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Decreto — n. 18444/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian tax agency withdrew appeal; court declares proceedings extinct and orders cost compensation.

Numero d'incarto Decreto — n. 18444/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the proceedings extinct after the tax agency voluntarily withdrew its appeal. The agency had filed a request against a second-instance tax court decision regarding AGO SRL, but formally renounced the litigation on February 29, 2024. Consequently, the court dismissed the case and ordered the agency to compensate the opposing party's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 391 cod. proc. civ.; When a party voluntarily withdraws an appeal, the court declares the proceedings extinct and orders the withdrawing party to compensate the opponent's litigation expenses.

Parole chiave

Generato dall'IA
voluntary withdrawal of appeal extinction of proceedings compensation of litigation costs tax agency litigation Italian civil procedure code

Disposizioni normative citate

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Art. 391 cod. proc. civ.
Visto l’atto depositato il 29febbraio 202 4 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che le spesepossono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
art. 391 cod. proc. civ
Visto l’atto depositato il 29febbraio 202 4 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che le spesepossono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

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Testo completo

l ricorso n. 21461/2023proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro AGO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Marco Achilli; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado dell’Umbria n. 148/1/2023, depositata e pubblicata il 2 maggio 2023. Visto l’atto depositato il 29febbraio 202 4 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che le spesepossono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di legittimitàe compensa le spese. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 02/07/2024 Il Pre