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Ordinanza — n. 18424/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses taxpayer appeal rejecting notification cure via party constitution under civil procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18424/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Vincenzo Scala's appeal against a regional tax commission decision regarding the admissibility of his tax collection lawsuit. Scala argued that the initial notification defect was cured by the subsequent constitution of the parties, but the court rejected this based on the special nature of tax proceedings. The ruling established that prior to the introduction of electronic notification in the relevant region, a PEC notification had no legal effect and could not be retroactively validated by the appearance of the opposing party.

Regesto Legislator

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Art. 156 c.p.c.; In tax proceedings, the lack of valid notification prior to the introduction of electronic notification in the specific region renders the act ineffective, precluding any retroactive cure (sanatoria) through the subsequent constitution of the parties.

Parole chiave

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tax notification defect electronic notification regime retroactive cure party constitution effect special tax procedure PEC notification validity Cassazione ordinanza scambio di atti giuridici per via elettronica

Disposizioni normative citate

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Art. 156 cod. proc. civ.
15776): l’inesistenza della notifica comporta che non è configurabile alcuna sanatoria ex tunc, ai sensi dell’art. 156 cod. proc. civ., per effetto della costituzione dell’amministrazione convenuta.
d.P.R. n. 115/2002, art. 13 comma 1 quater
115/2002, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bisdel citato art. 13, se dovuto.
art. 156 cod. proc. civ
Con l’unico motivo di ricorso il contribuente lamenta la violazione dell’art. 156 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. 11/6/2018 n. 15109
Cass. 22/7/2019 n. 19638
15109) per il quale è inesistente la notifica a mezzo pec in data antecedente all’entrata in vigore del processo tributario telematico nella regione di riferimento, nella fattispecie la Liguria, ove è entrato in vigore il 15 novembre 2016 (Cass. 22/7/2019 n. 19638).
Cass. 6/6/2023 n. 15776
Si tratta di un principio costantemente affermato da questa Corte (e recentemente ribadito da Cass. 6/6/2023 n. 15776): l’inesistenza della notifica comporta che non è configurabile alcuna sanatoria ex tunc, ai sensi dell’art.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11523/2022R.G. proposto da: SCALA VINCENZO, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’avvocato Francesco Granara, elettivamente domiciliato in Roma al largo Messico n. 7 presso lo studio dell’avvocato Federico Tedeschini; –ricorrente – contro ADER-AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE , in persona del Presidentepro tempore , elettivamente domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis;

–controricorrente – e COMUNE DI GENOVA, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’avvocato Luca De Paoli del foro di Genova, elettivamente domiciliato presso l’indirizzo p.e.c. luca.depaoli@ordineavvgenova.it; –controricorrente – Ricorso – notifica telematica – attivazione del P.T.T. nella Regione di riferimento– necessità –conseguenze e AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore; –intimata – e CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ED ARTIGIANATO DI GENOVA, in persona del legale rappresentante pro tempore;

–intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Ligurian. 807/01/2021, depositata in data 26 ottobre 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 5 giugno 2024 dal Consigliere Giuliano Tartaglione; Rilevato che:

1. Vincenzo Scala propose ricorso innanzi alla CTP di Genova avverso l’intimazione notificatagli dalla Equitalia Nord s.p.a., volta ad ottenere il pagamento del complessivo importo di euro 72.264,38, relativo a numerose cartelle di pagamento notificate e rimaste insolute, emesse da vari enti. Al giudizio parteciparono anche la Camera di Commercio di Genova, il Comune del capoluogo ligure e l’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Genova. Quest’ultima eccepì l’inammissibilità del ricorso perché notificato il 18 novembre 2015 a mezzo p.e.c., prima dell’introduzione del processo telematico tributario nella regione Liguria (avvenuta il 15 novembre dell’anno successivo). La CTP rigettò il ricorso del contribuente non condividendo le doglianze svolte dal medesimo nel merito (omessa notifica delle cartelle, annullamento automatico dei debiti iscritti a ruolo fino al 1999, illegittimità delle pretese Irpef/Iva/Irap per l’adesione al condono fiscale, non debenza dei tributi locali).

2. Interposto gravame dal contribuente, l’Agenzia delle Entrate propose gravame incidentale deducendo l’omessa decisione della CTP sull’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso.La CTR accolse l’appello incidentale rilevando l’inesistenza del ricorso introduttivo della lite in quanto notificato a mezzo p.e.c. in data antecedente all’introduzione, in Liguria, della possibilità di tale modalità di notifica. Il vizio della notifica, per il giudice del gravame, era originario ed insanabile; la notifica non aveva potuto produrre, pertanto, alcun effetto.

3. Per la cassazione della citata sentenza Vincenzo Scala ha proposto ricorso affidato ad un unicomotivo. L’Agenzia delle Entrate Riscossione ed il Comune di Genova ha nno resistito con controricorso.Le altre parti sono rimaste intimate . Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 5/6/2024. Il ricorrente ha depositato memoria, insistendo nell’accoglimento del gravame. Considerato che:

1. Con l’unico motivo di ricorso il contribuente lamenta la violazione dell’art. 156 cod. proc. civ. deducendo l’intervenuta sanatoria del vizio di notifica dell’atto introduttivo del primo grado in conseguenza della costituzione delle parti convenute; richiama, quindi, il principio di conservazione degli atti e sottolinea, infine, che, ove dovesse ritenersi la nullità della notifica del ricorso, sarebbe decorso il termine quinquennale di prescrizione «per crediti oggetto di impugnazione». Infine, tutte le cartelle oggetto del giudizio risultano sospese e l’Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto «già prima d’ora annullare d’ufficio l’intimazione di pagamento oggetto di vertenza».

2. Il motivo è infondato, in relazione al principio di specialità del processo tributario (Cass. 11/6/2018 n. 15109) per il quale è inesistente la notifica a mezzo pec in data antecedente all’entrata in vigore del processo tributario telematico nella regione di riferimento, nella fattispecie la Liguria, ove è entrato in vigore il 15 novembre 2016 (Cass. 22/7/2019 n. 19638). Si tratta di un principio costantemente affermato da questa Corte (e recentemente ribadito da Cass. 6/6/2023 n. 15776): l’inesistenza della notifica comporta che non è configurabile alcuna sanatoria ex tunc, ai sensi dell’art. 156 cod. proc. civ., per effetto della costituzione dell’amministrazione convenuta. Nella specie, alla luce di quanto precede e della tempistica esposta, correttamente la CTR ha dichiarato l’inesistenza della notifica del ricorso di primo grado, eseguito a mezzo pec il 18/11/2015, ben prima dell’introduzione, nella regione Liguria, del processo tributario telematico.

3. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivonei rapporti processuali con ciascuna parte controricorrente. Nulla va statuito riguardo alle spese nei confronti della Camera di Commercio di Genova e dell’Agenzia delle Entrate, rimaste intimate. Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1quaterdel d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bisdel citato art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; CondannaVincenzo Scala al pagamento, in favore della Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del Presidente pro tempore, delle spese processuali che si liquidano in euro 5.600,00 , oltre spese prenotate a debito, e in favore del Comune di Genova, in persona del Sindaco pro tempore, delle spese processuali che si liquidano in euro 5.600,00per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre IVA e CPA, se dovute, oltre rimb. forf. nella misura del 15% dei compensi; Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1quaterdel d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto p