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Ordinanza — n. 18556/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it seeks merit review and lacks specific factual allegations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18556/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax company's appeal inadmissible, ordering the payment of legal costs. The appellant argued for a violation of tax and civil code provisions regarding non-existent business expenses, but the Court found the appeal sought to re-evaluate facts already decided by lower courts. Consequently, the appeal was rejected because it attempted to transform a review of law into a new assessment of evidence without specific factual details.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 360 c.p.c.: A cassation appeal is inadmissible if it attempts to re-evaluate facts decided by the court of appeal or lacks specific factual allegations required to challenge the lower court's reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal merit review prohibition specific factual allegations tax liability dispute non-existent expenses evidence assessment legal costs award ripresa dell'imposta sul valore aggiunto

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, second paragraph, c.p.c.
È stata opposta, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c., la PDA depositata nel procedimento.
Art. 360, paragraphs 1, items 3 and 5, c.p.c.
546 del 31 dicembre 1992, in relazione all’art. 360 comma 1 nn.
Art. 96, paragraphs 3 and 4, c.p.c.
380 - bis, ultimo comma, c.p.c., il ricorrente va, altresì, condannato, ai sensi dell’art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c., al pagamento degli ulteriori importi liquidatiin dispositivo.
Art. 13, paragraph 1, quater, D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R.
art. 2697 c.c
633 del 1972 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. VI, 4 luglio 2017, n. 8758
Cass., Sez. I, 5 febbraio 2019, n. 3340
Cass., Sez. I, 14 gennaio 2019, n. 640
3340; Cass., Sez. I, 14 gennaio 2019, n. 640; Cass., Sez.
Cass., Sez. I, 13 ottobre 2017, n. 24155
640; Cass., Sez. I, 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass., Sez.
Cass., Sez. V, 4 aprile 2013, n. 8315
24155; Cass., Sez. V, 4 aprile 2013, n. 8315).
Cass., Sez. U., 27 dicembre 2019, n. 34476
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Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14697/2023 R.G. proposto da : FALLIMENTO EASY METAL S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in NAPOLI VIA MONTEOLIVETO, 86 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato LEGGIO ROSA (LGGRSO59M44H703W) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,(ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

DELLA LOMBARDIA n. 5176/2022depositata il 21/12/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/04/2024 dal Consigliere SALVATORE LEUZZI. Fatti di causa Con avvisi di accertamento, relativi all’anno di imposta 2015, venivano recuperati nei confronti della società importi a titolo IVA, IRES e IRAP non corrisposti. Gli avvisi, contenenti plurimi rilievi, venivano emessi in rettifica della dichiarazione dei redditi per l’anno anzidetto, sul presupposto della non deducibilità di costi relativi ad operazioni oggettivamente inesistenti e della debenza di una maggiore IVA dovuta in relazione a tali operazioni.

Con sentenza n. 579/03/2022, depositata in data 28/02/2022, la CTP adita accoglieva il ricorso della contribuente compensando tra le parti le spese del giudizio. Con sentenza n. 579/03/2022, depositata in data 28/02/2022, accoglieva il ricorso erariale, anche in questo caso compensando tra le parti le spese del giudizio. Il ricorso per cassazione della contribuente è affidato ad un solo motivo. Resiste l’Agenzia con controricorso. È stata opposta, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c., la PDA depositata nel procedimento. La difesa della contribuente ha depositato memoria.

Ragioni della decisione Con l’unico motivo di ricorso si adduce testualmente “la violazione e falsa applicazione degli art. 109 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (c.d. T.U.I.R.), artt. 5 e 11 del D.lgs. n. 446 del 1997, artt. 19 e ss. del d.P.R. n. 633 del 1972 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. – Errores in procedendo – Omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti -in combinato disposto con l’art. 57 del d.lgs. n. 546 del 31 dicembre 1992, in relazione all’art. 360 comma 1 nn. 3 e 5 c.p.c.”.

Il motivo non coglie nel segno e va disatteso. L’unico motivo di ricorso è inammissibile nella parte in cui censura la violazione di legge e delle regole di riparto dell’onere della prova, in quanto mira, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass., Sez. VI, 4 luglio 2017, n. 8758); nel qual caso, oggetto del giudizio non è l’analisi e l’applicazione delle norme, bensì l’apprezzamento delle prove, rimesso alla valutazione del giudice di merito (Cass., Sez.

I, 5 febbraio 2019, n. 3340; Cass., Sez. I, 14 gennaio 2019, n. 640; Cass., Sez. I, 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass., Sez. V, 4 aprile 2013, n. 8315). Il motivo è contrassegnato da un profilo di ulteriore inammissibilità, in quanto il ricorrente non ha addotto ragioni di censura avverso la sentenza di appello, se non riproponendo le argomentazioni fatte proprie dal giudice di primo grado, superate e assorbite dall’accertamento compiuto in grado di appello. Il motivo è ulteriormente inammissibile in quanto non si confronta con la ratio decidendi del giudice di appello ove deduce la mera inesistenza “soggettiva” delle operazioni (come aveva ritenuto il giudice di primo grado), trattandosi di operazioni accertate come oggettivamente inesistenti.

Un tratto di inammissibilità si coglie anche nella parte della censura in cui si deduce omesso esame di fatto storico decisivo per difetto di specificità, stante l’assenza di qualsivoglia indicazione del fatto storico (e del luogo processuale in cui è emerso e del relativo giudizio di decisività), essendosi limitato il ricorrente a dedurre “molteplici fatti decisivi per la risoluzione della presente controversia, analizzati in modo circostanziato dalla società ricorrente nel giudizio di primo e di secondo grado” (pag. 13 ric.), salvo poi richiamare a pag. 19 dell’avviso di accertamento, senza trascriverlo, né allegarlo al ricorso, quindi lasciandolo sostanzialmente imperscrutabile.

Un profilo di inammissibilità aggiuntivo si registra nella parte in cui il motivo si volge alla censura dell'omesso esame di elementi istruttori, il cui compendio non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante nella causa sia stato comunque – come accaduto nella specie – preso in considerazione dal giudice (Cass., Sez. U., 27 dicembre 2019, n. 34476). Il ricorso va, in ultima analisi, dichiarato inammissibile. Le spese sono regolate dalla soccombenza e vanno liquidate nella misura esposta in dispositivo.

Ai sensi dell’art. 380 - bis, ultimo comma, c.p.c., il ricorrente va, altresì, condannato, ai sensi dell’art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c., al pagamento degli ulteriori importi liquidatiin dispositivo.

P.Q.M.

dichiara il ricorso inammissibile . Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 10. 6 00,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Condanna parte ricorrente al pagamento dell’ulteriore importo di euro 5.300,00 ex art. 96 c. 3 c.p.c. in favore di parte ricorrente ed infine dell’ulteriore importo di euro 2.000,00 ex art. 96 c. 4 c.p.c. in favore della cassa delle ammende. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a que