Italian Court dismisses tax appeals against VAT assessments after association pays first installment under 2022 law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation merged two separate appeals filed by the Tax Agency against a football association and its legal representative. The association and its representative argued that the tax dispute was settled by the association paying the first installment under the 2022 tax law. The court ruled that this payment extinguished the proceedings for both parties due to the legal extension of the settlement's effects to the solidary co-obligor.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 197, l. n. 197 del 2022; Art. 1, comma 202, l. n. 197 del 2022: Payment of the first installment under the tax law extinguishes the tax proceeding and its effects extend to the solidary co-obligor.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13301/2023 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliatain ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che la rappresenta e difende -ricorrente- contro ASD FUTSAL POLICORO, elettivamente domiciliata in POLICORO VIA MAZZINI, presso lo studio dell’avvocato LACANNA ELENA (LCNLNE62M53G433D), che larappresenta e difende -resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA BASILICATA n. 337/02/22depositata il 14/11/2022 . e sul ricorso riunito iscritto al n.13326/2023 R.G. proposto da :
AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -ricorrente- contro MARTINO ANTONIO, elettivamente domiciliato in POLICORO VIA MAZZINI, presso lo studio dell’avvocato LACANNA ELENA (LCNLNE62M53G433D), che lo rappresenta e difende -resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA BASILICATA n. 336/02/22depositata il 14/11/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/06/2024 dal Consigliere GIACOMO MARIA NONNO.
FATTI DI CAUSA 1.Con sentenza n. 337/02/22 del 14/11/2022 la Commissione tributaria regionale della Basilicata (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto da ASD Futsal Policoro (di seguito ASD) avverso la sentenza n. 17/02/21 della Commissione tributaria provinciale di Matera (di seguito CTP), la quale aveva respinto il ricorso proposto dall’associazione contribuente avverso due avvisi di accertamento per IVA relativa agli anni d’imposta 2014 e 2015. 2.Con altra sentenza n. 366/02/222 del 14/11/2022 la Commissione tributaria regionale della Basilicata (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto da Antonio Martino, quale legale rappresentante di ASD e coobbligato in solido, avverso la sentenza n. 16/02/21 della Commissione tributaria provinciale di Matera (di seguito CTP), la quale aveva respinto il ricorso proposto dal contribuente avverso i medesimi avvisi di accertamento per IVA relativa agli anni d’imposta 2014 e 2015,notificati anche alla ASD. 3.Le menzionate sentenz e della CTR venivano impugnate dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) con separati ricors i per cassazione, ciascuno affidato a due motivi. 4.ASD si costituiva in giudizio nel procedimento n. 13301/2023 e Antonio Martino si costituiva in giudizio nel procedimento n. 13326/2023.
Entrambi depositavano memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Va pregiudizialmente disposta la riunione al procedimento n. 13301/2023 del procediment o n. 13326/2023 per evidenti ragioni di connessione. 2.Sempre in via preliminare, va evidenziato che ASD e Antonio Martino hanno depositato due memori e, di contenuto sostanzialmente analogo,con le qual i dichiarano che ASD ha definito la controversia nel procedimento n. 13301/2023 a mezzo il pagamento della prima rata, ai sensi dell’art. 1, comma 197, della l. n. 197 del 2022. 3.La definizione agevolata della controversia relativa ad ASD estende i suoi effetti anche nei confronti del coobbligato solidale, così come previsto dall’art. 1, comma 202, della l. n. 197 del 2022 , con conseguente estinzione anche del procedimenton. 13326/2023 .
4. Va, dunque, dichiarata l’estinzione di entrambi i procedimenti riuniti, restando le spese a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio relativamente a