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Ordinanza — n. 18541/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses tax appeal for failure to specify document content and location per Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18541/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the tax company's appeal against a regional tax commission decision regarding IMU levies. The primary ground for rejection was the violation of Article 366 of the Civil Procedure Code, which requires precise specification and localization of the documents supporting a cassation petition. The court ruled that the appellant failed to provide the necessary content and location of the challenged act, rendering the appeal inadmissible without needing to examine its substantive merit.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3; Art. 366 c.p.c.: A cassation petition is inadmissible if it fails to expressly indicate the specific acts or documents relied upon and to localize them within the case file, as mere citation without content or location is insufficient.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility Civil Procedure Code Art 366 document localization requirement tax dispute IMU specificity principle litigation imposta immobiliare imposta sugli utili immobiliari imposte comunali

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.c.
con il primo motivo la ricorrent e denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n.
Art. 366 c.p.c.
Art. 380-bis c.p.c.
è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso, ai sensi dell’art. 380 bis cod.
Art. 96, 3rd and 4th paragraphs c.p.c.
— il terzo comma dell’art. 96 cod.
art. 380 bis cod. proc. civ
è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.
art. 12 D.P.R. n. 156/1973
261/1999, dell’art. 12 D.P.R. n. 156/1973, dell’art.
art. 156 cod. proc. civ
296/2006, e dell’art. 156 cod. proc. civ., civ.
art. 366 cod. proc. civ
art. 96 cod. proc. civ
— il terzo comma dell’art. 96 cod. proc. civ., con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma equitativamente determinata, nella misura di cui in dispositivo, nonché il quarto comma di cui all’art.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 5, 12.11.2020, n. 25521
8416/2019 e 299 e 300 del 2020) ( confermata da Cass., Sez. 5, 12.11.2020, n. 25521, Rv.
Cass., Sez. 5, 7.7.2021, n. 19369
659646-01; Cass., Sez. 5, 7.7.2021, n. 19369, Rv.
Cass., n. 28184/2020
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso nr. 22540-2020R.G. proposto da: NUSCO IMMOBILI INDUSTRIALI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domicilia t a in Roma, presso lo studio dell’Avvocato SAVERIO SINISCALCHI, che larappresenta e difende giusta procura speciale allegata al ricorso -ricorrente- contro COMUNE DI NOLA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell’Avvocato NICOLA LAURENTI , rappresentatoe difeso dall’Avvocato MAURIZIO RENZULLI giusta procura speciale estesa in calceal controricorso -controricorrente– avverso la sentenza n. 8586/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositatail 15/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del26/6/2024 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE Nusco Immobili Industriali S.r.L.propone ricorso, affidato a du e motivi , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Campania aveva accolto l’appello del Comune di Nola avverso la sentenza n della Commissione tributaria provinciale di Napoli, in accoglimentodelricorso proposto dalla contribuente avverso avvisodi accertamento IMU 2012 ; il Comuneresiste con controricorso;

è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. , per essere stati ravvisati profili di inammissibilità per manifesta infondatezza dello stesso; la ricorrente ha proposto istanza di decisione ai sensi del medesimo art.380 biscod. proc. civ.; è stata, quindi, disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 biscod. proc. civ.; entrambe le parti hanno da ultimodepositato memoria ai sensi dell’art.380 biscod. proc. civ. CONSIDERATO CHE 1.1. con il primo motivo la ricorrent e denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ.,violazione degli artt. 1 e 4 del D.

Lgs. n. 58/2011, dell’art. 14 L. n. 890/1992, degli artt. 4 e 18 D. Lgs. n. 261/1999, dell’art. 12 D.P.R. n. 156/1973, dell’art. 1, commi 57 e 58, L. n. 124/2017, dell’art. 1, comma 161, L. n. 296/2006, e dell’art. 156 cod. proc. civ., civ. per avere la Commissione tributaria regionale ritenuto erroneamente valida la notifica dell’atto impositivo, effettuata in data 18.12.2017 a mezzo servizio di posta privata Nexive, sostenendo la ricorrente la nullità della notifica in quanto eseguita da operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo; 1.2.le doglianze vanno disattese;1.3. la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-biscod. proc. civ.

è del seguente tenore: « ... come affermato dalle S.U. ( S.U. n. 8416/2019 e 299 e 300 del 2020) ( confermata da Cass., Sez. 5, 12.11.2020, n. 25521, Rv. 659646-01; Cass., Sez. 5, 7.7.2021, n. 19369, Rv. 661878-01), nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata con il d.lgs. n. 58 del 2011 e quella portata dalla legge n. 124 del 2017, l'operatore postale privato in possesso di titolo abilitativo minore, costituito dalla "licenza individuale" di cui all'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 261 del 1999, può procedere alla notifica (fidefacente, per effetto di quanto disposto dall'art. 4 del d.lgs. n. 261 del 1999 e succ. modif.), di atti (non giudiziari ma) amministrativi e tributari - quale, nella specie, la notifica dell’avviso di accertamento (arg. da Cass., Sez, U, 18.9.2014 n. 19667, Rv. 632587-01);nel lasso temporale in questione, - il possesso della "licenza individuale" costituiva condizione necessaria, per l'operatore postale privato, onde procedere alle notifiche predette in alternativa al gestore del servizio postale universale: sicché la sua mancanza rende la notifica dell'atto, ciononostante eseguita, non nulla, ma effettivamente inesistente;nel caso di specie, si tratta di notifica di atto impositivo successivo all’entrata in vigore della legge 124/2017, ma relativa ad atto impositivo; l’art. 1 della legge n. 124/17 presuppone, invece, il rilascio delle nuove licenze individuali relative allosvolgimento dei servizi già oggetto di riserva (notificazione atti giudiziari), sulla base delle regole da predisporsi da parte dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Cass. 11 ottobre 2017, n. 23887; 3 aprile 2018, n. 8089; 31 maggio 2018, n. 13855; 7 settembre 2018, n. 21884;

S.U. n. 299/2020);le stesse sezioni unite di questa Corte (con la sentenza n. 8416/19, cit.) hanno riconosciuto, in relazione al regime normativo successivo al d.lgs. n. 58/11, la legittimità della notificazione a mezzo operatore di posta privata dei soli atti di natura amministrativa;del resto, il ricorrente propone solo in questa sede la questione relativa al possesso delle relativa licenza abilitativa da parte della Nexive, non chiarendo, in violazione, dunque, dell'art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ. se tale questione sia statasollevata ed in quali termini, nei precedenti gradi di merito, né se la NEXIVE fosse dotata, al momento della notifica dell’avviso, di tale licenza individuale (minore) né tantomeno su quali documenti sia basata detta allegazione;né, del resto, la circostanza che in uno dei molteplici passaggi motivazionali, la CTR abbia accertato che l’operatore privato fosse in possesso di licenza individuale n. 684/2009 abilitativa alla notifica degli atti sostanziali- accertamento operato solo per affermare la legittimità del ricorso dell’ente impositore all’operatore privato - dimostra l’avvenuta proposizione della questione già in primo grado;in ogni caso, l’accertamento di fatto espletato dal decidente esclude la rivalutazione del fatto ad opera della Corte;...»; 1.4. il Collegio condivide il contenuto della proposta ex art. 380-biscod. proc. civ. e la memori a depositat a dall a ricorrente non offr e argomenti ulteriori rispetto a quelli contenuti nel ricorso e nel controricorso, dovendo essere, peraltro, ribadito che la doglianza viola, in primo luogo, come evidenziato nella proposta, i principi di specificità e localizzazione ai sensi dell’art. 366 cod. proc. civ. non essendo stato trascritto in parte quail ricorso di primo grado(se non del tutto tardivamente, e quindi inammissibilmente, nella memoria difensiva da ultimo depositata), né essendo state fornite precise indicazioni atte a localizzare la censura che si assume formulata nel suddetto ricorso; 1.5. invero, l’art. 366 cod. proc. civ., che impone «l’indicazione espressa degli atti processuali o dei documenti sui quali il ricorso si fonda», va inteso nel senso che indicare un documento significa necessariamente, oltre che specificare gli elementi che valgono ad individuarlo, riportandone il contenuto, indicare dove nel processo esso è rintracciabile, sicché la mancata «localizzazione» del documento basta per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, senza necessità di soffermarsi sull’osservanza del principio di autosufficienza dal versante «contenutistico» (cfr.

Cass. n. 28184/2020), dovendo la Corte di Cassazione, anche quando è giudice del fatto processuale, essere posta in condizione di valutare ex actis la fondatezza della censura e procedere solo ad una verifica degli atti stessie del loro contenuto,non già alla loro ricerca;

2. al rigetto del primo motivo consegue l’assorbimento del secondo motivo circa la violazione dell’art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 per mancata condanna del Comune di Nola, in primo grado, al pagamento delle spese di lite in favore della contribuente;

3. sulla scorta di quanto sin qui illustrato il ricorso va quindi respinto;

4. poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., va applicato – come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bis cod. proc. civ. — il terzo comma dell’art. 96 cod. proc. civ., con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma equitativamente determinata, nella misura di cui in dispositivo, nonché il quarto comma di cui all’art. 96, cod. proc. civ.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla refusione in favore del Comune controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.500,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, se dovuti; condanna parte ricorrente al pagamento , in favore di parte controricorrente, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., dell’ulteriore somma di Euro 4.500,00, pari a quella dianzi liquidata per compensi; condanna parte ricorrente al pagamento in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ., dell’ulteriore somma di Euro1.500,00. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis. Così deciso in Ro