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Ordinanza — n. 18546/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against tax agency order, ruling merits cannot be re-examined in enforcement proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18546/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the taxpayers' appeal against the Regional Tax Commission's order to enforce a tax assessment. The taxpayers argued the commission misinterpreted a prior judgment regarding the refund amount, but the court held that enforcement proceedings can only address procedural defects or legal violations, not the merits. Consequently, the court ruled that the taxpayers' attempt to reinterpret the binding judgment constituted an attack on the decision's substance rather than a procedural flaw.

Regesto Legislator

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Art. 70 d.lgs. 31/12/1992 n. 546; Cass. n. 7801/2004, n. 4796/2011: In proceedings for enforcement of a tax judgment, the court is limited to reviewing procedural vices and legal violations, prohibiting a re-examination of the merits or a different interpretation of the binding precedent.

Parole chiave

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enforcement proceedings tax judgment procedural vices legal violations merits re-examination binding precedent tax agency order rimborso dei contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 70 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con l’unico motivo di ricorso i soci deducono violazione e falsa applicazione dell’art. 70 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché inosservanza delle norme sul procedimento, per non avere la CTR correttamente interpretato la portata precettiva della sentenza n.
Art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228
2.1.Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quaterdell'art.
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
228, che ha aggiunto il comma 1 quaterdell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R.
Codice di procedura civile, art. 380 bis.1
2.Avverso la sentenza di appello i soci proponeva no ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, illustrato da memoria ex art. 380 bis.1 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 7801 del 23/04/2004
1.2.Il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti resi dalla CTR in sede di ottemperanza può essere proposto unicamente per vizi del procedimento e per violazione di legge (Cass. n. 7801 del 23/04/2004; Cass.
Cass. n. 4796 del 28/02/2011
7801 del 23/04/2004; Cass. n. 4796 del 28/02/2011).
Cass. n. 3555 del 22/02/2005
Cass. n. 3555 del 22/02/2005).
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Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19675/2022 R.G. proposto da : COLETTI ANTONIO, SACCHINI LUDOVICO DOMENICO, EDIL SCERNE DI BROCCO R NARDI C SNC, COLETTI RODOLFO MARIO C SNC, elettivamente domiciliati in ROMA VIA FRANCESCO DENZA n.3, presso lo studio dell’avvocato BATTAGLIA MARCO (BTTMRC63T11H501E), rappresentati e difesi dall'avvocato DI EUGENIO LUCA (DGNLCU67A01L103G) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che l a rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

DELL’ABRUZZO n. 0 3/ 03/ 22 depositata il18/01/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/01/2024 dal Consigliere GIACOMO MARIA NONNO. FATTI DI CAUSA 1.Con la sentenza n. 03/03/22 del 18/01/2022, la Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo (di seguito CTR) rigettava il ricorso proposto da Antonio Colletti, Ludovico Domenico Sacchini, Edil Scerne di Brocco R. Nardi C. s.n.c. e Colletti Rodolfo Mario C. s.n.c. (tutti soci della estinta Costruttori Riuniti s.r.l., di seguito soci) affinché l’Agenzia delle entrate (di seguito AE) ottemperasse alla sentenza della CTR n. 552/03/20, la quale, nella prospettazione dei ricorrenti (e secondo quanto precisato nella sentenza impugnata), avrebbe imposto ad AE «di rimborsare ai ricorrenti la somma di euro 111.037,00, al netto di rimborsi parziali nel frattempo eseguiti, oltre interessi come per legge». 1.1.La CTR rigettava il ricorso proposto dai soci evidenziando che «il rimborso spettante alla parte ricorrente [era] stato puntualmente perimetrato dalla CTR nella somma di €36.380,00, con conseguente conferma del minor credito accertato dall’Agenzia con l’avviso di accertamento n. TA931502748/2015». 2.Avverso la sentenza di appello i soci proponeva no ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, illustrato da memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ. 3.AE resisteva con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con l’unico motivo di ricorso i soci deducono violazione e falsa applicazione dell’art. 70 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché inosservanza delle norme sul procedimento, per non avere la CTR correttamente interpretato la portata precettiva della sentenza n. 552/03/20. 1.1.Il motivo è inammissibile. 1.2.Il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti resi dalla CTR in sede di ottemperanza può essere proposto unicamente per vizi del procedimento e per violazione di legge (Cass. n. 7801 del 23/04/2004; Cass. n. 4796 del 28/02/2011). 1.3.Nel caso di specie, il giudice dell’ottemperanza, mantenendosi nei limiti dei suoi poteri, ha dato una legittima interpretazione del giudicato, quantificando l’importo effettivamente dovuto al contribuente (cfr.

Cass. n. 3555 del 22/02/2005). 1.4.Ne consegue l’inammissibilità del motivo che mira a fornire una diversa interpretazione del giudicato rispetto a quella legittimamente fatta propria dalla decisione impugnata: si contesta, infatti, il merito della decisione, senza individuare effettivi vizi del procedimento ovvero violazioni di legge. 2.In conclusione, il ricorso va rigettato e i ricorrenti vanno condannati al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della lite di euro 74.657,00. 2.1.Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quaterdell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 5.500,00 per compensi , oltre alle spese di prenotazione a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti del contributo unificato previsto per il r