Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 18434/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court cassation declares tax appeal null due to missing necessary co-litigants in a de facto company case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18434/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the tax appeal null and void because the lower tribunal failed to include all necessary co-litigants in the proceedings. The appellant challenged a regional tax commission's finding of a de facto company involving multiple individuals, arguing procedural violations regarding the right to defense. The court ruled that determining the existence of a de facto company inherently requires the participation of every involved party, making the absence of co-litigants a fatal defect requiring a new trial.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 14 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; Art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c.: In tax proceedings concerning the configurability of a de facto company, the necessary co-litigation of all involved subjects is mandatory; absence of such parties renders the judgment absolutely null.

Parole chiave

Generato dall'IA
de facto company necessary co-litigation tax appeal nullity omitted co-litigants tax procedural law Cassazione ordinanza litisconsorzio necessario indagine per frode iva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 14 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
14387 del 25/06/2014); - ne consegue che il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14, d.lgs.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 101 c.p.c.
Art. 102 c.p.c.
Art. 111, comma 2 Cost.
art. 2247 cod. civ
CONSIDERATO CHE - C on il primo motivo, la ricorrente deduce la violazione e/o mancata applicazione de ll’art. 2247 cod. civ., in relazione all’art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 23261 del 27/09/2018
Cass. n. 24025 del 03/10/2018
Cass. n. 24025 del 03/10/2018; Cass.
Cass. n. 14387 del 25/06/2014
24025 del 03/10/2018; Cass. n. 14387 del 25/06/2014); - ne consegue che il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art.
Cass. 28/02/2018, n. 4580
546 ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (Cass. 28/02/2018, n. 4580; Cass.
Cass. 22/01/2018, n. 1472
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 14609/2020R.G. proposto da Proietto Daniela, rappresentatae difesa da gli avvocat i Olga Porta e Fulvio De Luise, elettivamente domiciliata presso il loro stu dio in Napoli, via Duomo n. 348, giusta procura speciale in calce alricorso –ricorrente – Contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 5567/02/2019, depositata l’1.10.2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 marzo 20 2 4 dal Consigliere Tania Hmeljak. RILEVATO CHE Oggetto: Tributi - La CTP di Roma rigettava i ricorsi propost i da Proietto Daniela avverso distinti avvisi di accertamento, emessi per IRAP, IVA e altro , in relazione agli anni 2009 e 2010, nei confronti della società di fatto costituita dalla predetta contribuente e da Torre Luca e Gennaro, Grussu Valentino e Pieroni Loretta; -l’avviso era scaturito da un PVC redatto dalla Guardia di Finanza, da cui si evinceva la sussistenza d i detta società di fatto , che commercializzava in Italia telefoni cellulari in regime di IVA intracomunitaria attraverso l’interposizione fittizia della Transilvania Phone s.r.l., con sede in Romania; secondo la ricostruzione emersa a seguito della verifica, quest’ultima società (interposta) emetteva nei confronti di altre imprese fatture per operazioni ritenute soggettivamente inesistenti; l’Ufficio accertava, quindi, nei confronti della Proietto e degli altri le maggiori imposte derivanti dalla loro qualità di soci della predetta società di fatto; - la C TR del Lazio , con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava gli appelli riunitiproposti dalla contribuente , osservando , per quanto qui interessa, che la verifica fiscale era stata effettuata mediante accertamento c.d.

“a tavolino” e che sussistevano elementi gravi, precisi e concordanti che comprovavano la sussistenza della società di fatto e della frode; - la contribuente impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato atre motivi ; -l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso . CONSIDERATO CHE - C on il primo motivo, la ricorrente deduce la violazione e/o mancata applicazione de ll’art. 2247 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3e n. 5, cod. proc. civ., per non avere la CTR rilevato che non erano stati dimostrati gli elementi minimi necessari per ritenere sussistente una società di fatto; - con il secondo motivo, denuncia la violazione e/o mancata o errata applicazione dell’art. 52, comma 6, del d.P.R. n. 633 del 1972 e della circolare GdF 29/12/08, n. 1, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la CTR accolto la doglianza sul mancato rispetto dell’obbligo del contraddittorio preventivo; - con il terzo motivo, deduce la nullità della sentenza impugnata per disapplicazione degli artt. 101 e 102 cod. proc. civ., 111, comma 2, Cost, 14 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per mancata integrazione del contraddittorio, stante la sussistenza di un litisconsorzio necessario fra tutti i soci della società di fatto; - poiché il profilo dell’integrità del contraddittorio è pregiudiziale e suscettibile di rilievo d’ufficio, oltre che di carattere assorbente, va dapprima esaminato il terzo motivo che è fondato; - la controversia, infatti, involge la configurabilità, o meno, di una società di fatto tra la odierna ricorrente e gli altri soci della società di fatto, sicché i due gradi del giudizio di merito avrebbero dovuto svolgersi con la partecipazione necessaria della società e degli altri soci, invece assenti; - costituisce, infatti, principio consolidato di questa Corte quello per cui «nel processo tributario, la controversia relativa alla configurabilità o meno di una società di fatto comporta il litisconsorzio necessario di tutti i soggetti coinvolti, che sussiste, oltre che nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, nei casi in cui, per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune ad una pluralità di soggetti, la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti» (ex multis Cass. n. 23261 del 27/09/2018;

Cass. n. 24025 del 03/10/2018; Cass. n. 14387 del 25/06/2014); - ne consegue che il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (Cass. 28/02/2018, n. 4580; Cass. 22/01/2018, n. 1472); - il litisconsorzio necessario sussiste anche quando, come nel caso in esame, la controversia verte (anche) sulla configurabilità o meno di una società di fatto, venendo in rilievo non solo nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, ma anche in tutti i casi in cui, per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune ad una pluralità di soggetti, la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti questi soggetti (Cass. 25/06/2014, n. 14387); - in conclusione, in accoglimento del terzo motivo, assorbiti gli altri, va dichiarata la nullità dell'intero giudizio di merito, con cassazione dell'impugnata sentenza e di quella di primo grado; la causa va rinviata, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, in diversa composizione, che dovrà disporre l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14, d.lgs. n. 546 del 1992 nei confronti dei litisconsorti pretermessi, procedere a nuovo esame dell'impugnazione originaria e provvedere anche alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità;

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, e, decidendo sul ricorso, dichiara la nullità dei giudizi di merito per omessa integrazione del contraddittorio, cassa la sentenza impugnata e quella di primo grado e rinvia, anche per le spese, alla Corte di giustizia tributaria di primo grado d