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Ordinanza — n. 18629/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to lack of interest after taxpayer joined simplified debt settlement scheme.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18629/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the taxpayers joined a simplified debt settlement scheme, creating a lack of interest in the outcome. Although the taxpayers argued this settlement extinguished the dispute, the Court found the scheme applied only to tax notices, not the specific tax assessment at issue. Consequently, the appeal was rejected for lack of interest, and litigation costs were shared equally.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 1 commi 231 e segg. legge n. 197/2022: A cassation appeal becomes inadmissible for lack of interest when the parties voluntarily join a simplified debt settlement scheme that extinguishes the subject matter of the dispute.

Parole chiave

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simplified debt settlement lack of interest cassation inadmissibility tax assessment appeal extinguishment of dispute procedura di liquidazione dei conti stralcio dai ruoli omologazione della transazione

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis cod. proc. civ.
Agenzia delle entrate resiste con controricorso, Edda Patteri è rimasta intimata; a seguito della proposta di definizione del giudizio, formulata da questa Corte ai sensi dell’art. 380-bis cod.
Art. 1 commi 231 e segg. legge n. 197/2022
rottamazione quater) di cui all’art. 1 commi 231 e segg. legge n. 197/2022 e per aver provveduto a versare regolarmente le somme dovute, come da allegata documentazione CONSIDERATO CHE 1.1.
Art. 6 comma 2 del d.l. n. 193 del 2016
31732, in tema di rinuncia al ricorso da parte del contribuente per adesione alla definizione agevolata di cui all’art. 6, comma 2, del d.l.
art. 380-bis cod. proc. civ
Agenzia delle entrate resiste con controricorso, Edda Patteri è rimasta intimata; a seguito della proposta di definizione del giudizio, formulata da questa Corte ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 35188 del 30/11/2022
in senso conforme Cass. n. 35188 del 30/11/2022 in motiv.;
Cass. n. 19337 del 15/06/2022
Cass. n. 19337 del 15/06/2022 in motiv.); 1.3.
Cass. Sez. U. n. 3876 del 18/02/2010
Cass. Sez. U. n. 3876 del 18/02/2010; Cass.
Cass. n. 5421 del 7/03/2018
3876 del 18/02/2010; Cass. n. 5421 del 7/03/2018);
Cass. 07/12/2018, n. 31732
Cass. 07/12/2018, n. 31732, in tema di rinuncia al ricorso da parte del contribuente per adesione alla definizione agevolata di cui all’art.
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso nr. 2179-2023 R.G. proposto da: SCARSELLA STEFANO PATTERI MAURO elettivamente domiciliati in Roma, presso lo studio dell’Avvocato MICHELE D’IPPOLITO che li rappresenta e difende giusta procura speciale allegata al ricorso -ricorrenti- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis -controricorrente- e PATTERI EDDA -intimata- avverso la sentenza n. 2687/2022 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO LOMBARDIA, depositata il 9/6/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/6/2024 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE Stefano Scarsella e Mauro Patteri propongono ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva respinto l'appello avverso la sentenza n.11087/2019 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Roma in rigetto del ricorso proposto dagli odierni ricorrenti e da Edda Patteri avverso avviso di liquidazione di imposta di registro, ipotecaria e catastale relativamente a verbale di conciliazione giudiziale del 27/1/2015 innanzi al Tribunale civile di Roma;

Agenzia delle entrate resiste con controricorso, Edda Patteri è rimasta intimata; a seguito della proposta di definizione del giudizio, formulata da questa Corte ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. e ritualmente comunicata alle parti, la parte ricorrente ha depositato istanza di estinzione del giudizio per aver aderito alla definizione agevolata dei carichi pendenti (c.d. rottamazione quater) di cui all’art. 1 commi 231 e segg. legge n. 197/2022 e per aver provveduto a versare regolarmente le somme dovute, come da allegata documentazione CONSIDERATO CHE 1.1. l’istanza di estinzione del giudizio proposta da parte ricorrente è inammissibile avendo il presente giudizio ad oggetto avviso di liquidazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, mentre la definizione agevolata, a cui fa riferimento parte ricorrente, attiene a cartella esattoriale, di cui non è documentato l’inerenza con l’atto oggetto del presente giudizio; 1.2.ciononostante, in ragione di quanto dal ricorrente dichiarato in ordine alla presentazione dell’istanza di definizione agevolata e della conseguente richiesta di cessazione della materia del contendere, deve prendersi atto del sopravvenuto difetto di interesse alla decisione (cfr. in senso conforme Cass. n. 35188 del 30/11/2022 in motiv.;

Cass. n. 19337 del 15/06/2022 in motiv.); 1.3. pur in assenza dell’attestazione dell’Ufficio circa la regolarità della definizione agevolata in relazione all’oggetto del presente giudizio, poiché è la parte ricorrente a manifestare, con la richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, il proprio sopravvenuto difetto di interesse al ricorso, si ha, invero, comunque l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse (cfr. Cass. Sez. U. n. 3876 del 18/02/2010; Cass. n. 5421 del 7/03/2018);

2. le spese del giudizio vanno interamente compensate, tra le parti, tenuto conto delle ragioni del sopravvenuto difetto di interesse al ricorso in relazione alle dedotte modalità di definizione del giudizio;

3. trattandosi di inammissibilità sopravvenuta del ricorso non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del c.d. «doppio contributo unificato» (in termini, cfr. Cass. 07/12/2018, n. 31732, in tema di rinuncia al ricorso da parte del contribuente per adesione alla definizione agevolata di cui all’art. 6, comma 2, del d.l. n. 193 del 2016, conv., con modif., dalla legge n. 225 del 2016)

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; compensa integralmente le spese di lite. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in