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Ordinanza — n. 18478/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed; case extinguished due to taxpayer's use of simplified settlement procedure without formal notification to tax agency.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18478/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal extinguished because the taxpayer had initiated a simplified settlement procedure which was accepted by the collection agent. Although the tax agency was not formally notified of this settlement request, the taxpayer's declaration and the lack of any objection from the agency triggered the statutory extinction of the proceedings. Consequently, the court ruled that the case ended without addressing the merits of the tax dispute.

Regesto Legislator

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Art. 391 c.p.c.; Art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018: When a taxpayer declares the use of a simplified settlement procedure and the opposing party does not request a hearing within the prescribed term, the judicial proceedings are automatically extinguished.

Parole chiave

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simplified settlement procedure taxation appeal extinction collection agent notification cassation appeal dismissal taxpayer declaration effect dichiarazione fiscale tardiva notifica tardiva dei difetti corretta notificazione

Disposizioni normative citate

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Art. 391 c.p.c.
Orbene, in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391, cod.
Art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018
All’udienza del 14 marzo 2019 la causa era rinviata previa sospensione ai sensi dell’art. 6, comma 10, d.l.
Art. 13, comma 1- quater, d.P.R. n. 115/2002
Art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
art. 32 d.p.r. n. 600/1973
estinzione La sentenza fu appellata dall’Agenzia e la Commissione di secondo grado accoglieva parzialmente il gravame, rilevando che il contribuente quanto ad alcuni dei prelievi non aveva superato la presunzione di cui all’art. 32 d.p.r. n. 600/1973.

Giurisprudenza citata

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Cass. 07/06/2018, n. 14782
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Giuseppe PELUSO, con avv. Angelo Stefanori; - ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; - controricorrente – Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di secondo grado della Provincia di Trento, n. 35/02/2014 depositata il 5 maggio 2014. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 giugno 2024 e del 27 giugno 2024 dal consigliere Alberto Crivelli a seguito di riconvocazione dinanzi al medesimo collegio;

RILEVATO CHE 1.Giuseppe Peluso impugnò innanzi alla Commissione Tributaria di primo grado della Provincia di Trento gli avvisi di accertamento con i quali erano stati ripresi a tassazione maggiori redditi per gli anni 2002 e 2006, a seguito di verifica sulla base di movimentazioni bancarie. Il ricorso venne parzialmente accolto con riduzione della pretesa fiscale. estinzione La sentenza fu appellata dall’Agenzia e la Commissione di secondo grado accoglieva parzialmente il gravame, rilevando che il contribuente quanto ad alcuni dei prelievi non aveva superato la presunzione di cui all’art. 32 d.p.r. n. 600/1973.

Ricorre il contribuente in cassazione con due motivi, e l’Agenzia resiste con controricorso. All’udienza del 14 marzo 2019 la causa era rinviata previa sospensione ai sensi dell’art. 6, comma 10, d.l. n. 119/2018. Con memoria integrativa il contribuente ha evidenziato e documentato di aver dato corso ad una procedura di definizione agevolata, la cui istanza è stata comunicata all’agente della riscossione e da questo accettata con indicazione del piano rateale. Con ordinanza interlocutoria del 26 gennaio 2023 veniva rilevata però la mancata notifica all’Agenzia e il fatto che nell’istanza non era indicato alcun riferimento all’avviso di accertamento per cui è causa, ma solo il numero della cartella.

Veniva così assegnato termine per procedere alla notifica, pari a sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza stessa. CONSIDERATO CHE 1.Preliminarmente deve darsi atto, come già nel testo dell’ordinanza interlocutoria, dell’avvenuto deposito di un’istanza di definizione agevolata e della relativa accettazione. 2.L’ordine di notificazione dell’istanza all’Agenzia è stato ottemperato (cfr. allegati messaggi di p.e.c.), né questa ha fatto pervenire alcuna comunicazione. Con apposita memoria il contribuente ha “trascritto” una missiva dell’Agenzia della Riscossione che darebbe atto che a suo nome non vi sarebbero più carichi fiscali, ma la relativa missiva non è stata prodotta, e il rimando ipertestuale richiede le credenziali del contribuente.

Tuttavia, pur nella non valenza di tale atto, resta che l’istanza con tutta la relativa documentazione è stata notificata alla controparte, che pertanto ne ha preso conoscenza e ciononostante nulla ha osservato e non ha chiesto la fissazione dell’udienza di trattazione. Orbene, in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391, cod. proc. civ., ove nessuna delle parti abbia presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 13 dell’art. 6, d.l. n. 119/2018.

Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, mentre dipendendo la definizione non dal ricorso introduttivo ma da motivi sopravvenuti e in particolare da effetti della legislazione condonistica, non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 24 dicembre 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato (cfr. Cass.07/06/2018, n.14782). P. Q. M. Dichiara l’estinzione del giudizio.

Così