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Decreto — n. 18456/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses tax agency appeal after taxpayer withdraws the legal challenge.

Numero d'incarto Decreto — n. 18456/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal filed by the Revenue Agency extinguished because the taxpayer formally withdrew the legal action. The Revenue Agency had challenged a second-instance tax court decision against Nuova Co.Ed.Mar Srl, but the taxpayer voluntarily renounced the recourse before the final ruling. Consequently, the court issued a decree stating there was no need to address the costs of the withdrawn proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 391 cod. proc. civ.; The withdrawal of a legal appeal by the appellant results in the immediate extinction of the litigation without further judicial intervention.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of litigation tax administrative dispute supreme court decree voluntary renunciation

Disposizioni normative citate

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Art. 391 cod. proc. civ.
Visto l’atto depositato il 28 marzo2024 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato chenon v’è luogo a provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
art. 391 cod. proc. civ
Visto l’atto depositato il 28 marzo2024 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato chenon v’è luogo a provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

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Testo completo

ricorso n. 6585/2024proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttorepro tempore , elettivamente domiciliata presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro NUOVA CO.ED.MAR SRL, in persona del l.r.p.t.; -intimata- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Veneto, n. 1250/5/20 22 , depositata il 25 ottobre 2022. Visto l’atto depositato il 28 marzo2024 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato chenon v’è luogo a provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 02/07/2024 Il Preside