Cassation appeal dismissed as case extinguished by taxpayer's settlement and payment under new tax law provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal extinguished because the taxpayer voluntarily settled the dispute and made required payments. The tax agency requested dismissal citing the taxpayer's formal request for case termination under the new law, which the Court accepted. Consequently, the judgment was not reviewed on merits but terminated due to the cessation of the subject matter.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5 della legge n. 130 del 2022; The court extinguishes a cassation proceeding when the taxpayer initiates a settlement and fulfills payment obligations, thereby ceasing the subject matter of the dispute.
Parole chiave
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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1428/2020 R.G. proposto da: SALVATORE STORNELLO, difeso e rappresentato, per procura in atti, dall’avv. Enrico Edoardo Angelo Canepa e domiciliato in Roma, via Giunio Bazzoni n. 3, presso lo studio dell’avv. Beatrice Aureli -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende. -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n. 1254/2018, depositata il 25 settembre 2018.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 21 giugno 2024 dal consigliere Michele Cataldi. Udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generaledott. Aldo Ceniccola, che ha chiestodichiararsi estinto il giudizio. Uditol’avv. Emanuele Manzo per l’Avvocatura Generale dello Stato. FATTI DI CAUSA 1.Salvatore Stornello propone ricorso, affidato a cinque motivi, per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell a Liguria, di cui all’epigrafe, che ha accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Genova, che aveva accolto il ricorsoproposto dal medesim o contribuente contro l’ avvis o d’accertamento in materia di Irpef, relativoall’ ann o d’imposta 200 7 .
L’Agenzia si difende con controricorso. Il Sostituto Procuratore Generale, dott. Aldo Ce n iccola, con requisitoria scritta,ha chiesto accogliersi il ricorso. In prossimità dell’udienza, prima della scadenza del termine per eventuali memorie, l’Agenzia ha prodottoin via telematica istanza nella quale ha dato atto che il contribuente ha presentato domanda di definizione della controversia, exart. 5 della legge n. 130 del 2022, risultata regolare, e d ha effettuato i pagamenti previsti dalla legge, chiedendo pertanto che la Corte dichiari l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese ai sensi dell’art. 46,comma 3, d.Lgs. n. 546 del 1992.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Preliminarmente, deve darsi atto che l’istanza dell’Ufficio, sebbene indichi per errore materiale la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n.“1255/2018” ( depositata anch’essa il 25 settembre 2018,resa tra le stesse parti ed oggetto di altro ricorso per cassazione fissato per la trattazione alla medesima udienza odierna), in luogo di quella n. 1254/2018, oggetto di questo giudizio, è inequivocabilmente riferita al ricorso qui in decisione, come evidenziato dalla corretta indicazione del n.r.g. di quest’ultimo, oltre che confermato dall’inclusione del relativo procedimento nell’apposito elenco da ultimo trasmesso a questa Corte dall’Agenzia delle entrate, in ottemperanza all’articolo 40, comma 3, del d.l. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito dalla legge 21 aprile 2023 n. 411.
Tanto premesso, vista l’istanza dell’Ufficio e dato atto che nulla ha contestato al riguardo la parte ricorrentee che il P.G. si è associato alla relativa richiesta, deve dichiararsi cessata la materia del contendere ed estinto il giudizio ai sensi dellalegge n. 130 del 2022, rimanendo le spese a carico della parte che le abbia anticipate.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21giugno