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Ordinanza — n. 18330/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on tax collection notice, ruling motivation requirements differ by act type.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18330/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court dismissed the taxpayer's cassation appeal against a second-instance court's rejection of a tax collection notice. The taxpayer argued the notice lacked sufficient motivation, but the court held that motivation standards vary depending on whether the notice follows a specific tax act or a simple declaration liquidation. Consequently, the court found the lower court's reasoning adequate and rejected the claim that the decision was merely derivative without independent justification.

Regesto Legislator

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Art. 36 bis d.P.R. 600/1973; Art. 54 bis d.P.R. 633/1972: In tax collection proceedings, the requirement for motivation of a payment notice depends on its nature; if issued following a taxpayer's declaration liquidation, specific detailed motivation is not required, and a decision merely adopting first-instance reasoning is valid if the reasons are clear and attributable to the appellate judge.

Parole chiave

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tax collection notice motivation requirements declaration liquidation appeal reasoning taxpayer appeal IRPEF and VAT Cassation dismissal dichiarazione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, first paragraph, no. 3, of the Code of Civil Procedure
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo di ricorso Christian Cece deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 7 of Law no. 212 of July 27, 2000
civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della l.
Art. 1, paragraph 17, of Law no. 228 of December 24, 2012
civ., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 cod.
Art. 13, paragraph 1 quater, of D.P.R. no. 115 of May 30, 2002
civ., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 cod.
Art. 36 bis of D.P.R. no. 600 of September 29, 1973
1.1.Come si evince dalla sentenza impugnata, la cartella di pagamento era stata emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis del d.P.R.
Art. 54 bis of D.P.R. no. 633 of October 26, 1972
600 ed art. 54 bis del d.P.R.
art. 132 cod. proc. civ
civ., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 cod. proc. civ., dell’art.
art. 118 disp. att. cod. proc. civ
civ., dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., nonché dell’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U. no. 642 of January 16, 2015
Cass. no. 29028 of October 6, 2022
Cass. no. 22562 of November 7, 2016
Cass. no. 9334 of May 8, 2015
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Testo completo

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16135/2023 R.G. proposto da: CECE CHRISTIAN, elettivamente domiciliato in RONCIGLIONE VIA DEL CROCIFISSO, 44, presso lo studio dell’avvocato DE PAOLIS ENRICO GIUSEPPE (DPLNCG78C21H501Y) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliate in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che le rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE GIUST.

TRIB. DI SECONDO GRADO DEL LAZIOn. 550/ 07/ 23 depositata i l 06/02/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/06/2024 dal Consigliere GIACOMO MARIA NONNO. FATTI DI CAUSA 1.Con la sentenza n. 550/07/23 del 06/02/2023, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto da Christian Cece, quale titolare della Line Services in liquidazione, cancellata dal registro delle imprese in data 26/04/2016, avverso la sentenza n. 3379 /1 0 / 22 della Commissione tributaria provinciale di Roma (di seguito CTP), che aveva respinto il ricorso proposto dal contribuente nei confronti di una cartella di pagamento per IRPEF e IVA relativ a all’anno d’imposta 2015. 1.1.Come si evince dalla sentenza impugnata, la cartella di pagamento era stata emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 ed art. 54 bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. 1.2.La CGT2 respingeva l’appello di Christian Cece evidenziando che la cartella di pagamento concerneva la liquidazione delle imposte contenuta nella stessa dichiarazione del contribuente ed era, dunque,sufficientemente motivata. 2.Avverso la sentenza di appello Christian Cece proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 3.L’Agenzia delle entrate (di seguito AE) e l’Agenzia delle entrate - Riscossione (di seguito AER) resisteva no in giudizio con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo di ricorso Christian Cece deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della l. 27 luglio 2000, n. 212, per avere la CGT2 ritenuto che la cartella di pagamento oggetto del giudizio sia sufficientemente motivata. 1.1.Il motivo è inammissibile. 1.2.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «In tema di riscossione delle imposte, sebbene in via generale la cartella esattoriale, che non segua uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma costituisca il primo ed unico atto con il quale l'ente impositore esercita la pretesa tributaria, debba essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo, tale obbligo di motivazione deve essere differenziato a seconda del contenuto prescritto per ciascuno tipo di atto, sicché, nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata emessa in seguito a liquidazione effettuata in base alle dichiarazioni rese dal contribuente ai sensi degli artt. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, l'obbligo di motivazione può essere assolto mediante il mero richiamo a tali dichiarazioni perché, essendo il contribuente già a conoscenza delle medesime, non è necessario che siano indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa» (Cass. n. 21804 del 20/09/2017;

Cass. n. 19498 del 18/09/2020). 1.3.Nel caso di specie, il motivo è generico, in quanto non indica le ragioni specifiche per le quali la cartella di pagamento sarebbe, a dire del contribuente, insufficientemente motivata in quanto indeterminata e non intellegibile. 1.4.Secondariamente, la cartella di pagamento non è stata nemmeno testualmente trascritta nella sua interezza, sicché il motivo non può dirsi autosufficiente (Cass. n. 28570 del 06/11/2019). 2.Con il secondo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 cod. proc. civ., dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., nonché dell’art. 36, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per avere la CGT2 reso una sentenza che sarebbe meramente adesiva alla sentenza di primo grado, senza esaminarne criticamente il contenuto alla luce del motivo di appello proposto. 2.1.Il motivo è infondato. 2.2.È vero che la sentenza di appello si riporta alla motivazione della sentenza di primo grado, tuttavia la CGT2 indica espressamente le ragioni per le quali le considerazioni del giudice di prime cure sono condivisibili, alla luce delle contestazioni mosse dalla contribuente, che dimostra di avere specificamente considerato. 2.3.Invero la sentenza di appello:

a) evidenzia che l’impugnazione riguarda una cartella di pagamento ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 conseguente alla semplice liquidazione della dichiarazione resa dal contribuente, che non ha versato i tributi in essa indicati, con conseguente non necessità di una motivazione specifica;

b) si riporta alle valutazioni del primo giudice, mostrando di condividerle, quanto alla sufficienza delle indicazioni concernenti il calcolo degli interessi, le sanzioni e gli oneri di riscossione. 2.4.Del resto, secondo la giurisprudenza di questa Corte, «Nel processo civile ed in quello tributario, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d'imparzialità del giudice, al quale non è imposta l'originalità né dei contenuti né delle modalità espositive, tanto più che la validità degli atti processuali si pone su un piano diverso rispetto alla valutazione professionale o disciplinare del magistrato» (Cass.

S.U. n. 642 del 16/01/2015; conf. Cass. n. 29028 del 06/10/2022; Cass. n. 22562 del 07/11/2016; Cass. n. 9334 del 08/05/2015). 3.In conclusione, il ricorso è infondato e il ricorrente va condannato al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente procedimento, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della lite di euro 17.986,00. 3.1.Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto –ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente procedimento, che si liquidano in euro2.400,00, oltre alle spese di prenotazione a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorren