Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 18594/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency appeal, ruling proportional VAT applies to bankruptcy asset sales under specific exemption clauses.

Numero d'incarto Sentenza — n. 18594/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation partially allowed the tax agency's appeal against a lower court decision regarding registration taxes on bankruptcy asset transfers. The agency argued that proportional VAT rules applied to certain sales, while the lower court incorrectly applied fixed-rate taxation. The court found the lower court's reasoning flawed regarding the distinction between exempt and partially exempt asset transfers.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 40, primo comma, d.P.R. n. 131 del 1986; Art. 10, primo comma, nn. 8-bis e 8-ter, d.P.R. 633 del 1972: Proportional VAT applies to bankruptcy asset sales under Art. 10, n. 8-bis, whereas fixed-rate taxation is reserved exclusively for transfers under Art. 10, n. 8-ter.

Parole chiave

Generato dall'IA
VAT proportional rate bankruptcy asset transfer registration tax liability exemption clause distinction tax appeal cassation revoca del trasferimento patrimoniale imposta sui trasferimenti liquidazione dell'eredità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 40, primo comma, d.P.R. n. 131 del 1986
ricorre in cassazione l’Agenzia delle entrate con un unico motivo di ricorso (violazione di legge, art. 40, primo comma, d.
Art. 10, primo comma, nn. 8-bis e 8-ter, d.P.R. 633 del 1972
131 del 1986, art. 10, primo comma, n.
Art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.
633 del 1972 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.).

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cassazione Sez. 5, del 27 novembre 2019 n. 30903
131/1986 e non in misura fissa, come erroneamente ritenuto dalle decisioni di merito (vedi Cassazione Sez. 5, del 27 novembre 2019 n. 30903).
Sez. U, Sentenza n. 14382 del 08/10/2002
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.31145/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliatain ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- contro YOTA SRL, elettivamente domiciliatain ROMA VIA DELLA GIULIANA 80, presso lo studio dell’avvocato MISIANI CLAUDIO (MSNCLD63A07H501R) rappresentatae difesa dall'avvocato DE BENEDICTIS MARCO (DBNMRC63L21I754J) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SIRACUSA n. 2881/2020depositata il 12/05/2020 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/04/2024dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI. FATTI DI CAUSA 1. La Commissione tributaria regionale Sicilia, con la sentenza in epigrafe indicata,ha rigettato l’appello, proposto dall’Agenzia delle entrate, avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della contribuente e annullato l’avviso di liquidazione, relativo ad imposta di registro ipotecaria e catastale in relazione al decreto di trasferimento n. 995/2011, di alcuni immobili, del Tribunale di Siracusa (in esito a concordato fallimentare);

2. ricorre in cassazione l’Agenzia delle entrate con un unico motivo di ricorso (violazione di legge, art. 40, primo comma, d. P.R. n. 131 del 1986, art. 10, primo comma, n. 8 -bise 8-ter, d. P.R. 633 del 1972 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.).

3. resiste con controricorso la società contribuente che eccepisce la sussistenza di un giudicato interno in relazione alla dichiarata invalidità dell’avviso di liquidazione per difetto di motivazione e al principio di alternatività IVA / registro, da parte della sentenza di primo grado; l’Agenzia non ha impugnato su questi aspetti, ma si è limitato a prospettare la violazione di legge solo in relazione agli art.40, primo comma, d. P.R. n. 131 del 1986, art. 10, primo comma, n. 8 -bis e 8 - ter , d. P.R. 633 del 1972 - art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. - .

L a sentenza di appello ha considerato solo la suddetta violazione di legge, non pronunciando sulla mancanza di motivazione dell’avviso di liquidazione. Con il ricorso in cassazione l’Agenzia non ha censurato la sentenza di appello nella parte relativa al vizio di motivazione dell’avviso, omessa pronuncia. Nel merito il ricorso risulta inammissibile o infondato in quanto non autosufficiente (non riproduce il contenuto della fattura n. 2/2011). La controricorrent e, comunque, reitera l’eccezione di invalidità dell’avviso di liquidazione per mancanza della motivazione.

4. La Procura generale della Cassazione, sostituto procuratore generale Anna Maria Soldi, ha chiesto l’accoglimento del ricorso, ribadito in udienza pubblica. … RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso è fondato, in parte per quanto si dirà, e deve accogliersi con la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione. Per l’art. 40, d.P.R. 131/1986, testo vigente all’epoca «Per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all’imposta sul valore aggiunto, l’imposta si applica in misura fissa.

Si considerano soggette all’imposta sul valore aggiunto anche le cessioni e le prestazioni per le quali l’imposta non è dovuta a norma dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quelle di cui al sesto comma del successivo art. 21, ad eccezionedelle operazioni esenti ai sensi dell’art. 10, numeri 8, 8 bis e 27-quinquiesdello stesso articolo». Ai sensi dell’art. 10, 8-bis, d.P.R. n. 633 del 1972,sono «esenti dall’imposta le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricati diversi da quelli di cui al numero 8-ter»; il n. 8-ter, riguarda i fabbricati strumentali.

Nel caso in giudizio la fattura è stata emessa, dalla curatela del fallimento,ai sensi dell’art. 10, primo comma, n. 8-bis e 8 - ter d.P.R. 633 del 1972. Conseguentemente le cessioni ex art. 10, comma primo, n. 8 e 8-bis del d.P.R. 633 del 1972 scontano l’imposta in maniera proporzionale (al contrario di quelle ex art. 10, primo comma, n. 8- ter)come previsto dall’art. 40, d.P.R. 131/1986 e non in misura fissa, come erroneamente ritenuto dalle decisioni di merito (vedi Cassazione Sez. 5, del 27 novembre 2019 n. 30903). La sentenza impugnata evidenzia, infatti, che «si tratta di un’operazione, quale quella di cessione di beni immobili, in astratto soggetta ad IVA, ancorché di fatto esentata ai sensi del già richiamato art. 10, comma primo, nn. 8-bis e 8-ter del d.P.R. n. 633 del 1972, come risultante dall’incontestata fattura in atti, la registrazione dell’atto sconta l’imposta in misura fissa».

Invero, la misura fissa è prevista solo per le operazioni (cessioni) di cui al n. 8-ter della norma, ma non per quelle di cui al n. 8-bis (dell’ art. 10, primo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972 ). Conseguentemente per le cessioni di cui al n. 8-bis, citato , la sentenza deve cassarsi con rinvio per nuovo giudizio.

2. Non risulta chiaro, in fatto, quali siano le cessioni ex art. 10, primo comma, n. 8-bis e quelle ex art. 10, primo comma, n. 8-ter, che scontano l’imposta in misura diversa.Sono necessarie, pertanto, valutazioni di merito non possibili in sede di legittimità.

3. Le osservazioni del controricorso dirette a dimostrare la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’IVA (anche se esentata) per le ipotesi di cui all’art. 10, primo comma, n. 8-bis, citato, risultano infondate, per quanto si è detto nell’accoglimento del motivo dell’Agenzia delle entrate. Sul difetto di motivazione dell’avviso impugnato la contribuente, del resto, avrebbe dovuto proporre ricorso incidentale condizionato, e non solo riprodurre l’eccezione in Cassazione (comunque, vedi Sez. U, Se ntenza n. 14382 del 08/10/2002, Rv. 557802 –01). Il giudice del rinvio provvederà a liquidare anche le spese del giudizio di legittimità. …

P.Q.M.

accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione e cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia sezione distaccata di Siracusa, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il