Cassation court dismisses tax authority appeal, ruling procedural nullity of notice does not cure statutory limitation period expiration.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the tax authority's appeal against a lower court decision that had dismissed a taxpayer's claim due to the expiration of the limitation period. The lower court found the tax assessment notice procedurally null because it lacked a registered receipt, yet the taxpayer had timely filed an objection. The Supreme Court held that while procedural nullity can be cured by timely objection, this remedy does not extend the statutory limitation period for tax collection, which had already expired.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 156, n. 3 c.p.c.; Art. 60 D.P.R. 600/1973; Art. 8 L. 890/1982: Procedural nullity of a tax assessment notice cured by timely objection does not prevent the application of the statutory limitation period for tax collection.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11450/2023 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che la rappresenta e difende -ricorrente- contro MAGGINI GABRIELE -intimato- avverso SENTENZAdi CORTE GIUST.TRIB. II GRADO DELLA TOSCANAn.1350/06/22 depositata i l 25/11/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/06/2024 dal Consigliere GIACOMO MARIA NONNO. FATTI DI CAUSA 1.Con sentenza n. 1350/06/22 del 25/11/2022 la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana(di seguito CGT2) accoglieva l’appello proposto da Gabriele Maggini avverso la sentenza n. 586/02/20 della Commissione tributaria provinciale di Firenze (di seguito CTP), la quale aveva respinto il ricorso proposto dal contribuente avverso un avviso di accertamento concernente l’evasione dell’imposta unica sulla raccolta delle scommesse sportive di cui all’art. 1 del d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504 relativa all’anno d’imposta 2013. 1.1.Come emerge dalla sentenza impugnata e dagli atti di parte, l’avviso di accertamento era stato emesso a seguito di un controllo effettuato presso il centro trasmissione dati (CTD) gestito da Gabriele Maggini e concernente le giocate raccolte per conto di un bookmaker estero, con conseguente determinazione della imposta unica con riferimento all’anno d’imposta 2013. 1.2.La CGT2 accoglieva l’appello del contribuente evidenziando che l’Amministrazione doganale era decaduta dal potere impositivo al momento in cui il ricorrente aveva proposto, tardivamente, ricorso alla CTP in ragione della nullità della notificazione dell’avviso di accertamento per omesso invio della raccomandata informativa. 2.Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito ADM) proponeva ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. 3.Gabriele Maggini non si costituiva in giudizio e restava, pertanto, intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con l’unico motivo di ricorso ADM deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 138, 139 e 156, terzo comma, cod. proc. civ., nonché dell’art. 8 della l. 20 dicembre 1982, n. 890, per avere la CGT2 ritenuto che l’Amministrazione doganale sia decaduta dalla pretesa impositiva. 1.1.Il motivo è infondato. 1.2.Costituiscono circostanze pacifiche, per come emergenti anche dalla sentenza impugnata, che:
a) in data 13/12/2018 l’avviso di accertamento veniva notificato al contribuente presso il luogo in cui si trova il domicilio fiscale dello stesso (via Provinciale Pisana n. 219);
b) la notifica è avvenuta a mezzo messo notificatore;
c) l’atto notificato veniva ricevuto dalla madre di Gabriele Maggini, Maria Grosso;
d) non v’è prova dell’invio dellaraccomandata informativa;
e) il ricorrente ha tempestivamente impugnato l’avviso di accertamento in data 08/02/2019 (istanza di accertamento con adesione). 1.3.Poste le superiori circostanze, la notificazione – che doveva essere effettuata con le forme previste dall’art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 – deve ritenersi nulla per il mancato inoltro della raccomandata informativa (raccomandata semplice e non con avviso di ricevimento) prevista dal primo comma, lett. b-bis), della menzionata disposizione. 1.4.È vero che la nullità è stata processualmente sanata, ai sensi dell’art. 156, terzo comma, cod. proc. civ. in ragione della tempestiva impugnazione effettuata dal contribuente, tuttavia la sanatoria non si estende alle eventuali decadenze dal potere impositivo da parte dell’Amministrazione doganale (Cass.
S.U. n. 19854 del 05/10/2004; da ultimo, Cass. n. 9395 del 08/04/2024, oltre a Cass. n. 17198 del 12/07/2017 citata dalla sentenza impugnata), decadenza che, nel caso di specie, si è verificata in data 31/12/2018. 2.In conclusione, il ricorso va rigettato. Nulla per le spese in ragione della mancata costituzione in giudizio di Gabrie