorso deve ritenersi manifestamente infondato per difetto di interesse ad agire quale questione preliminare all’esame del merito.

L ’estratto di ruolo non è, difatti,impugnabile se non nei casi elencati dall’art. 3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, ove il ricorrente dimostri la sussistenza di un pregiudizio per la partecipazione ad una procedura di appalto, ovvero per la riscossione di somme allo stesso dovute da parte della pubblica amministrazione ovvero, infine, per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione, casi insussistenti nel caso in esame.

7. La suddetta norma è applicabile ai giudizi in corso come affermato dal diritto vivente (Cass., Sez. U., 26283/2022; Cass., Sez. U., n. 12459/2024), sicché il contribuente ha interesse a impugnare l’estratto nei soli casi delineati dalla suddetta disciplina, benché sopravvenuta. La Corte costituzionale si è espressa sulla legittimità del citato art. 3-bisd.l. cit. ribadendo che, eventuali modi fi che al sistema in esso previsto, spetterebbero ad un intervento del Legislatore e che, pertanto, le questioni di incostituzionalità relative alla non impugnabilità diretta dell’estratto di ruolo al di fuori delle ipotesi da essa previste, sono inammissibili (Corte Cost. n. 190/2023; conf. Corte cost. n. 81/2024).

8. Posto che, pertanto, la norma citata delinea il contenuto dell’interesse ad agire in caso di impugnazione dell’estratto di ruolo in caso di cartella non notificata o invalidamente notificata, che non ricorrono le ipotesi di cui all’art. 3-bis d.l. n. 146/2021, che non vi è interesse ad agire, chela mancanza di interesse ad agire è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo (Cass. Sez. U, n. 12637/2008), il ricorrente non ha interesse ad agire in giudizio. N.19955/20 R.G. Est. F. D’Aquino 9. Tale questione assume ruolo pregiudiziale rispetto all’esamedei motivi di ricorso per cui, pronunciandosi questa Corte sull’originario ricorso, la sentenza va cassata senza rinvio ai sensi dell’art. 382, terzo comma, cod. proc. civ. per mancanza di una condizione dell’azione, rigettandosi l’originario ricorso per difetto di interesse ad agire.

Le spese dell’intero giudizio sono integralmente compensate tra le parti, atteso che il giudizio, anche di legittimità, è stato incardinato in epoca precedente lo ius superveniens e la conseguente evoluzione della giurisprudenza di legittimità. P. Q. M. La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e rigetta l’originario ricorso; dic