Cassation court allows mortgage registration appeal based on omitted evaluation of documentary evidence regarding tax notices.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court partially allowed Equitalia's appeal against a lower court ruling that rejected a mortgage registration appeal. The court found the first-instance judge had omitted to evaluate documentary evidence proving the timely notification of tax notices, a fact central to the case. Consequently, the judgment was quashed and remanded for a new trial to properly assess this evidence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 395, n. 4 c.p.c.: The court of cassation may quash a judgment if the lower court omitted to examine a decisive fact that was the subject of debate between the parties, provided such omission constitutes a violation of the law under Art. 360, n. 5 c.p.c.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13354/2017 R.G. proposto da: EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Roberta Florio ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Biagio Bertolone in Roma, Via Flaminia n. 109; –ricorrente – Contro BIANCHI FRANCESCA rappresentata e difesa dall’Avv. Cristian Silipo e dall’Avv. Fabrizio Piarulli e con i difensori elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Chiara Arsini in Roma, Via Flaminia n. 322; - controricorrente - e contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende; –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA - MILANO n. 6060/34/2016,depositata il 21/11/2016; IRPEF AVVISI DI ACCERTAMENTO udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 giugno 2024dal consigliere Riccardo Rosetti. Rilevato che:
1. Equitalia s.p.a. in data 06/08/2014 notificava a Francesca Bianchi la comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 11776201400000148000 per il mancato pagamento di vari debiti di natura tributaria e non tributaria e, tra di essi, della cartella 11720120002472106 recante iscrizioni a ruolo a titolo definitivo per mancata impugnazione di tre avvisi di accertamento.
2. Francesca Bianchi impugnava la comunicazione di iscrizione ipotecaria innanzi alla CTP di Varese. Nel giudizio si costituiva Equitalia s.p.a. chiedendo il rigetto dell’impugnazione. Veniva integrato il contraddittorio e nel medesimo giudizio si costituiva anche l’Agenzia delle Entrate eccependo il difetto di legittimazione passiva dell’Ufficio. Con la sentenza n. 363/1/2015, depositata il 06/07/2015 la CTP di Varese rigettava il ricorso per difetto di giurisdizione tributaria e dichiarava il difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia delle Entrate.
3. Francesca Bianchi proponeva appello avverso la sentenza di primo grado. Equitalia s.p.a. e l’Agenzia delle Entrate, quali appellate, si costituivano nel giudizio riproponendo le rispettive difese e comunque chiedendo il rigetto dell’impugnazione. La CTR della Lombardia, con la sentenza 6060/34/2016, depositata il 21/11/2016, accoglieva il gravame dellacontribuente con riguardo alla parte della iscrizione ipotecaria relativa ai debiti tributari, rilevando il difetto di prova della notifica delle prodromiche cartelle esattoriali, e confermava la sentenza di primo grado circa il difetto di legittimazione passiva della Agenzia delle Entrate.
4. Avverso tale sentenza propone ricorso Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a., in base a due motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate. Francesca Bianchi ha notificato, a sua volta, controricorso con il quale eccepisce l’inammissibilità dei motivi di ricorso e chiede nel merito il rigetto dell’impugnazione. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio del 19/06/2024. Il ricorrente ha depositato memoria. Considerato che:
1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia la «mancata valutazione da parte del giudice del merito di una prova documentale offerta –error in procedendo – violazione dell’art. 116 cod. proc. civ., art. 24 d.lgs. 31/12/1992, n. 546, art. 2696 cod. civ. – travisamento atti processuali». Secondo la ricorrente, la CTR della Lombardia avrebbe errato nell’affermare quanto segue in motivazione «[..] il punto due dell’appello è quindi fondato e va accolto. L’appellante sostiene di non aver avuto notifica di queste cartelle di pagamento, la cui carenza ovviamente travolgerebbe l’iscrizione ipotecaria.
Ebbene, nonostante la presenza in pubblica udienza dell’agente della riscossione, non è stata data prova in atti che, prima di iscrivere ipoteca, Equitalia abbia notificato alla parte privata le cartelle esattoriali a cui si riferisce» e tanto perché la CTR avrebbe omesso di considerare che la prova della notifica delle cartelle di pagamento era stata depositata agli atti del fascicolo del giudizio di primo grado con nota del dell’11/05/2015 e che a tale prova documentale Equitalia s.p.a. aveva fatto specifico riferimento anche nel giudizio di secondo grado per contrastare, anche in quella sede, la doglianza circa la pretesa mancata notifica degli atti prodromici, reiterata dalla difesa di Francesca Bianchi con i motivi di appello. 1.1.
Il motivo è ammissibile e fondato. La parte ricorrente – a prescindere dalla erronea indicazione delle norme che si presuppongono violate – denuncia, con il nucleo del motivo proposto, la «mancata valutazione da parte del giudice del merito di una prova documentale offerta» e in particolare della prova delle notifiche depositata tempestivamente in atti. Tale doglianza non può considerarsi inammissibile perché imporrebbe alla Corte una rivalutazione dei fatti già considerati dal giudice di merito, come pure eccepito dalla difesa della controricorrente Francesca Bianchi: non si tratta di valutare diversamente un fatto considerato dal giudice di primo grado, ma di verificare se il giudice di primo grado abbia omesso di esaminare un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ..
In tal senso si consideri l’orientamento espresso da questa Corte a Sezioni Unite: «il travisamento del contenuto oggettivo della prova - che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio - trova il suo istituzionale rimedio nell'impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall'art. 395, n. 4, c.p.c., mentre - se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti - il vizio va fatto valere ai sensi dell'art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale» (Cass.
Sez. U. 05/03/2024, n. 5792). In questo caso il fatto costituito dalla esistenza delle notifiche delle cartelle esattoriali assume rilievo di fatto sostanziale, trattandosi di presupposto precedente ed estrinseco rispetto al successivo accertamento giudiziale circa la legittimità dell’iscrizione ipotecaria; l’esistenza delle notifiche è stata oggetto di discussione tra le parti, rappresenta un fatto decisivo per l’esito del giudizio e la CTR della Lombardia ha del tutto omesso di considerare e di esaminare le prove delle notifiche offerte da Equitalia s.p.a. ed effettivamente allegate al fascicolo di primo grado.
Il motivo è, allora, fondato e deve essere accolto.
2. Con il secondo motivo si denuncia «con riferimento alla ritenuta carenza di legittimazione passiva dell’ente impositore relativamente alle vicende delle pretese; travisamento atti processuali;violazione di legge art. 81 cod. proc. civ.». La censura è infondat a . Sul difetto di legittimazione passiva della Agenzia delle Entrate si è formato il giudicato, dal momento chenessuna delle parti ha appellato sul punto la decisione di primo gradodella CTP di Varese. 3.Il ricorso di Equitalia s.p.a. va, allora, accolto con riguardo al primo motivo; la sentenza impugnata va cassata con rimessione allaCorte di Giustizia della Lombardia la quale provvederà anche a regolarele spese di questo giudizio.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorsoe rigetta il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della