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Ordinanza — n. 18419/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax agency appeal, ruling the 1990 earthquake law did not extend the statute of limitations for tax collection.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18419/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the Italian Revenue Agency's appeal against a regional tax commission decision that declared the tax statute of limitations expired. The agency argued that the 1990 earthquake legislation extended payment terms, but the court held that such provisions only extended payment deadlines, not the time limit for issuing tax assessment notices. Consequently, the court affirmed that the tax authority had lost the right to collect the debt due to the expiration of the statutory period.

Regesto Legislator

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Art. 138 comma 3 l. 388/2000; Art. 1 comma 5bis d.l. 106/2005: The legislative provisions granting payment installments to taxpayers affected by the 1990 earthquake do not extend the limitation period for the issuance of tax assessment notices, meaning the right to collect expires if not exercised within the statutory timeframe.

Parole chiave

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statute of limitations tax collection earthquake legislation payment installments revenue agency appeal tax assessment notice limitation period rendita di invalidità retroattiva

Disposizioni normative citate

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Art. 138 comma 3 of Law No. 388 of December 23, 2000
Imposte –decadenza – art. 138 legge 388/2000 Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 5 giugno 2024 dal Consigliere Giuliano Tartaglione; Rilevato che:
Art. 1 comma 5bis of D.L. No. 106 of 2005 converted by Law No. 156 of 2005
106/2005 (Cass. 16/11/2011, n.
art. 138 legge 388/2000
Imposte –decadenza – art. 138 legge 388/2000 Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 5 giugno 2024 dal Consigliere Giuliano Tartaglione; Rilevato che:

Giurisprudenza citata

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Cass. 18/02/2020, n. 4150
Cass. 27/03/2014, n. 7274
Cass. 24/08/2022, n. 25218
Cass. 16/11/2011, n. 24048
106/2005 (Cass. 16/11/2011, n. 24048) evidenziando che tale norma, di chiaro ed inequivoco valore transitorio, trova applicazione, come tale, non solo alle situazioni tributarie anteriori alla sua entrata in vigore, pendenti presso l’ente impositore, ma anche a quelle ancora ’sub iudice’.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 143/2017 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo, n. 426 C/D, elettivamente domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; –ricorrente – contro PICCIONELLO GIOVANNA, già socia accomandataria della società ECOT STYLE s.a.s.; –intimata – e AGENTE DI RISCOSSIONE RAGUSA RISCOSSIONE SICILIA s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Ragusa alla Via Archimede n. 112; –intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, Sezione Distaccata di Catania, n. 4784 / 17 /20 15 , depositata in data 18 novembre2015. Imposte –decadenza – art. 138 legge 388/2000 Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 5 giugno 2024 dal Consigliere Giuliano Tartaglione; Rilevato che:

1. Il 20 novembre 2006 pervenne alla società ECOT Style s.a.s. la notifica, da parte dell’Amministrazione Finanziaria, di una cartella di pagamento per IVA in relazione agli anni 1990-1991-1992. La pretesa erariale concerneva somme dovute dalla società contribuente in quanto annoverabile tra i soggetti interessati dagli eventi sismici che avevano colpito la Sicilia nel 1990, le cui posizioni non erano state regolarizzate ai sensi dell’art. 138 della l. 23/12/2000 n. 388, e dell’art. 9, comma 178, della l. 27/12/2002 n. 289. La società propose ricorso avverso la detta cartella; la CTP di Catania rigettò l’impugnazione ritenendo che non si fosse verificata la decadenza dell’amministrazione dal suo potere di riscossione, in virtù delle plurime proroghe dei termini di pagamento intervenute in relazione ai soggetti interessati dal sisma del 1990.

2. La Commissione tributaria regionale dell a Sicilia, sezione distaccata di Catania, adita da Giovanna Piccionello, già socia accomandataria della società, riformò la sentenza di primo grado, acclarando l’intervenuta decadenza dell’Agenzia delle Entrate. Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, la CTR evidenziò, richiamando diverse pronunce del giudice di legittimità, come il nuovo termine decadenziale per l’esercizio dell’azione impositiva di cui all’art. 138, comma 3, della legge 23/12/2000 n. 388, fosse riferito esclusivamente all’omesso adempimento dei pagamenti dovuti dai soggetti coinvolti nel sisma del 13 e 16 dicembre 1990 che avessero richiesto la regolarizzazione della propria posizione contributiva relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, non risultando per ciò solo prorogato il termine per l’esercizio della potestà impositiva da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Nella specie, la cartella era stata notificata a fine anno 2006, pur riferendosi ad imposte relative agli anni dal 1990 al 1992; ai sensi dell’art. 1, comma 5bis del d.l. n. 106/2005 convertito dalla legge 156/2005 la notifica delle cartelle andava effettuata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (lett. c, trattandosi di dichiarazioni presentate fino al 31 dicembre 2001).

3. Per la cassazione della citata sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso affidato ad un unico motiv o . Giovanna Piccionello e l’Agente della Riscossione sono rimasti intimat i . Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 5/6/2024. Considerato che: 1.Con l’unico motivo di ricorso l ’Agenzia delle Entrate lamenta «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 138, l. 388/2000, art. 9, comma 17, l. n. 289/02, dell’art. 1, comma 5-bis, d.l. 106/2005, convertito in l. 156/2005, nonché dell’art. 37, 40° comma, d.l. 223/2006, come convertito dalla l. 248/06, ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 3 c.p.c.».Osserva, in particolare, che l’art. 138 della l. 388/2000 doveva trovare applicazione nei confronti dei contribuenti descritti nell’Ordinanza per il coordinamento della Protezione Civile del 21 dicembre 1990, n. 2057, «in ragione del legame con il territorio colpito dal sisma giacché il comma 1° non subordina detta agevolazione ad una specifica istanza».

La stessa norma, al comma 7bis, aveva poi espressamente disposto che fino al termine del 15 dicembre 2002 restassero sospesi i procedimenti di riscossione coattiva dei tributi; tale sospensione, disposta ex lege senza necessità di alcuna istanza del contribuente, era destinata ad operare nel caso di specie. Sostiene la ricorrente, infine, che tale disciplina è destinata a prevalere, in quanto lex specialis, sull’art. 1, comma 5 - bis, del d.l. n. 106/2005 evocato dalla sentenza d’appello, che ha previsto il generale termine di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento, fissandolo nel 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

2. Il motivo è infondato.Come questa Corte ha già osservato nelle occasioni in cui si è occupata di fattispecie analoghe alla presente (v. ex multis Cass.18/02/2020, n. 4150, 27/03/2014, n. 7274 e, da ultimo, Cass.24/08/2022, n. 25218), l’art. 138 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nel consentire ai contribuenti coinvolti nel sisma del 1990 un’ampia rateazione per il versamento dei tributi dovuti, non ha, per ciò solo, prorogato il termine entro cui deve essere emesso, dall’Ufficio, l’atto impositivo. Il comma 3prevede, infatti, un termine di decadenza (riferito, peraltro, alla data di esecutività del ruolo, e non alla data di notifica della cartella) per l’azione di riscossione delle somme insolute dovute dal contribuente a seguito della regolarizzazione, da effettuare entro il 15 dicembre 2002, prevista dal comma 1 dello stesso articolo.

Tale disposizione, dunque, non può in alcun modo valere per far rivivere obbligazioni tributarie in relazione alle quali, alla data menzionata, l’amministrazione finanziaria era già decaduta dall’azione di riscossione. Ciò è quanto si è verificato nella fattispecie in esame, stante l’efficacia retroattiva riconosciuta dalla giurisprudenza all’art. 5ter del d.l. n. 106 del 2005.Detta norma ha stabilito, sostituendo l’art. 36, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999, che per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione delle dichiarazioni, la cartella di pagamento debba essere notificata, a pena di decadenza, per le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

L’Amministrazione ricorrente censura, invero, l’applicabilità di quest’ultima norma alla fattispecie in esame, ma tale contestazione contrasta con l’univoca giurisprudenza di questa Corte che ha ripetutamente affermato l’efficacia retroattiva dell’art. 5ter del d.l. n. 106/2005 (Cass. 16/11/2011, n. 24048) evidenziando che tale norma, di chiaro ed inequivoco valore transitorio, trova applicazione, come tale, non solo alle situazioni tributarie anteriori alla sua entrata in vigore, pendenti presso l’ente impositore, ma anche a quelle ancora ’sub iudice’.

Pertanto, va data continuità al principio di diritto affermato da questa Corte, secondo cui, in tema di riscossione delle imposte sui redditi, la disciplina di cui all’art. 1 del d.l. n. 106/2005, conv. con mod. dalla l. n. 156/2005, relativo alla fissazione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento, trova applicazione anche con riferimento ai tributi dovuti dai contribuenti colpiti nel sisma del 1990, in quanto l’art. 138, comma 3, della l. 388/2000, nel consentire un’ampia rateazione per il versamento di tali tributi, non ha, per ciò solo, prorogato il termine entro cui l’atto impositivo deve essere emesso dall’Ufficio.

La sentenza appellata ha fatto corretta applicazione dei sopra riportati principi.

3. Nulla sulle spese dal momento che le controparti sono rimaste intimate. Rilevato che risulta soccombente l’Agenzia delle Entrate, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’articolo 13 comma 1quaterdel d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. 228 del 2012 (Cass