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Sentenza — n. 18567/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court allows refund claim for private housing plan sales where convention signing precedes sale date.

Numero d'incarto Sentenza — n. 18567/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the lower court's dismissal of a taxpayer's appeal regarding a denied tax refund for a property sale. The taxpayer argued that the tax benefit under Article 36, paragraph 15, of D.L. n. 223/2006 applied because construction occurred within five years, even though the land was not yet in a detailed urban planning plan. The court held that the lower court erred by requiring the convention to be signed before the notarial deed, ruling instead that the convention must only be signed within five years of the sale. Consequently, the case was remitted to the Court of Justice of the Second Degree in Puglia for a new trial on the factual elements.

Regesto Legislator

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Art. 36, comma 15, d.l. n. 223 del 2006; The tax reduction for transfers of land included in private detailed urban planning plans applies if construction occurs within five years, regardless of whether the convention was signed before the sale deed.

Parole chiave

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tax refund claim detailed urban planning private housing plan tax reduction benefit construction timeline requirement convention signing timing property transfer tax contributi di urbanizzazione

Disposizioni normative citate

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Art. 36, comma 15, d.l. n. 223 del 2006
ricorre in cassazione il contribuente con un unico motivo di ricorso (violazione di legge, art. 360, primo comma, n.
Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
ricorre in cassazione il contribuente con un unico motivo di ricorso (violazione di legge, art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., art.
Art. 2697 cod. civ.
223 del 2006 e art. 2697 cod. civ.);
art. 2697 cod. civ
223 del 2006 e art. 2697 cod. civ.);

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, Sentenza n. 3536 del 14/02/2018
Sez. 5, Sentenza n. 4086 del 27/02/2015
647090 – 01; vedi anche Sez. 5, Sentenza n. 4086 del 27/02/2015, Rv.
Sez. 6, Ordinanza n. 29453 del 07/12/2017
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Testo completo

ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.14605/2019 R.G. proposto da : PALESE TULLIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. DENZA, 20, presso lo studio dell’avvocato DEL FEDERICO LORENZO (DLFLNZ59M05G482M) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROSA LAURA (RSOLRA65R69H501B) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliatain ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

PUGLIA, SEZ.DIST. LECCEn.3241/2018 depositata i l 02/11/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/04/2024dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI. FATTI DI CAUSA 1. La Commissione tributaria regionale, con la sentenza in epigrafe indicata, ha rigettato l’appello del contribuente avverso la decisione di primo grado che aveva respinto il suo ricorso contro il diniego di rimborso, relativo alla restituzione di quanto versato per la vendita immobiliare del 14 novembre 2006 per la mancata applicazione del regime fiscale di favore di cui all’art. 36, comma 15, d.l. n. 223 del 2006;

2. ricorre in cassazione il contribuente con un unico motivo di ricorso (violazione di legge, art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., art. 36, comma 15, d. l. n. 223 del 2006 e art. 2697 cod. civ.);

3. resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate contestando la sussistenza dei presupposti per l’applicazione del regime di favore. Insussistenza della convenzione e dell’inserimento (al momento dell’atto) dei terreni nei piani urbanistici particolareggiati per l’edilizia residenziale convenzionata.

4. La Procura generale della Cassazione, sostituto procuratore generale Anna Maria Soldi, ha presentato memoria con richiesta di rigetto del ricorso, ribadita in udienza. … RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso risulta fondato e la sentenza deve cassarsi con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, cui si demanda anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

2. La sentenza impugnata, erroneamente,ritiene necessaria la stipula della convenzione pe i benefici dell’art. 36, comma 15, d. l. n. 223 del 2006prima del rogito notarile. Questa Corte di Cassazione ha, invece, costantemente ritenuto non necessaria la stipula della convenzione prima dell’atto di vendita, purché l’edificazione avvenga nei cinque anni: «In tema d'imposta di registro, catastale e ipotecaria, l’art. 1, commi 25-28, della l. n. 244 del 2007, pur abrogando l’art. 36, comma 15, del d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., dalla l. n. 248 del 2006, che aveva, a sua volta, abrogato l’art. 33, comma 3, della l. n. 388 del 2000, non ha ripristinato la disciplina dettata da tale norma, in quanto ha modificato le tariffe allegate al d.P.R. n. 131 del 1986 ed al d.lgs. n. 347 del 1990, prevedendo una nuova regolamentazione per la quale le agevolazioni fiscali relative ai trasferimenti di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati non volti all’attuazione dei programmi di edilizia residenziale convenzionata pubblica sono ridotte, poiché le imposte devono essere corrisposte non più in misura fissa ma proporzionale: peraltro, restando ferma la "ratio" della disciplina originaria di diminuire per l'acquirente il primo costo di edificazione connesso all'acquisto dell'area, tali agevolazioni spettano, nell'ipotesi di piano particolareggiato di iniziativa privata, anche prima della stipula della convenzione di lottizzazione, purché l'edificazione, che detta stipula presuppone, intervenga entro cinque anni»(Sez. 5 - , Sentenza n. 3536 del 14/02/2018, Rv. 647090 – 01; vedi anche Sez. 5, Sentenza n. 4086 del 27/02/2015, Rv. 635027 –01 e Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 29453 del 07/12/2017, Rv. 646977 -01) .

La sentenza impugnata non si pronunciasui restant i presuppost i per le agevolazioni, ovvero l’inserimento dei terreni nei piani urbanistici particolareggiati e la costruzione entro i cinque anni ( Il ricorrente richiama la documentazione allegata già nell’atto notarile (certificato di destinazione urbanistica) e la relazione tecnica dell’arch. Monferini (prodotta nel corso del giudizio) nonché gli atti di compravendita di unità abitative, per dimostrare la costruzione nei termini previsti dalla norma. La valutazione di questi documenti non può essere compiuta dalla Corte di legittimità, investendo valutazioni di fatto.

…

P.Q.M.

accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione,cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di giustizia di secondo grado della Puglia, altra Sezione, che provvederà a liquidare anche le spese del giudizio di legittimità