Cassation court dismisses tax appeal after taxpayer formally renounces the lawsuit and requests case termination.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe taxpayer formally renounced the tax appeal and requested the termination of the proceedings, submitting proof of payment for the assessed amount. Although the renunciation was valid, the court noted that the submitted documents regarding the 'facilitated definition' did not establish a concrete link to the specific tax assessment notice at issue. Consequently, the court declared the lawsuit extinguished under civil procedure rules, with litigation costs to be offset due to the lenient legislation context.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.c.; When a taxpayer renounces a tax appeal and requests the termination of the proceedings, the court must declare the lawsuit extinguished, and litigation costs are typically offset in cases involving lenient legislation.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Salvatore TORSIELLO, con avv. Oreste Cantillo; - ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; - controricorrente – Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, n. 6663/15 depositata il 3 luglio 2015. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 giugno 2024dal consigliere Alberto Crivelli. RILEVATO CHE 1.L’Agenzia accertava a carico del contribuente maggiore imposte IRPEF per l’anno 2007 pari ad € 35.954, oltre addizionale e sanzioni.
Parzialmente accolto il ricorso da parte della CTP, il gravame proposto sempre dal contribuente veniva respinto dalla CTR per cui il Torsiello propone ricorso in cassazione affidato a cinque motivi cui resiste con controricorso l’Agenzia. RINUNCIA Il contribuente ha depositato istanza di definizione agevolata e prova del versamento dell’intero importo determinato dall’Agenzia delle Entrate Riscossione. Lo stesso ha rinunciato al ricorso con richiesta di pronuncia di cessazione della materia del contendere. CONSIDERATO CHE 1.I documenti prodotti relativi alla definizione agevolata riguardano una cartella di pagamento rispetto alla quale non è verificabile alcun concreto collegamento con l’avviso di accertamento oggetto della presente controversia.
Peraltro, il contribuente ha inequivocabilmente rinunciato al ricorso, a mezzo del proprio legale a ciò debitamente autorizzato in base alla procura a margine dell’atto introduttivo, e pertanto ai sensi dell’art. 390, cod. proc. civ., può procedersi alla declaratoria di estinzione. In relazione alle spese le stesse debbono essere compensate trattandosi di rinuncia correlata alla legislazione condonistica. P. Q. M. Dichiara l’estinzione del giudizio. Spese compensat