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Ordinanza Interlocutoria — n. 18357/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to lower court regarding VAT refund standing for dissolved company's former legal representative.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 18357/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court remanded the case to a new hearing to address a preliminary issue regarding the standing of a former legal representative of a dissolved company. The taxpayer, though removed from the business register, sought an VAT refund, while the tax agency opposed the claim. The court noted conflicting precedents on whether the former representative can act in the company's name and ordered a public hearing to resolve this legal uncertainty.

Regesto Legislator

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Art. 28 comma 4 d.lgs. 175/2014; The court must determine the standing of a former legal representative of a dissolved company to claim VAT refunds when prior case law presents conflicting interpretations.

Parole chiave

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VAT refund standing dissolved company former legal representative tax agency appeal Cassation remand rimborso dell'IVA rimborso dell'imposta preventiva impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 28 comma 4 d.lgs. 175/2014
In proposito , il Collegio ritiene opportuno approfondire la questione in pubblica udienza, tenuto conto dell’esistenza di precedenti contrastanti in ordine all’interpretazione dell’art. 28, comma 4, del d.lgs.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 18310 del 27/06/2023
175 (favorevoli ad una legittimazione generale dell’examministratore Cass. n. 18310 del 27/06/2023 e Cass.n.
Cass. n. 36892 del 16/12/2022
Cass. n. 38130 del 30/12/2022
36892 del 16/12/2022; sembrano presupporre una soluzione differente Cass. n. 38130 del 30/12/2022;
Cass. n. 9292 del 04/04/2023
Cass. n. 9292 del 04/04/2023).
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Testo completo

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 4432/2023 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliatain ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che l a rappresenta e difende -ricorrente- contro ANCE SALERNO FORMAZIONE SRL CON SOCIO UNICO IN LIQ, elettivamente domiciliata in SALERNO IRNO 11, presso lo studio dell’avvocato MARTUSCELLI MARILENA (MRTMLN65C66H703Z),che la rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro SERVIZI E CONSULENZA SRL -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

DELLA CAMPANIA - SEZ.ST. SALERNOn. 5418/ 1 2 / 22 depositata i l 14/07/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/06/2024 dal Consigliere GIACOMO MARIA NONNO. FATTI DI CAUSA 1.Con la sentenza n. 5418/12/22 del 14 /0 7 /20 22 , la Commissione tributaria regionale della Campania - Sezione staccata di Salerno (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto da Ance Salerno Formazione s.r.l. con socio unico in liquidazione (di seguito Ance) avverso la sentenza n. 4663/19/11 della Commissione tributaria provinciale di Salerno (di seguito CTP), che aveva respinto il ricorso proposto dalla società contribuente nei confronti di un diniego di rimborso IVA relativo all’anno d’imposta 2017. 2.Avverso la sentenza di appello AE proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. 3.Ance resisteva in giudizio con controricorso e depositava memoria exart. 380 bis.1 cod. proc. civ.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Va pregiudizialmente evidenziato che la società contribuente, sebbene cancellata dal registro delle imprese in data 20/02/2018, ha agito in giudizio in persona dell’ex legale rappresentante al fine di richiedere il rimborso dell’IVA. 1.1. In proposito , il Collegio ritiene opportuno approfondire la questione in pubblica udienza, tenuto conto dell’esistenza di precedenti contrastanti in ordine all’interpretazione dell’art. 28, comma 4, del d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175 (favorevoli ad una legittimazione generale dell’examministratore Cass. n. 18310 del 27/06/2023 e Cass.n. 36892 del 16/12/2022; sembrano presupporre una soluzione differente Cass. n. 38130 del 30/12/2022;

Cass. n. 9292 del 04/04/2023). 2.La causa va, dunque, rinviata a nuovo ruolo per l’eventuale trattazione in pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte rinvia a nuovo ruolo per l’eventuale trattazione in