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Ordinanza — n. 18336/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency appeal, holding legal reps of unincorporated associations jointly liable for tax penalties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18336/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against a second-instance judgment that had partially exempted a legal representative from tax penalties. The lower court had incorrectly excluded the representative's liability, reasoning that specific proof of his direct involvement in tax-generating activities was required. The court reversed this, establishing that legal representatives of unincorporated associations are presumed jointly liable for tax debts and penalties without needing individual proof of direct action.

Regesto Legislator

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Art. 38 cod. civ.; Art. 2697 cod. civ.: In cases of unincorporated associations, the legal representative is presumed jointly liable for tax debts and penalties, shifting the burden of proof to the association to demonstrate the representative did not contribute to the creation of tax obligations.

Parole chiave

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unincorporated associations joint and several liability tax penalties legal representative burden of proof tax administration solidary responsibility assoggettamento all'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 360, first paragraph, no. 3, of the Code of Civil Procedure
2.Con il primo motivo di ricorso AE deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 38 of the Civil Code
civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 38 cod.
Art. 2697 of the Civil Code
civ., la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2697 cod.
art. 38 cod. civ
civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 38 cod. civ., per avere la CGT2 erroneamente escluso la responsabilità solidale e personale del rappresentante pro tempore di ASD, in contrasto con la consolidata interpretazione ed applicazione dell’art.
art. 2697 cod. civ
civ., la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., per avere il giudice di appello illegittimamente invertito l’onere della prova, facendo gravare su AE la prova della circostanza che Antonio Martino avesse svolto attività dirette alla creazione del tributo.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 4747 of 24/02/2020
Cass. n. 1602 of 22/01/2019
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13309/2023 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -ricorrente- contro ASD FUTSAL POLICORO, MARTINO ANTONIO -intimati- avverso SENTENZA di CORTE GIUST. TRIB. DI SECONDO GRADO DELLA BASILICATA n.446/02/22 depositata i l 09/12/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/06/2024 dal Consigliere GIACOMO MARIA NONNO. FATTI DI CAUSA 1.Con sentenza n. 446/02/22 del 09/12/2022 la Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Basilicata (di seguito CGT2) accoglieva parzialmente l’appello proposto da ASD Futsal Policoro (di seguito ASD) e da Antonio Martino, legale rappresentante dell’associazione e coobbligato in solido, avverso la sentenza n. 141/01/21 della Commissione tributaria provinciale di Matera (di seguito CTP), la quale aveva respinto il ricorso proposto dall’associazione contribuente e dal coobbligato in solido avverso un atto di irrogazione sanzioni concernenti l’anno d’imposta 2015. 1.1.Come si evince dalla sentenza impugnata, l’atto di contestazione concerne l’irrogazione di sanzioni che conseguivano all’applicazione, per l’anno d’imposta 2015, del regime forfettario previsto dalla l. 16 dicembre 1991, n. 398, mentre, con riferimento a detto anno d’imposta, erano stati conseguiti ricavi di natura commerciale. 1.2.La CGT2 accoglieva parzialmente l’appello dei contribuenti, evidenziando che:

a) andavano confermate le sanzioni in capo ad ASD, trattandosi di sanzioni legittimamente irrogate in quanto non collegate al maggiore tributo, già richiesto con separato avviso di accertamento;

b) l’atto di contestazione sanzioni andava, invece, annullato nei confronti di Antonio Martino, benché fosse il legale rappresentante di ASD nel periodo considerato, ritenendosi necessaria la dimostrazione, in concreto, che lo stesso avesse svolto attività «dirette alla creazione del tributo». 2.Avverso la sentenza della CGT2 , l’Agenzia delle entrate (di seguito AE) proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 3.ASD e Antonio Martino non si costituivano in giudizio, restando, pertanto, intimati. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Va pregiudizialmente precisato che il presente procedimento riguarda esclusivamente la responsabilità di Antonio Martino per le sanzioni allo stesso comminate.

Invero, la CGT2 ha confermato l’atto di contestazione nei confronti di ASD, chiamata in giudizio al solo fine del rispetto del litisconsorzio necessario processuale. 2.Con il primo motivo di ricorso AE deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 38 cod. civ., per avere la CGT2 erroneamente escluso la responsabilità solidale e personale del rappresentante pro tempore di ASD, in contrasto con la consolidata interpretazione ed applicazione dell’art. 38 cod. civ. da parte della S.C. 2.1.Con il secondo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., per avere il giudice di appello illegittimamente invertito l’onere della prova, facendo gravare su AE la prova della circostanza che Antonio Martino avesse svolto attività dirette alla creazione del tributo. 3.I motivi vanno congiuntamente esaminati e sono fondati. 3.1.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «In tema di associazioni non riconosciute, per i debiti d'imposta, i quali non sorgono su base negoziale ma "ex lege", è chiamato a rispondere solidalmente, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo non corrisposto, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia svolto compiti di amministrazione nel periodo considerato, dovendosi presumere che, quale rappresentante, abbia concorso nelle decisioni volte alla creazione di rapporti obbligatori di natura tributaria per conto dell'associazione» (Cass. n. 4747 del 24/02/2020;

Cass. n. 1602 del 22/01/2019). 3.2.Ne consegue che la CGT2 ha errato ad escludere la responsabilità di Antonio Martino che, in quanto legale rappresentante di ASD, avrebbe dovuto rispondere delle sanzioni comminate all’associazione, presumendosi che egli abbia concorso nelle decisioni volte alla creazione di rapporti obbligatori di natura tributaria per conto della stessa. L’onere di fornire la prova contraria, infatti, grava sul contribuente e il giudice del rinvio è chiamato a verificare che detto onere sia stato assolto. 4.In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in di