Italian tax court dismisses appeal due to settlement agreement and payment of disputed tax amount.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax dispute extinguished because the taxpayer submitted a request for settlement and made the required payments. The opposing tax agency accepted this resolution and formally requested the court to terminate the proceedings. Consequently, the court ruled that the subject matter of the controversy had ceased, ending the legal process.
Regesto Legislator
Generato dall'IALaw n. 130 of 2022, Art. 5; When a taxpayer requests a settlement agreement and fulfills payment obligations, the subject matter of the dispute ceases and the judicial proceeding is extinguished.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1422/2020 R.G. proposto da: SALVATORE STORNELLO, difeso e rappresentato, per procura in atti, dall’avv. Enrico Edoardo Angelo Canepa e domiciliato in Roma, via Giunio Bazzoni n. 3, presso lo studio dell’avv. Beatrice Aureli -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende. -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n. 1255/2018, depositata il 25 settembre 2018.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 21 giugno 2024 dal consigliere Michele Cataldi. Udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generaledott. Aldo Ceniccola, che ha chiestodichiararsi estinto il giudizio. Uditol’avv. Emanuele Manzo per l’Avvocatura Generale dello Stato. FATTI DI CAUSA 1.Salvatore Stornello propone ricorso, affidato a cinque motivi, per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell a Liguria, di cui all’epigrafe, che ha accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Genova, che aveva accolto il ricorsoproposto dal medesim o contribuente contro l’ avvis o d’accertamento in materia di Irpef, relativoall’ ann o d’imposta 2006.
L’Agenzia si difende con controricorso. Il Sostituto Procuratore Generale, dott. Aldo Ce n iccola, con requisitoria scritta,ha chiesto accogliersi il ricorso. In prossimità dell’udienza, prima della scadenza del termine per eventuali memorie, l’Agenzia ha prodottoin via telematica istanza nella quale ha dato atto che il contribuente ha presentato domanda di definizione della controversia, exart. 5 della legge n. 130 del 2022, risultata regolare, e d ha effettuato i pagamenti previsti dalla legge, chiedendo pertanto che la Corte dichiari l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese ai sensi dell’art. 46,comma 3, d.Lgs. n. 546 del 1992.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Preliminarmente, rilevata l’istanza dell’Ufficio e dato atto che nulla ha contestato al riguardo la parte ricorrente e che il P.G. si è associato alla relativa richiesta, deve dichiararsi cessata la materia del contendere ed estinto il giudizio ai sensi dellalegge n. 130 del 2022, rimanendo le spese a carico della parte che le abbia anticipate.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Così deciso