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Ordinanza — n. 18414/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal claiming non-examination of a 2010 bank loan fact irrelevant to 2008 income tax.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18414/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation rejected Ivano Fontana's appeal against a regional tax commission decision regarding his 2008 income tax. Fontana argued the court failed to examine a 2010 bank loan of €400,000, which he claimed should have influenced the tax assessment. The court ruled this fact was not decisive because the loan occurred two years after the tax year in question, rendering it irrelevant to the 2008 income calculation. Consequently, the appeal was dismissed, and Fontana was ordered to pay the procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.; Art. 2909 c.c.: A fact alleged as decisive under Article 360(1)(5) of the Civil Procedure Code must actually influence the outcome; facts occurring after the tax year in question cannot alter the inductive assessment of that specific year's income.

Parole chiave

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Italian tax appeal income tax assessment non-decisive fact bank loan timing inductive assessment procedural dismissal tax year relevance valutazione del reddito

Disposizioni normative citate

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Art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.
Con l’unico motivo di ricorso il contribuente lamenta «omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti ex art. 360 comma 1 n.
Art. 2909 c.c.
passata in giudicato e vincolante ex art. 2909 c.c. anche per il presente giudizio, sentenza ritualmente trascritta in memoria del 27/11/2019 (doc.
Art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002
115/2002, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bisdel citato art. 13, se dovuto.
Art. 13 comma 1 bis d.P.R. n. 115/2002
115/2002, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bisdel citato art. 13, se dovuto.
art. 38 d.P.R. n. 600/1973
La Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna ha confermato la sentenza di primo grado, emessa dalla CTP di Reggio nell’Emilia, che aveva respinto l’impugnazione, proposta da Ivano Fontanaavverso l’avviso di accertamento sintetico, emesso ai sensi dell’art. 38 d.P.R.
art. 2909 c.c
passata in giudicato e vincolante ex art. 2909 c.c.

Giurisprudenza citata

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Sentenza CTP Reggio Emilia 171/2017
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26825/2020 R.G. proposto da : FONTANA IVANO, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’avvocato Fernando Amoroso, elettivamente domiciliato in Roma alla via Enrico Albanese n. 61/C presso lo studio Gelodi-Amoroso; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo, n. 426 C/D, elettivamente domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; –intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagnan. 131/03/2020, depositata in data 20 gennaio 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 5 giugno 2024 dal Consigliere Giuliano Tartaglione; Irpef 2008 - accertamento sintetico Rilevato che:

1. La Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna ha confermato la sentenza di primo grado, emessa dalla CTP di Reggio nell’Emilia, che aveva respinto l’impugnazione, proposta da Ivano Fontanaavverso l’avviso di accertamento sintetico, emesso ai sensi dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973, con cui era statorilevato per l’anno di imposta 2008 un reddito di euro 61.987,05. Ha rilevato il giudice di appello che la sentenza di primo grado aveva con precisione escluso l’idoneità - degli argomenti forniti dal contribuente - a confutare il calcolo operato dall’Ufficio. Ha evidenziato, in particolare, la genericità delle argomentazioni addotte con il gravame; anche la CTP aveva sottolineato la genericità degli elementi spesi dal contribuente al fine di vincere la presunzione dettata dalla legge in tema di redditometro.

2. Per la cassazione della citata sentenza Ivano Fontana ha proposto ricorso affidato ad un unico motiv o . L’ Agenzia ha resistito con controricorso.Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 5/6/2024. Considerato che:

1. Con l’unico motivo di ricorso il contribuente lamenta «omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti ex art. 360 comma 1 n. 5 cpc. nella parte in cui l’impugnata sentenza, pur riferendo che il contribuente avesse depositato una memoria, nulla riferisce alla sopravvenuta argomentazione circa ai proventi non reddituali del Fontana Ivano rivenienti dal rinnovo di linee di credito bancarie con concessione di un nuovo mutuo di € 400.000 accertati in sentenza CTP Reggio E. 171/2017 (doc.

5) passata in giudicato e vincolante ex art. 2909 c.c. anche per il presente giudizio, sentenza ritualmente trascritta in memoria del 27/11/2019 (doc.

4) ed allegata alla memoria stessa con tempestivo deposito in segreteria della CTR Bologna».

2. Il motivo è infondato.Il ricorrente si duole dell’omesso esame, da pare della CTR, di un fatto nuovo, costituito dalla disponibilità della somma pari ad € 400.000,00 di provenienza non reddituale, comprovato dall’accoglimento, con altra pronuncia della CTP di Reggio Emilia, di un ulteriore ricorso afferente all’annualità 2010 (la relativa documentazione era stata allegata alla memoria depositata dal ricorrente in secondo grado). Osserva la Corte che, a prescindere dalla circostanza che la CTR dà atto del deposito di detta memoria, il fatto di cui si lamenta l’omissione non è decisivo per un diverso esito del giudizio (come richiesto dal n. 5 dell’art. 360, comma primo, cod. proc. civ.),atteso che l’odierno processo ha ad oggetto l’annualità 2008, mentre la provvista di € 400.000,00 sarebbe stata accreditata, secondo quanto affermato dal medesimo ricorrente (pag. 13 del ricorso), due anni dopo, ovvero nel 2010.

In altri termini det ta disponibilità nessuna incidenza può avere sull’accertamento induttivo relativo al 2008, in quanto non ancora esistente nell’anno oggetto di contestazione nel presente giudizio.

3. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Sussistono, infine, i presupposti , ai sensi dell’articolo 13 comma 1quaterdel d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bisdel citato art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

Rigettail ricorso; CondannaIvano Fontana al pagamento, in favore della Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , delle spese processualiche si liquida no in euro 2.300,00 , oltre spese prenotate a debito. Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1quaterdel d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bisdel citato art.