Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of valid special power of attorney for the defendant's lawyers.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Vollono Andrea inadmissible because the submitted power of attorney was insufficient. While the lawyers argued for the extension of res judicata and questioned the tax authority's verification of signatures, the court found no valid special power of attorney in the electronic filing. Consequently, the appeal was rejected, and the lawyers were ordered to pay the procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 1306 c.c.: A cassation appeal is inadmissible if the defendant's counsel acts without a valid special power of attorney, rendering the lawyer a party to the inadmissibility proceedings and liable for costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 15419/2023R.G. proposto da Vollono Andrea, rappresentato e difes o da gli avvocat i Vincenzo Basta e Maria Pia Cariddi –ricorrente – Contro ADER -Agenzia delle entrate Riscossione , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dellaLombardia n. 79 / 0 6 / 20 2 3 , depositata il 10 . 0 1 . 20 2 3 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 marzo 20 2 4 dal Consigliere Tania Hmeljak.
RILEVATO CHE - La CTP di Milano accoglieva il ricorso proposto da Vollono Andrea avverso il preavviso di iscrizione ipotecaria, annullandolo per prescrizione dei crediti tributari ; Oggetto: Tributi - la C GT di secondo grado del la Lombardia , con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva l’appello proposto dal l’Agenzia delle entrate - Riscossione, osservando , per quanto qui interessa, che le cartelle sottese alpreavviso impugnato, in ordine alle quali era stato proposto appello, riguardavano crediti erariali che non erano prescritti, in quanto la prescrizione era decennale;ciò valeva anche per le sanzioni e gli interessi, atteso che il termine di prescrizione entro il quale doveva essere fatta valere l’obbligazione tributaria principale e quella accessoria doveva essere di tipo unitario; - il contribuente impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato atre motivi ; -l’Agenzia delle entrate – Riscossione resisteva con controricorso .
CONSIDERATO CHE - Con il primo motivo, il contribuente eccepisce il giudicato, ai sensi degli artt. 2709 cod. civ. e 324 cod. proc. civ., con riferimento alla sentenza n. 2824/2021, emessa dalla CTP di Milano in data 25.01.2021 e depositata in data 24.06.2021, che ha annullato l’intimazione di pagamento notificata a Vollono Franco Nicola, socio unitamente a Vollono Andrea e a Tomass Giulietta della Pravo s.n.c. di Vollono France e C., con riferimento alle stesse cartelle esattoriali oggetto del presente giudizio, passata in giudicato in data 24.01.2022, per mancanza di impugnazione, e ne chiede l’estensione ai sensi dell’art. 1306, comma 2, cod. civ., in qualità di coobbligato solidale; - c on il secondo motivo, deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, 4, comma 3, della l. n. 890 del 1982, 2712 e 2719 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la CTR disposto la verificazione delle firme apposte sugli avvisi di ricevimento delle cartelle di pagamento contestate e l’esibizione degli originali delle stesse, sebbenela contribuente avesse disconosciuto le firme apposte sulle fotocopie di detti avvisi; - con il terzo motivo, denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, 20 del d.lgs. n. 472 del 1997 e 2948, comma 4, cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la CTR accolto l’eccezione di prescrizione con riferimento alla sanzione e agli interessi, in relazione ai quali la prescrizione è quinquennale; - in via pregiudiziale va rilevata d’ufficio la mancanza di una valida procura alle liti, non essendo stata rinvenuta tra gli atti del ricorso, depositati in via telematica, la procura speciale rilasciata da Vollono Andrea ai difensori, essendo stata depositata solo una procura alle liti, sottoscritta da Tomass Giulietta con riferimento ad altro procedimento, riguardante l’impugnazione della sentenza della CTR della Lombardia n. 5149/2022, depositata il 20.12.2022; - poiché non risulta agli atti valida procura, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile (Cass. n. 8754/2015; n. 14478/2004); - in conclusione, decidendo sul ricorso, lo stesso va dichiarato inammissibile; - le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, si pongono a carico dei difensori, alla luce del principio di diritto secondo cui «l'inammissibilità del ricorso per cassazione per avere il difensore agito senza valida procura comporta che, non riverberando l'attività dello stesso alcun effetto sulla parte, lo stesso difensore sia parte nel processo in ordine alla questione d'inammissibilità del ricorso per difetto della procura speciale a ricorrere per cassazione», cosicché, nel caso in cui la Suprema Corte non ritenga che sussistano giusti motivi di compensazione, «la condanna alle spese va pronunciata a carico del difensore stesso, quale unica controparte del controricorrente nel giudizio di legittimità» (Cass. n. 14281 del 2006); - anche l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, come novellato dalla l. n. 228 del 2012, va posto a carico dei difensor i (Cass. n. 18577 del 2015 e n. 32008 del 2019).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso ; condanna i difensori del ricorrente, avvocati Vincenzo Basta e Maria Pia Cariddi, alla rifusione, in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese processuali del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 5.800,00, oltre alle spese prenotate a debito; ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli avvocati Vincenzo Basta e Maria Pia Cariddi , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dell