Cassation court dismisses taxpayer appeal regarding VAT deduction for objectively non-existent transactions proven by tax authority.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court rejected the taxpayer's appeal against a second-instance tax court ruling that ordered the recovery of VAT and Irap for transactions deemed objectively non-existent. The tax authority successfully demonstrated through an inspection of a related entity that the supplier lacked an independent business structure, creating a presumption of fictitious transactions. Consequently, the burden of proof shifted to the taxpayer, who failed to provide evidence of the actual existence of the operations beyond formal invoices.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 39, 40, 41-bis DPR n. 600/1973; Art. 54, comma 3 DPR n. 633/1972; Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: Once the tax authority proves the objective non-existence of operations, the burden of proving their actual existence falls on the taxpayer, which cannot be satisfied merely by presenting formal invoices or accounting records.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13725/2023 R.G. proposto da : EDILCAMP SAS DI CAPALBO C., elettivamente domiciliata in COSENZA VIA NICOLA PARISIO 5, presso lo studio dell’avvocato MAURO MICHELE (MRAMHL77C10H490D) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliatain ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della CALABRIA n. 3963/2022depositata il 22/12/2022 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/04/2024 dal Consigliere SALVATORE LEUZZI. Fatti di causa In data 16.10.2018 l’Agenzia delle Entrate ha notificato alla società Edilcamp sas l’avviso di accertamento n. TD3020402096/2018, avente ad oggetto recupero Irap e Iva (oltre sanzioni interessi e spese), per l’anno 2010. La rettifica, effettuata ai sensi degli artt. 39, 40 e 41-bis del DPR n. 600/1973, ha preso le mosse dall’attività ispettiva svolta dalla Guardia di Finanza di Cosenza nei confronti della ditta individuale “Fortino Giuseppe”, cui è seguita un’ispezione fiscale nei confronti della Edilcamp SAS per aver intrattenuto rapporti commerciali, giudicati oggettivamente inesistenti, con la ditta Fortino Giuseppe negli anni 2008, 2009 e 2010.
La Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza ha accolto il ricorso della Edilcamp sas. La Corte Tributaria di Secondo Grado della Calabria ha accolto l'appello erariale e, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato fondata la pretesa tributaria. Il ricorso per cassazione della contribuente è affidato ad un solo motivo. Resiste l’Agenzia con controricorso. Il contribuente ha depositato successiva memoria. Ragioni della decisione Con l’unico motivo di ricorso si adduce la “VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 39, 40 E 41-BIS DEL D.P.R. N. 600/73 E DELL’ART. 54, COMMA 3 DEL D.P.R. N. 633/72, NONCHÉ VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 2729 E 2697 C.C. E DELL’ART. 7 DEL D.LGS. N. 546/1992, IN RELAZIONE ALL’ART. 360, COMMA 1, N. 3, C.P.C.
LA SENTENZA IMPUGNATA È ILLEGITTIMA POICHÉ È STATA EMESSA IN VIOLAZIONE DELLE NORME DI DIRITTO CHE DISCIPLINANO L’ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE IN MATERIA DI OPERAZIONI OGGETTIVAMENTE INESISTENTI”. Il motivo è infondato. Il giudice d’appello ha motivatamente ritenuto che “l’Ufficio ha fondato l’accertamento impugnato dalla società Edilcamp SAS, su dati indiziari acquisti nel corso della verifica rivolta nei confronti della ditta Fortino Giuseppe”, il quale non disponendo di “un’autonoma struttura aziendale, non poteva fornire alla società Edilcamp SAS le merci e i servizi indicati nelle contestate fatture”; la corte di secondo grado ha anche correttamente evidenziato che l’erario può provare l’inesistenza delle operazioni fatturate “anche presuntivamente, in base ad elementi oggettivi e specifici”, dimostrando in base a tali elementi di natura presuntiva “che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l’ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della inesistenza delle operazioni e del fornitore”.
Il giudice regionale si è posto in piena sintonia con i principi nomofilattici fissati da questa Corte, la quale ha affermato che ove sia contestata al contribuente l’indebita detrazione di determinate fatture, in quanto afferenti ad operazioni inesistenti, spetta al contribuente l'onere di provare la legittimità e la correttezza dell'operazione. In termini generali, con riferimento alla contestazione di fatture per operazioni inesistenti fondata su una verifica svolta a carico del soggetto cedente, secondo costante giurisprudenza di legittimità, una volta provato dall’Amministrazione finanziaria che l’emittente è una “cartiera” o una società fantasma, spetta al contribuente, ai fini della detrazione IVA e/o della deduzione dei relativi costi, provare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate.
Infatti, se l’Amministrazione finanziaria contesta al contribuente la deducibilità delle fatture perché ritenute inesistenti, quest’ultimo ha l’onere di provare la legittimità e la correttezza dell’operazione. Se il contribuente, quindi, non è in grado di dimostrare la fonte che giustifica la deducibilità, questa deve ritenersi indebita, sicché legittimamente l’Ufficio provvede a recuperare a tassazione quanto dedotto. Ha osservato questa Corte, in plurime occasioni, che “In tema di IVA, una volta che l'Amministrazione finanziaria dimostri, anche mediante presunzioni semplici, l'oggettiva inesistenza delleoperazioni, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell'IVA e/o della deduzione dei relativi costi, provare l'effettiva esistenza delleoperazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con l'esibizione della fattura, ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazionefittizia” (v. ex multis Cass. n. 28628 del 2021;
Cass. n. 27554 del 2018). Questa Corte ha anche soggiunto che “In tema di IVA, una volta assolta da parte dell'Amministrazione finanziaria la prova (ad esempio, mediante la dimostrazione che l'emittente è una "cartiera" o una società "fantasma") dell'oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell'IVA e/o della deduzione dei relativi costi, provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, senza che, tuttavia, tale onere possa ritenersi assolto con l'esibizione della fattura ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, che vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia” (v.
Cass. n. 17619 del 2018; v. anche Cass. n. 28628 del 2021: “In tema di IVA, una volta che l'Amministrazione finanziaria dimostri, anche mediante presunzioni semplici, l'oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell'IVA e/o della deduzione dei relativi costi, provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con l'esibizione della fattura, ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia”).
Il ricorso va, in ultima analisi, rigettato. Le spese seguono la soccombenzae vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. C ondanna la parte ricorrente al pagamento in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio, che liquida in euro 500,00 per compensi , oltre spese prenotate a debito. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterior