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Ordinanza — n. 18563/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal regarding late procedural response and necessary joinder of parties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18563/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court rejected the taxpayer's appeal against a Regional Tax Commission decision that declared the appeal inadmissible due to a late response. The taxpayer argued for a remission of time limits and the necessity of joining the Revenue Agency as a party, but the court found the delay unjustified and the joinder legally required. Consequently, the appeal was dismissed, and the taxpayer was ordered to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 4 e 5 c.p.c.; Art. 153 c.p.c.: The court dismisses appeals where the lower court correctly identified procedural defects like unjustified delays and the mandatory joinder of necessary co-litigants, as these are matters of merit or procedural necessity not subject to cassation review.

Parole chiave

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tax appeal inadmissibility late procedural response necessary joinder of parties remission of time limits procedural necessity tax collection agency cassation review scope integrazione insufficiente

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 4 e n. 5, cod. proc. civ.
civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 153, secondo comma, cod. proc. civ.
3.Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 153, secondo comma, cod. proc. civ. e vizio di motivazione in relazione agli artt.
Art. 102 e 331 cod. p.
Art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228
4.1.Poiché entrambi i ricorsi sono stati propost i successivamente al 30 gennaio 2013 e sono stati rigettati, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quaterdell'art.
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 24332 del 2016
Cass. n. 24332 del 2016).
Cass. S.U. n. 11676 del 30/04/2024
Cass. S.U. n. 11676 del 30/04/2024).
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Testo completo

24 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29797/2022 R.G. e sul ricorso riunito iscritto al n. 29816/2022 R.G., entrambi proposti da: G.B. PUBBLICITÀ S.N.C. DI BUDA E GIACOBELLO, elettivamente domiciliata in MESSINA VIA BUGANZA IS. 49, presso lo studio dell’avvocato COSTA EUGENIO (CSTGNE75D27F158O), che l a rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, elettivamente domiciliato in LECCE PIAZZA MAZZINI 56, presso lo studio dell’avvocato GRECO GIOVANNI (GRCGNN47R29I887T) che lo rappresenta e difende -controricorrente nel proc. n. 29797/2022 R.G. - nonchécontro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -controricorrente nel proc. n. 29816/2022 R.G.- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

DELLA SICILIA SEZ. ST. DI MESSINAn. 4556/ 16 / 22 depositata i l 16/05/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/01/2024 dal Consigliere GIACOMO MARIA NONNO. FATTI DI CAUSA 1.Con la sentenza n. 4556 / 16/2 2 del 16/05 /202 2 , la Commissione tributaria regionale della Sicilia - Sez. Staccata di Messina (di seguito CTR) dichiarava inammissibile l’appello proposto da G.B. Pubblicità s.n.c. di Buda e Giacobello (di seguito solo GB) avverso la sentenza n. 3515/01/18 della Commissione tributaria provinciale di Messina (di seguito CTP), che aveva a sua volta rigettato il ricorso proposto dalla società contribuente nei confronti di una cartella di pagamento emessa ai sensi dell’art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell’art. 54 bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 per IVA relativa all’anno d’imposta 2011. 1.1.La CTR dichiarava inammissibile l’appello di GB, evidenziando che, disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Agenzia delle entrate (di seguito AE), la società contribuente aveva tardivamente ottemperato, senza addurre valide giustificazioni (in proposito non era stata ritenuta tale l’errata identificazione, nell’ordinanza di integrazione del contraddittorio, sia del numero della sentenza di primo grado impugnata, che della cartella di pagamento). 2.Avverso la sentenza di appello GB proponeva due ricorsi per cassazione, di identico contenuto, affidatia due motivi. 3.L’Agenzia delle entrate riscossione (di seguito AER) si costituiva in giudizio con controricorso nel procedimento n. 29797/2022 R.G. , mentre AE si costituiva in giudizio con controricorso n. 29816/2022 R.G.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Va pregiudizialmente disposta la riunione del procedimento n. 29816/2022 R.G. al procedimento n. 29797/2022 R.G., essendo stati proposti due ricorsi di identico contenuto nei confronti della medesima sentenza. 1.1.Il secondo ricorso, recante il n. 29816/2022 R.G. va, peraltro, dichiarato inammissibile, con conseguente inammissibilità del controricorso depositato da AE in quel giudizio (cfr. Cass. n. 24332 del 2016). 2.Con il primo motivo di ricorso GB deduce la violazione degli artt. 102 e 331 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto la necessità dell’integrazione del contraddittorio con AE, non sussistendo in ipotesi un litisconsorzio necessario, potendo la controversia essere proposta anche nei soli confronti di AER. 2.1.Il motivo è infondato. 2.2.Secondo quanto dedotto nella sentenza impugnata, AE è intervenuta volontariamente in primo grado ed è sicuramente parte interessata alla decisione del giudizio, trattandosi di controllo automatizzato, nel quale AE è il titolare sostanziale della pretesa messa in discussione dalla ricorrente.

Detto intervento, pertanto, per quanto tardivo, è sicuramente ammissibile, indipendentemente da una formale chiamata in giudizio da parte dell’Agente della riscossione. Né la notifica dell’intervento unicamente alla ricorrente e non anche ad AER costituisce circostanza che la ricorrente ha interesse a dedurrein vece di quest’ultima (che nulla ha osservato). 2.3.Posta, dunque, la legittimità dell’intervento volontario, il giudizio di appello avrebbe dovuto essere proposto anche nei confronti di AE, divenuta parte del giudizio e configurandosi, pertanto, un litisconsorzio necessario di natura processuale, così come ritenuto dalla CTR, che ha correttamente disposto l’integrazione del contraddittorio. 2.4.Del resto, poiché AE è, come già osservato, la titolare del diritto sostanziale dedotto in giudizio, neppure può ipotizzarsi la scindibilità delle cause (cfr.

Cass. S.U. n. 11676 del 30/04/2024). 3.Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 153, secondo comma, cod. proc. civ. e vizio di motivazione in relazione agli artt. 360, primo comma, n. 4 e n. 5, cod. proc. civ., per non avere la CTR concesso la rimessione in termini alla ricorrente. 3.1.Il motivo è inammissibile. 3.2.La CTR ha spiegato, con motivazione logica e niente affatto apparente, le ragioni per le quali non è stata concessa la rimessione in termini. 3.3.Le valutazioni in proposito del giudice di appello integrano la decisione di una questione di merito, che non può essere rimessa in discussione in questa sede di legittimità, nemmeno con la proposizione di un vizio motivazionale, posto che il fatto di cui si discute è stato preso debitamente in considerazione dalla sentenza impugnata. 4.In conclusione, il ricorso R.G. n. 29797/2022 va rigettato mentre il ricorso R.G. n. 29816/2022 va dichiarato inammissibile, unitamente al controricorso depositato da AE.

La ricorrente va condannata al pagamento, in favore di AER , delle spese del procedimento R.G. n. 29797/2022, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della lite di euro 23.809,04, mentre vanno compensate le spese relative al procedimento R.G. n. 29816/2022 in ragione della reciproca soccombenza. 4.1.Poiché entrambi i ricorsi sono stati propost i successivamente al 30 gennaio 2013 e sono stati rigettati, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quaterdell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, degli ulteriori importi a titolo di contributo unificato pari a quelli previstiper le stesse impugnazioni, ove dovuti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso R.G. n. 29797/2022 e dichiara inammissibile il ricorso R.G. n. 29816/2022; condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle entrate - Riscossione , delle spese del procedimento R.G. n. 29797/2022, liquidate in complessivi euro 2.500,00 per compensi , oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, ad euro 200,00 per spese borsuali e agli accessori di legge; compensa le spese tra la ricorrente e l’Agenzia delle entrate nel procedimento R.G. n. 29816/2022. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dei due co