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Ordinanza — n. 18392/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because the Tax Collection Agency failed to prove its special power of attorney authorizing a private lawyer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18392/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by the Tax Collection Agency inadmissible due to a procedural defect in the representation of the private lawyer. The agency had filed a special power of attorney without the specific, motivated deliberation required by law to authorize private counsel for its litigation. Consequently, the court ruled that the agency's mandate was null and void, rendering the entire appeal procedurally invalid.

Regesto Legislator

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Art. 43 comma 4 r.d. n. 1611/1933; Art. 17 d.lgs. n. 50/2016: The Tax Collection Agency must adopt a specific motivated deliberation to authorize private lawyers, as this authorization is residual and lacks validity without such formalities.

Parole chiave

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Tax Collection Agency Private Lawyer Authorization Special Power of Attorney Motivated Deliberation Procedural Inadmissibility Nullity of Mandate Litigation Representation notificazione postale irregolare

Disposizioni normative citate

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Art. 360, first paragraph, no. 3 of the Civil Procedure Code
CONSIDERATO CHE 1.Con l’unico motivo l’Agente della riscossione deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 26 of D.P.R. 29 September 1973, no. 602
civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 26 d.P.R.
Art. 60 of D.P.R. 29 September 1973, no. 600
602, dell’art. 60 d.P.R.
Art. 140 of the Civil Procedure Code
600, nonché dell’art. 140 cod.
Art. 43, paragraph 4 of D.R. no. 1611/1933
a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d.
Art. 4 and 17 of D.Lgs. no. 50/2016
a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d.
art. 140 cod. proc. civ
600, nonché dell’art. 140 cod. proc. civ., per avere la sentenza impugnata ritenuto nulla la notifica dell’atto di intimazione presso la casa comunale, per non essere stato spedito al destinatario l’avviso di deposito.
art. 60 d.P.R. n. 600/1973
D’Aquino è stata ritualmente notificata mediante deposito presso la Casa comunale a termini dell’art. 60 d.P.R. n. 600/1973 per irreperibilità assoluta del destinatario.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. V, 8 January 2024, no. 601
Cass., Sez. V, 9 November 2018, no. 28741
Cass., Sez. U., no. 30008/2019
Cass., Sez. V, 14 November 2023, no. 31616
Cass., Sez. VI, 19 April 2019, no. 11130
Cass., Sez. Lav., 8 March 2023, no. 6931
Cass., Sez. III, 20 October 2020, no. 26531
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 33704/2018R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE – ADER (C.F . 13756881002),in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avv. PASQUALE VARI’ (C.F. VRAPQL 67R26I854S ) in virtù di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliata in Roma, via Piemonte, 39 –ricorrente – contro SOCIETA’ SERVIZI REGIONALI S.r.l. (C.F. 05563780724) , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. GIAMPIETRO RISIMINI (C.D.

RSMGPT63B27E471Z)in virtù di Oggetto: tributi – Agenzia riscossione – giudizio di cassazione -avvocato libero foro N.33704/18 R.G. Est. F. D’Aquino procura in calce al controricorso, elettivamente domiciliata presso il suo indirizzo PEC – controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, n. 1328/13/18 depositata in data 20 aprile 2018 Udita la relazione svolta dal Consigliere Filippo D’Aquino nella camera di consiglio del 26 giugno 2024. RILEVATO CHE 1. La società contribuente SOCIETA’ SERVIZI REGIONALI S.r.l. ha impugnatoun avviso di intimazione di pagamento e la cartella ad essa sottesa, deducendo nullità dell’intimazione per essere stata omessa la notifica della cartella.

2. La CTP di Bari ha accolto il ricorso.

3. La CTR della Puglia, con sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello dell’Agente della riscossione. Ha ritenuto il giudice di appello che la notificazione della cartella sottesa è nulla per non avere il concessionario della riscossione provato di avere inviato la raccomandata di attestazione della giacenza dell’atto notificato con deposito presso la Casa comunale.

4. Propone ricorso per cassazione l’Agente della Riscossione, affidato a un unico motivo; la società contribuente ha resistito con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria. CONSIDERATO CHE 1.Con l’unico motivo l’Agente della riscossione deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dell’art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché dell’art. 140 cod. proc. civ., per avere la sentenza impugnata ritenuto nulla la notifica dell’atto di intimazione presso la casa comunale, per non essere stato spedito al destinatario l’avviso di deposito. Deduce parte ricorrenteche la cartella N.33704/18 R.G. Est. F. D’Aquino è stata ritualmente notificata mediante deposito presso la Casa comunale a termini dell’art. 60 d.P.R. n. 600/1973 per irreperibilità assoluta del destinatario.

2. Il ricorso è inammissibile per essere lo stesso proposto da avvocato del libero foro. L'Agente della Riscossione, ove si costituisca formalmente in giudizio deve avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato a pena di nullità del mandato difensivo, salvo che alleghi le fonti del potere di rappresentanza ed assistenza dell'avvocato dellibero foro prescelto, fonti che devono essere congiuntamente individuate sia in un atto organizzativo generale contenente gli specifici criteri legittimanti il ricorso ad avvocati del libero foro, sia in un'apposita delibera, da sottoporre agli organi di vigilanza, la quale indichi le ragioni che, nel caso concreto, giustificano tale ricorso alternativo ai sensi dell'art. 43 del r.d. n. 1611/1933 (Cass., Sez. V, 8 gennaio 2024, n. 601; Cass., Sez. V, 9 novembre 2018, n. 28741).

3. Diversamente, deve ritenersi l’invalidità della procura speciale ad litem«alla stregua del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 30008 del 19/11/2019) secondo cui “ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l'Agenzia delle Entrate- Riscossione (…) si avvale:

a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;

b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r. d. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati N.33704/18 R.G. Est. F. D’Aquino convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio”» (Cass., Sez. V, 14 novembre 2023, n. 31616). E ciò in coerenza con il fatto che «il nuovo assetto normativo ha prescritto, per il patrocinio di ADER nel giudizio di legittimità, un rapporto di regola ad eccezione tra la difesa pubblica dell'Avvocatura dello Stato e la difesa svolta da avvocati del libero foro» (Cass., Sez. U., n. 30008/2019).

4. L’avvalimento di avvocati del libero foro è, pertanto, ipotesi residuale, subordinata alla preventiva adozione di una specifica e motivata deliberazione dell'ente, la cui mancanza determina la nullità del mandato alle liti (Cass., n. 31616/2023, cit.; Cass., Sez. VI, 19 aprile 2019, n. 11130). In difetto di ciò il giudice, anche di ufficio, rileva la nullità della procura alle liti e l’inammissibilità della costituzione (Cass., Sez. Lav., 8 marzo 2023, n. 6931; Cass., Sez. III, 20 ottobre 2020, n. 26531), come nel caso di specie, essendovi agli atti la sola procura speciale.

5. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 3.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, 15% per rimborso forfetario e accessori di legge, da