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Ordinanza — n. 18387/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax collection appeal regarding PDF file validity and digital signature requirements for payment notices.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18387/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed the tax authority's appeal against the Regional Tax Commission's decision, which had dismissed the appeal based on the invalidity of a PDF notification. The court found the lower court erred in rejecting the .pdf file extension and the lack of a digital signature, ruling that such requirements are not mandatory for payment notices. Consequently, the lower judgment was quashed and remanded for a new examination.

Regesto Legislator

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Art. 25 d.P.R. n. 602/1973; Art. 12 del decreto dirigenziale del 16 aprile 2014: The absence of a digital signature or specific file extension does not invalidate a tax payment notice, as the administrative act's validity depends on its clear attribution to the competent authority rather than formal signatures.

Parole chiave

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tax collection procedure payment notice validity electronic communication digital signature requirements statute of limitations interruption PEC notification rules administrative act attribution notificazione elettronica

Disposizioni normative citate

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Art. 25 d.P.R. n. 602/1973
civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 25 d.P.R. n. 602/1973, nella parte in cui ha ritenuto l’intervenuta decadenza della pretesa fiscale per le cartelle di pagamento in oggetto.
Art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.
Con il primo motivo si deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art.
Art. 24 d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 24 d.
Art. 12 del decreto dirigenziale del 16 aprile 2014
In secondo luogo, la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che, a norma dell'art. 12 del decreto dirigenziale del 16 aprile 2014, di cui all'art.
Regolamento (UE) n. 910/2014
art. 25 d.P.R. n. 602/1973
civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 25 d.P.R. n. 602/1973, nella parte in cui ha ritenuto l’intervenuta decadenza della pretesa fiscale per le cartelle di pagamento in oggetto.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. V, 27 novembre 2019, n. 30948
Cass., Sez. VI, 27 novembre 2020, n. 27181
30948; Cass., Sez. VI, 27 novembre 2020, n. 27181).
Cass., Sez. V, 4 dicembre 2019, n. 31605
Cass., Sez. V, 29 agosto 2018, n. 21290
31605; Cass., Sez. V, 29 agosto 2018, n. 21290; Cass., Sez.
Cass., Sez. V, 30 dicembre 2015, n. 26053
21290; Cass., Sez. V, 30 dicembre 2015, n. 26053; Cass., Sez.
Cass., Sez. V, 5 dicembre 2014, n. 25773
26053; Cass., Sez. V, 5 dicembre 2014, n. 25773; Cass., Sez.
Cass., Sez. V, 27 luglio 2012, n. 13461
25773; Cass., Sez. V, 27 luglio 2012, n. 13461).
Cass., Sez. V, 19 dicembre 2023, n. 35541
1506/2015, le firme digitali di tipo "CAdES" e di tipo "PAdES" sono entrambe ammesse e equivalenti, sia pure con le differenti estensioni ".p7m" e ".pdf" (Cass., Sez. V, 19 dicembre 2023, n. 35541; Cass., Sez.
Cass., Sez. V, 12 gennaio 2023, n. 801
35541; Cass., Sez. V, 12 gennaio 2023, n. 801; Cass., Sez.
Cass., Sez. VI, 15 giugno 2022, n. 19216
801; Cass., Sez. VI, 15 giugno 2022, n. 19216; Cass., Sez.
Cass., Sez. VI, 13 aprile 2022, n. 12016
19216; Cass., Sez. VI, 13 aprile 2022, n. 12016; Cass.
Cass. Sez. U., 27 aprile 2018, n. 10266
12016; Cass. Sez. U., 27 aprile 2018, n. 10266).
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30395/18R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363301001), in persona del Direttore pro tempore , nonché AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE –ADER (C.F . 13756881002), in persona del Direttore pro tempore, rappresentatee difes e ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliate in Roma, via dei Portoghesi, 12 –ricorrenti – contro ROBOT FIRE S.r.l. (C.F. 03995671215 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat a e difes a dall’Avv.

MASSIMO GARZILLI (C.F. GRZMSM66P26H703H) in virtù di procura Oggetto: tributi – cartelle – notificazione a mezzo PEC –file PDF N.30395/18 R.G. Est. F. D’Aquino speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Viale delle Milizie, 106 – controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 2339/07/18 depositata in data 13 marzo 2018 lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale OLGA PIRONE, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Filippo D’Aquino nella camera di consiglio del 26 giugno 2024.

RILEVATO CHE 1. La società contribuente ROBOT FIRE S.r.l. ha impugnatosette cartelle di pagamentoaventi ad oggetto tributi dei periodi di imposta 3006, 2009, 2010-2011, nonché due comunicazioni di iscrizione ipotecaria. La società contribuente, per quanto qui ancora rileva, ha contestato l’inesistenza della notificazione delle cartelle sottese alla comunicazione di iscrizione ipotecaria, sei delle quali avvenute a mezzo PEC, per mancanza di attestazione di conformità della copia informatica all’originalee per manca nza di firma digitale, nonché per decadenza dall’azione di riscossione.

2. La CTP di Napoli ha accolto il ricorso.

3. La CTR della Campania, con sentenza qui impugnata , ha parzialmente rigettato gli appelli riuniti dell’Ufficio e dell’Agente della riscossione. Ha ritenuto il giudice di appello, per quanto di interesse, la nullità della notificazione delle cartelle avvenuta a mezzo PEC, in quanto il file contenuto nella notificazione ha estensione .pdf anziché estensione .p7m , costituente copia digitale di originale senza attestazione di conformità, il che impedisce di rilevarne sia la conformità all’originale, sia « la p aternità dell’atto », perché non riscontrabile l’identificazione del suo autore. Inoltre, la sentenza N.30395/18 R.G. Est. F. D’Aquino impugnata ha ritenuto maturato il termine di decadenza dalla riscossione.

4. Propongono ricorso per cassazione congiuntamente l’Agente della Riscossione e l’ente impositore, affidato a tre motivi, cui resiste con controricorso la società contribuente. CONSIDERATO CHE 1. Con il primo motivo si deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 24 d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nella parte in cui la sentenza impugnata ha omesso di esaminare un motivo di appello relativo al fatto che la società contribuente, all’esito delle produzioni documentali dell’Agente della Riscossione relative alle notifiche effettuate alla contribuente, non avesse proposto motivi aggiunti . Su tale questione non si sarebbe pronunciato il giudice di primo grado e la questione sarebbe stata riproposta in appello.

2. Il primo motivo è inammissibile, posto che la sentenza impugnata non si confronta con tale questione, avendo definito la causanel merito.

3. Né può prospettarsi nel caso di specie un rigetto implicito – previa riqualificazione del motivo di ricorso quale violazione dell’art.112 cod. proc. civ. – in quanto sul punto si è verificato un giudicato interno in primo grado. Difatti, come rileva lo stesso ricorrente, il giudice di primo grado su tale questione non si è pronunciato(pag. 13 ricorso), così rigettando implicitamente ogni questione al riguardo. Né risulta che l’Agente della Riscossione e l’Ente impositore abbia no espressamente censurato tale omessa pronuncia, come risulta dalla trascrizione dei rispettivi atti di appello (pagg. 13 –15 ricorso).

4. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 nella formulazione pro tempore, degli N.30395/18 R.G. Est. F. D’Aquino artt. 4 e 6 d.P.R. 28 aprile 2005, n. 68, nonché dell’art. 48 d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (CAD), nella parte in cui ha ritenuto che la notificazione a mezzo PEC delle cartelle fosse nulla per mancanza del formato “.p7m” in relazione alle cartelle di pagamento notificate in allegato alla PEC. Parte ricorrente osserva che la cartella di pagamento non sia soggetta a sottoscrizione e che la produzione delle relate di accettazione e di consegna dia certezza della provenienza delle cartelle notificate a mezzo PECdall’Agente della riscossione. Osserva, inoltre, come con la notificazione a mezzo PEC non vi sia una copia conforme da consegnare al destinatario, che necessiti dell’attestazione di conformità all’originale. Osserva, infine, come il file “.pdf” assicura la stessa garanzia di immodificabilità del file “pdf”.

5. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 25 d.P.R. n. 602/1973, nella parte in cui ha ritenuto l’intervenuta decadenza della pretesa fiscale per le cartelle di pagamento in oggetto. Osserva parte ricorrente che tale statuizione discende dalla precedente affermazione di invalidità della notifica delle cartelle quale atto interruttivo della prescrizione, rilevando parte ricorrente come ciascuna delle cartelle è stata notificata entro il quarto anno delle rispettive dichiarazioni, essendo state notificate entro il 2015 avuto riguardo a dichiarazioni presentate negli anni 2011 e 2012.

6. Il secondo motivo è fondato, con assorbimento del terzo motivo. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in caso di notifica a mezzo PEC, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso (Cass., Sez. V, 27 novembre 2019, n. 30948; Cass., Sez. VI, 27 novembre 2020, n. 27181). Ciò in quanto la cartella di pagamento non deve essere necessariamente sottoscritta da parte del funzionario N.30395/18 R.G.

Est. F. D’Aquino competente, posto che l'esistenza dell'atto non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo; tanto più che, a norma dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l'apposito modello approvato condecreto miniteriale,che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice (Cass., Sez.

V, 4 dicembre 2019, n. 31605; Cass., Sez. V, 29 agosto 2018, n. 21290; Cass., Sez. V, 30 dicembre 2015, n. 26053; Cass., Sez. V, 5 dicembre 2014, n. 25773; Cass., Sez. V, 27 luglio 2012, n. 13461).

7. In secondo luogo, la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che, a norma dell'art. 12 del decreto dirigenziale del 16 aprile 2014, di cui all'art. 34 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 44/2011, in conformità agli standard previsti dal Regolamento (UE) n. 910 /2014 e alla relativa decisione di esecuzione (UE) della Commissione n. 1506/2015, le firme digitali di tipo "CAdES" e di tipo "PAdES" sono entrambe ammesse e equivalenti, sia pure con le differenti estensioni ".p7m" e ".pdf" (Cass., Sez. V, 19 dicembre 2023, n. 35541; Cass., Sez. V, 12 gennaio 2023, n. 801; Cass., Sez. VI, 15 giugno 2022, n. 19216; Cass., Sez. VI, 13 aprile 2022, n. 12016; Cass. Sez. U., 27 aprile 2018, n. 10266). La sentenza non ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi.

8. Il ricorso va, pertanto, accolto in relazione al secondo motivo, con assorbimento del terzo, cassandosi la sentenza impugnata per nuovo esame, nonché per regolazione e liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P. Q. M. N.30395/18 R.G. Est. F. D’Aquino La Corte accoglie il secondo motivo, rigetta il primo motivo, dichiara assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in di